Trademarks, Brands, Patents, Designs, Made in Italy, Copyrights, Competition Law, Contracts and Enforcement

10 luglio 2009

Secondary meaning: sta diventando una probatio diabolica?

Sergio Rizzo


Credo che potrei facilmente riconoscere tra mille la barretta di cioccolato Bounty, ma forse la mia percezione è condizionata dal fatto che da ragazzo ne mangiavo un bel po’ (e anche adesso ogni tanto mi tolgo lo sfizio…). Purtroppo, sembra che nell’Unione europea il sottoscritto faccia parte di una minoranza, almeno a giudicare dalla lettura della sentenza del Tribunale di Primo Grado comunitario dell’8 luglio ( T-28/08, Mars, Inc. v. Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, SHAPE OF A CHOCOLATE BAR – che ha confermato che la forma del Bounty della Mars non può essere registrata come marchio per mancanza di carattere distintivo.

La storia del marchio comunitario n. 818864, è già abbastanza conosciuta. In sintesi, il 7/5/1998 la Mars Inc. richiede la registrazione come marchio di forma della barretta di cioccolato Bounty.

L'UAMI concede la registrazione il 24/4/2003. Pochi mesi dopo, precisamente in data 11/12/2003, l'impresa Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG chiede all'UAMI di annullare il marchio in questione, essenzialmente per mancanza di carattere distintivo. In prima battuta, la Divisione d'Annullamento dell'UAMI respinge la richiesta, ma successivamente le Commissioni di Ricorso danno ragione a Ludwig Schokolade ed annullano il marchio in questione.

Il TPG ha appena confermato l'annullamento del marchio tridimensionale della Mars, seguendo sostanzialmente lo stesso ragionamento delle Commissioni di Ricorso. La motivazione può riassumersi come segue:

- In marchio in questione, che è stato richiesto come marchio tridimensionale, non è per se distintivo e va rigettato ex Art. 7.1 b) del RMC, perché non presenta differenze significative rispetto alle altre barrette di cioccolato presenti nel mercato. Non c'è quindi bisogno di fare riferimento alla lettera c), né alla lettera e) dello stesso articolo.

- Riguardo al secondary meaning, le prove dell’acquisita distintività della forma del Bounty sulla base dell’uso nel mercato sono ritenute insufficienti. In particolare, le prove sarebbero, in principio, sufficienti per dimostrare il secondary meaning solo in 6 degli allora 15 Stati comunitari (Regno Unito, Belgio, Francia, Italia, Gemania e Paesi Bassi), però in ogni caso questi Stati non rappresenterebbero una “parte sostanziale” del territorio comunitario. Per superare la mancanza originaria di distintività occorrerebbe comprovare in tutti i territori l’acquisizione del secondary meaning.

Dal mio modesto punto di vista, il TPG su questo punto è forse stato eccessivamente esigente.

Questa decisione sfavorevole è un nuovo capitolo nella tormentata storia dei tentativi della Mars di registrare come marchio comunitario la forma dei suoi prodotti. Infatti, basta dare un’occhiata al CTM-online per rendersi conto che, se da un lato è riuscita ad ottenere protezione per la forma di vari dei suoi dolciumi più famosi (per esempio, il Twix), dall’altro si è vista costretta a rinunciare in almeno una decina di casi simili. Vedremo se, alla fine, si potrà esclamare dulcis in fundo!


09 luglio 2009

Blog metaformale: la sfida di pensare in modo diverso al marchio

"La comunicazione visiva si espleta attraverso la traduzione-trascrizione della realtà visibile in emozionabilità percepibile attraverso una rarefazione progressiva della forma leggibile, parziale (Formale) o sempre più estrema (Informale), purché sempre sottintesa.” Così si legge nel manifesto (2008) del movimento artistico METAFORMALE, di cui Stefano Sandri è uno dei promotori. Sarà forse per questo che la definizione è perfettamente trasferibile alla percezione del marchio da parte dei consumatori, in cui sono riscontrabili tutti gli elementi essenziali della prospettiva meramente giuridica dei giorni nostri.

Vediamo. Il marchio è pacificamento un mezzo della moderna comunicazione visiva, e non solo. Altrettanto evidente la sua funzione mediatrice tra il dato fenomenico (il segno), così come viene visto e quello che viene percepito, come ci insegna la Corte di Giustizia. La traduzione - trascrizione della realtà è operata dalle regole predefinite dei processi percettivi, integrate dagli apporti dell’esperienza comune di ciascuno di noi, anche quando perseguiamo interessi economici ed agiamo come consumatori. E naturalmente la carica e l’impatto emozionale sono sempre più determinanti nella intercettazione dei messaggi che l’impresa trasmette attraverso la veicolazione del marchio. Inoltre il segno, le cui informazioni rilevate dal mondo esterno vengono già filtrate e selezionate al momento dell’attenzione, quando fa il suo ingresso nella memoria è soggetto alla rarefazione progressiva, perdendo nel tempo e nello spazio dettagli marginali ed insignificanti, ciò che trova riscontro nelle massime giurisprudenziali sul giudizio di sintesi e del confronto di un segno con il ricordo che il consumatore ha del primo nei giudizi di confondibilità tra i marchi.

A ben vedere che la forma leggibile (il marchio è una forma di linguaggio) sia formale o informale non è neanche di per sé esclusiva dell’espressione artistica, perché entrambe sottointendono, ma non dichiarano, la forma rappresentata. Si ritrova quindi la classica dicotomia tra il marchio descrittivo e quello suggestivo.

La ricerca della forma al di là della forma che qualifica il ricordato movimento esprime dunque un modo di pensare, un metodo di esame utilizzabile nell’avvicinarci alla comprensione del dato fenomenico del marchio e della corretta soluzione dei suoi fondamentali problemi giuridici: l’identità, la istintività, la confondibilità. L’arte ci insegna che il marchio, come segno di comunicazione, è narrazione, creazione in divenire, pur se rappresentato staticamente nella formula legale, crea e trasmette emozioni condivisibili tra due soggetti, il proponente ed il ricevente, riscatta il reale dalla banalità dell’usuale, esprime l’essenziale, tralasciando il superfluo. Tutte le discipline, non solo quelle artistiche, sono legittimate a perseguire coralmente e contestualmente un’efficace performance espressiva che trasmette emozionalità creativa e percettiva, in una visione olistica ed interdisciplinare della conoscenza, compresa quella giuridica.


Troppo difficile? Ma cos’è più attraente ed affascinante di una sfida difficile?


03 luglio 2009

Toward a ‘virtual’ design?

Stefano Sandri

Let us Look at these design which have been examined by OHIM:

The opponent claimed that the RCD was invalidated by the publication of a prior design.




The invalidity division of OHIM
, however, disagreed. The two opposing
designs are almost identical, saved the flashing feature throwing a soft blue light invisible, shown in one of the tree views of RCD, as above reported, and that has been reputed as enough as to mark the substantial difference between the two radiators , in spite of the immateriality of the figured feature.

Please, don’t forget how your memory works

    Stefano Sandri

    What really consists the long term memory mechanism of ? Why the consumers still and so long retain the Coca-cola trade mark’ all over the world?

    I tried to give an answer to these intriguing demands in my recent search , namely in Percepire il marchio. dall’identità del segno alla confondibilità , 2007, since clearly the answer can be of assistance in assessing the distinctive character of the trade mark and its confusing similarity with other signs. In my work I stressed, inter alia, that the trademark is a process, subject to changes and evolution, and not a well defined outcome. This process is governed and guided by some pre- organized perception rules together with the contribution flowing from the daily experience of the human been. Thanks to the momentum of the attention, the information coming from the outside world is selected and transferred into the store of the memory.

    The scientific research recently carried out by some Nord-American University, at large referred to by media, shows now that such transfer would be accompanied through the neuronic via by the emission of new protein which has been photographed. The process is activated within the synapse, the brain structure which is delegated to receive, exchange and store the data and information received. In particular, the search makes apparent that the storage in the memory of all the signs, trade mark included, is strongly affected by stability and flexibility. Stability leads to solve the legal problem of the identity of the mark, i.e. what message it transfers and how it is perceived by the relevant public (ECJ, case INTEL and CFI, Case FIORUCCI). Flexibility, on its turn, facilitates the better understanding of the discussion between the supporters of an abstract approach to the legal assessment of the trade mark and those on favour of the concrete terms (ECJ, case OPEL ADAM).

    The scientific discover of the American researchers will improve the understanding of the mechanism which stay beyond the creation of the consumer remind when they meet a mark (and supports my thesis !). According to the EC law , the essential function of a trade mark is to enabling the consumer, who acquired goods or services identified by the mark, to repeat the experience, if it proves to be positive, or to avoid it, if it proves to be negative, on the occasion of a subsequent acquisition ( CFI, case HENKEL, and many others). The more the trade mark is stable in its relative network of its components (dominant, marginal, decorative etc.), the more it will be retained in the consumer’ mind (see my matrix on the trademark identity). The more the context of all the pertinent and relevant circumstances (ECJ case SABEL) will be considered by the jurists, the more reactive will be the recall (and the strong) of the trademark in the consumer’ memory.

    Time is coming, dear Colleges, to start to think on trademarks not in mere legal terms.

25 giugno 2009

Sparare sulla Croce Rossa ?


Lorenzo Litta


Le notizie che arrivano dalla Germania sono sempre le più interessanti, soprattutto quando hanno a che fare con italiani, francesi ed il gossip...

Questa volta è Louis Vuitton che aiuta a far sorridere anche in una torrida giornata di inizio estate, quando il sole si vede dalla finestra e le ferie estive sono solo un lontano miraggio.

L'illustre quotidiano "Spiegel" riporta qui di una curiosa iniziativa di Louis Vuitton, che avrebbe "rinunciato alla richiesta di risarcimento danni di Euro 2.600" nei confronti di un negozio che offriva borse contraffatte a soli 3 Euro.

PS: il negozio in questione era di proprietà della Croce Rossa Tedesca e vendeva abiti ed accessori di seconda-mano per beneficenza... e la Convenzione di Ginevra ?

11 giugno 2009

Tu... facciamo che ti chiami Lotus, è?

Andrea Cicogna

“Il Gruppo Lotus PLC e la sua sussidiaria Lotus Cars Limited, costruttore dell’iconica Elise e consulente ingegneristico di livello mondiale, non è connesso, affiliato né in alcun modo associato con il Team Lotus che ha richiesto di iscriversi al Mondiale 2010 di F1. Il Gruppo prenderà tutte le contromisure necessarie a proteggere il proprio brand, la propria immagine e la propria reputazione”.

Queste quattro righe di comunicato rispecchiano a pieno tutto lo stile Lotus, una ricerca costante dell'eccellenza ingegneristica in puro stile britannico. Un comunicato così lascia di sasso un pò tutti, dai nostalgici ai neofiti, perchè la gloriosa lotus ha fatto la storia della Formula 1, e chi ne sa già gustava il ritorno di questa, nella massima vetrina mondiale. Invece la casa britannica non ne vuol proprio sentire di tornare in quel carosello di automobili che più di tutti da un'idea di precario, in continuo mutamento, più legato al delirio d'onnipotenza dei suoi vertici che non alla reale competizione. Ora per rimanere però sul tema del marchio, la Litespeed, ovvero la "nuova Lotus" giura che David Hunt, colui che detiene i diritti di sfruttamento del marchio Lotus, gli ha concesso il diritto. Noi siamo dubbiosi al riguardo e per verifica attenderemo gli sviluppi della vicenda. Comunque la domanda che mi pongo è: "qualora Litespeed ottenesse in concessione di correre con il marchio Lotus, che senso avrebbe?" Il marchio Lotus ha in dote un know how che forse possiamo definire irraggiungibile per chiunque, che senso avrebbe cedere il marchio senza tutto ciò che gli sta dietro? Forse Mosley e la sua federazione cercano per l'ennesima volta di creare maggiore confusione, "buttando nel calderone" team nuovi dal "sapore antico". Non basterebbe forse modificare i regolamenti e "mantenerli" per far tornare la Formula 1 quella vetrina appetita da tutti i costruttori di automobili?

26 maggio 2009

D.D.L. n.1195 e dintorni: confusione o miopia?

Stefano Sandri

Chi non conosce il capolavoro del design italiano dell’Architetto Castiglioni della lampada ARCO che da tempo la FLOS ha sul mercato?. E’ accaduto che un concorrente ha importato dal solito cinese la riproduzione dell’articolo ed il Tribunale di Milano ha prontamente concesso sequestro e tutela inibitoria alla FLOS (cf. in questo blog…..).

Nel corso del giudizio di merito son però arrivate le modifiche legislative che tutti conoscono, ingenerando un ignobile pasticciaccio di incoerenze e contraddizioni.

Che l’ultima modifica del DDL n.1195, a seguire quella della L. 46/2007, art.4, sia l’ultimo esempio della schizofrenia legislativa in materia è a tutti chiaro. Quello che è meno comprensibile è lo sforzo disperato della dottrina italiana di far quadrare il circolo (cfr. da ultimo il tentativo, pur pregevole, di Giorgio Floridia in Newsletter AIPPI, 2/2009) in una situazione normativa in cui palesemente le lobby interessate la fanno da padroni. Sembra infatti sfuggire ai più che il problema interpretativo dell’attuale disciplina transitorio del rapporto diritto d’autore- design, riversato nel testo attuale dell’art.239 CPI, è innanzi tutto un problema di conformità alla Direttiva Comunitaria 98/71/CE , art. 17 e 19. Ricordo infatti che, per espressa delega legislativa, il Codice è stato verificato nella sua compatibilità ed attuazione del diritto internazionale, ed in primo luogo del diritto comunitario della proprietà industriale. La Direttiva in proposito, nell’abolire il criterio italiano della scindibilità, ha introdotto il riconoscimento della cumulabilità delle due tutele (quella del DLA quella del design), con la sola riserva a favore degli Stati membri di “determinare autonomamente l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa. Mi pare quindi che per capirci qualcosa in questo guazzabuglio nostrano sarà meglio partire proprio dalla Direttiva, alla quale pretendiamo di essere ossequiosi.

Il Tribunale di Milano (ordinanza del 12 marzo-30 aprile 2009), a fronte della discussione al momento irrisolta e miope della nostra dottrina, ha invece colto perfettamente l’essenza del problema, riconducendolo correttamente nel contesto del rapporto diritto interno - diritto comunitario e – come si dice- per non saper di leggere e scrivere, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia per l’interpretazione pregiudiziale ex art.234 del Trattato sulla domanda: se quella riserva comprenda o meno anche il diritto di escludere o meno dalla protezione i design che erano caduti in pubblico dominio anteriormente alla entrata in vigore delle disposizioni che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del DLA per i design.

Sarà dunque la Corte di giustizia, che ha titolo e legittimazione per farlo, a dirci come dovremo tenerci, anche in vista del ddl 1195. Con un po’ di pazienza (tanto nessun procedimento in corso da noi arriverà alla definitività prima di tale chiarimento).


25 maggio 2009

La volgarizzazione di CYBER

Stefano Sandri

CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE et CYBERHOME non sono distintivi nel settore informatico come marchi.

Lo ha detto il TPI (T 211/06, T 213/06, T 245/06, T 155/07 e T 178/07 del 19 maggio 2009) il quale ha osservato che il pubblico interessato percepirà i segni in questione come delle formule promozionali, e non come delle indicazioni delle origini commerciali dei prodotti e servizi contraddistinti, dal momento che vantano una loro caratteristica e qualità, quella della modernità e della loro adattabilità alle nuove tecniche dell’informazione.

L’UAMI aveva valutato che gli elementi «cyber», «credit», «gestion», «guichet», «bourse» et «home», presi separatamente, erano privi di carattere distintivi in relazione ai prodotti e servizi rivendicati nella domanda. Inoltre, la combinazione del termine «cyber», da una parte, e «credit», «gestion», «guichet», «bourse» ou «home», dall’altra, «rispondevano ad una costruzione lessicale abituale e non non rappresentavano altro che la somma dei segni di cui era composta ».


Insomma, anche se non è stato detto espressamente, « cyber » non è più utile nella ricerca di nuovi marchi nell’area informatica.

24 maggio 2009

Human embryos: no – Human stem cells: yes. EPO vs. USPTO

Olga Capasso

On 25 November 2008, the Enlarged Board of Appeals (EBA) of the European Patent Office issued the Decision G 0002/06, known as the decision of the patentability of human stem cells. The case refers to a patent application filed by WARF (Wisconsin Alumni Research Foundation), rejected by the EPO Examination Division (also) because in conflict with Rule 28(c) EPC. In this short analysis, I only focused on the EBA's interpretation of such rule which, in compliance with art. 6(2)c of Directive 98/44 on the Protection of Biotechnological Inventions, states the unpatentability of biotechnological inventions referring to uses of human embryos for industrial or commercial purposes.

In 2006, the Technical Board of Appeals, having received an appeal petition from the Applicant, decided to submit general and interpretation questions to EBA. Therefore, such decision shall be useful for the purpose of interpretation in connection with pending and future patent applications.

It seems to be worthy reminding the specific content of claim 1 of WARF's patent application that is a cell culture comprising primate (including man) embryonic stem cells, provided with some specific characteristics, as listed in the claim itself.

The EBA decided that the prohibition of patenting products (in this case, human embryonic stem cell cultures) which, at the time of filing the patent application, could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the use and consequent destruction of human embryos (as admitted by the applicant), is applicable also to cases in which such method is not specifically included in the claims. The EBA, in fact, pointed out as the mentioned rule does not mention the word "claims", but more generally does refer to "inventions", in the context of their exploitation. Therefore, still according to the EBA, limiting the application of such rule to cases where the use of human embryos is present in the claim wording would be incorrect; it is the technical teaching of the patent application as a whole that is to be considered. Otherwise, the applicability of such rule would be made dependent on claims' formal wording. Therefore, the EBA concluded that the examination to assess patentability according to Rule 28(c) should not focus exclusively on the claimed subject-matter, but should include all aspects which make the claimed subject-matter available to the public.

Moreover, the EBA considered as irrelevant the fact that technical developments were made after the filing date of the patent application, allowing cells to be obtained by methods not involving the destruction of human embryos. The use of human embryos (and their consequent destruction) was considered as an essential part of the industrial and commercial exploitation of the claimed invention. Still according to the EBA, when considering whether an invention complies with the rules providing for unpatentability of human embryos, technical developments which became publicly available only after the filing date cannot be taken into consideration. Any other conclusion would lead to a legal uncertainty. Such EBA way of argumentation is already known and applied, by way of example, when the sufficiency of description requirement is examined: such requirement must be met by the patent application disclosure as filed.

The Decision further examined in closer detail the significance of the use of embryos for the purpose of industrial or commercial exploitation, stating that their use as starting material for the generation of products of industrial application (that is, the claimed human embryonic stem cells) means actually a use for industrial purposes, and thus unpatentable. The wording of art. 6 of Directive 98/44, from which the EPC Rule was taken, has the meaning of considering as patentable only those inventions - for therapeutic or diagnostic purposes - which are applied to the human embryo and useful to it (see Recital 42 of said Directive: Whereas, moreover, uses of human embryos for industrial or commercial purposes must also be excluded from patentability; whereas in any case such exclusion does not affect inventions for therapeutic or diagnostic purposes which are applied to the human embryo and are useful to it).

By such Decision, the EPO provided a substantive interpretation of the exclusion of human embryos from patentability, including cases in which uses of human embryos are specific subject-matter of claims and cases in which they have to be necessarily used for obtaining the claimed matter, as well. The EBA pointed out that the purpose of the Rule in exam complies, in fact, with Directive 98/44, which is directed to specifically exclude human embryos from patentability, thus reaffirming its opposition to any unauthorised uses of the same (the German Bundespatentgericht issued recently the decision No. 3 Ni 42/04 of 5 December 2006 in agreement therewith).

The interpretation of EBA shall be of relevance for pending and future cases: as a matter of fact the restriction to patentability shall not apply to inventions concerning human stem cells (or cell cultures) in general, but only to those obtained by the use and destruction of human embryos. Consequently, inventions concerning human stem cells, not obtained by means of destruction of human embryos, are not excluded from patentability in accordance with Rule 28(c) EPC. This aspect may hopefully have some positive outcome on several EP pending patent applications.

The consequences the above may have on decisions of National Courts can hardly be foreseen.

What about the parallel WARF case in the USA? On 26 June 2008, after a re-examination procedure, the USPTO confirmed the issuance of two WARF patents, of the same family as the EP patent application. The former (US 5,483,780) refers to primate's cells and to a method for obtaining them from primate's blastocyst (the cell organisation stage during embryogenesis before the differentiation between embryo and nutritive tissues and implantation takes place), the latter (US 6,200,806) refers to human embryonic stem cells in pre-implantation phase.
The harmonisation of patent laws governing the biotech sector is still a daydream!

22 maggio 2009

L'OMPI apre ai marchi non convenzionali

Stefano Sandri

E’ entrato in vigore, un po’ in sordina, a partire dal 16 marzo 2009, il nuovo trattato internazionale sui marchi dell’ Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), noto come “Trattato di Singapore”.

Il Trattato, che affianca e supera il fallito TLT (cfr. art 27 e 28), promuove la standardizzazione, a livello internazionale, degli aspetti amministrativo-procedurali relativi alla registrazione e al licensing dei marchi ed opera una scelta decisa a favore del ricorso alle moderne tecnologie elettroniche nella comunicazione tra utenti e uffici.

Tra gli aspetti più interessanti il trattato riconosce l’idoneità a costituire oggetto di protezione di marchio anche agli ologrammi, i marchi di movimento, di colore, di posizione e dei segni non visibili (cfr. Regola 3). Anche se il Trattato non crea alcun obbligo di registrazione internazionale, rappresenta tuttavia un significativo riconoscimento della legittimità dei marchi non-convenzionali. Naturalmentese si permette la notazione personalequesto non può che farmi piacere, essendo stato tra i primi a livello giurisprudenziale dell’UAMI e a livello dottrinario nella Comunità a preconizzare l’avvento di questa evoluzione nel diritto di marchio, superando le iniziali resistenze e riluttanze. Restano invece ancora fuori i marchi gustativi e olfattivi.

Il Trattato è stato firmato al momento da 11 paesi, tra cui gli USA, la Francia e la Spagna. L’Italia sarà quindi chiamata a ratificarlo. Ma quando?


21 maggio 2009

Tutela della notorietà del marchio FIORUCCI: chi decide?

Stefano Sandri

L’art.52 (2)(a) (cause di nullità relative) del Regolamento sul marchio comunitario prevede che
questi "può essere dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare del diritto al nome, secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione”. Il Regolamento opera dunque un rinvio ricettizio – e non è questo l’unico caso - del diritto dello Stato membro. L’art.8 del Codice della Proprietà Industriale italiano (ritratti di persone, nomi e segni notori) sancisce, a sua volta in particolare al comma 3 che "se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto o con il consenso di questi…i nomi di persone, i segni usati in campo artisticoetc"...

Il problema dell’interpretazione di questa norma è stato ora affrontato per la prima volta dal giudice comunitario (TPI, T 165/06, 14 maggio 2009, Elio Fiorucci v. Edwin Co. Ltd) nell’ambito del giudizio di nullità proposto da Elio Fiorucci, titolare del relativo marchio di abbigliamento, ceduto ad una multinazionale giapponese, tale Edwin Co., nei confronti di quest’ultima che aveva registrato il marchio a nome proprio davanti al’UAMI di Alicante. La prima Commissione di ricorso, rovesciando la precedente decisione della divisione di annullamento, ha ritenuto, tra l’altro, che la causa di nullità relativa di cui all’art. 52, (2)(a) RMC non sia applicabile al caso di specie, non rientrando tra i casi previsti dalla normativa nazionale (art. 8( 3) CPI). Secondo la Commissione, la ratio della norma nazionale è quella di impedire lo sfruttamento a fini commerciali del nome di una persona celebre da parte di soggetti estranei per proteggere le potenzialità commerciali di un nome divenuto famoso in ambiti estranei a quello propriamente commerciale. Dovendo rinviare al diritto nazionale ed in assenza di precedenti giurisprudenziali, la Commissione ha ritenuto che questa fosse la interpretazione della dottrina più autorevole e dominante in Italia, accuratamente indicata. Nella fattispecie, la notorietà di Elio Fiorucci quale uomo di cultura sarebbe diretta conseguenza della notorietà di Elio Fiorucci quale stilista e, quindi, della sua attività commerciale, per cui la registrazione del nome Elio Fiorucci come marchio comunitario da parte della titolare non rientrerebbe tra i casi contemplati dalla citata disposizione nazionale.

Di diverso avviso, invece, il Giudice comunitario secondo il quale – anche sulla base di dichiarazioni rese in udienza da uno dei legali della ricorrente - nulla escluderebbe che nel diritto italiano anche chi abbia svolto una attività imprenditoriale commerciale possa produrre quella notorietà che la norma intende proteggere da comportamenti di sfruttamento parassitario.

Se questa interpretazione sia corretta o meno alla luce del nostro diritto e conforme o meno agli orientamenti dottrinali è problema che merita approfondimenti in altra sede. Qui vorrei invece rilevare alcuni aspetti procedurali che potrebbero inficiare la motivazione del TPI.

Innanzi tutto mi pare che l’interpretazione del diritto sostanziale del marchio comunitario (sia come emerge dalla Direttiva che dal corrispondente Regolamento) vada riservata alla Corte di Giustizia, e non al TPI che deve unicamente accertare la legittimità della decisione contestata. Sotto questo aspetto è dubbio che l’accertamento dei requisiti di sussistenza dell’impedimento relativo di cui si discute si estenda a quello della corretta interpretazione ed applicazione da parte dei Giudizi nazionali. Vorrei ricordare a riguardo che tutte le sentenze classicamente interpretative, come quelle rese dalla Corte pregiudizialmente ex art.234, fanno sempre riserva della competenza del tribunale a quo nella applicazione del principio enunciato al caso di specie.

E’ pur vero che nella sentenza riferita il Tribunale è attento nel rispettare i limiti della legittimità della motivazione della decisione contestata, ma in sostanza sostituisce la propria interpretazione dell’art. 8(3)(a) CPI a quella riportata dalla Commissione. Censurata, oltre tutto, per non aver correttamente, a sua volta, interpretata quella dottrina.

Sconcerta, poi, che a sostegno del proprio convincimento il TPI si basa tra l’altro, sull’interpello e le dichiarazioni rese in udienza (non so quanto ritualmente previsto nelle norme procedurali seguite dalla CdG/TPI) da chi rappresentava una delle parti in causa (il patrono della ricorrente come tale qualificato).

Non credo che siamo sulla via giusta. Aprire alle disquisizioni giuridiche locali non porta da nessuna parte. Immaginate la situazione in cui dovessero essere valutate le norme di Paesi di recente entrati a far parte della Unione Europea, quali la Lettonia o la Slovacchia. Per carità: ognuno è libero, anche in diritto, di esprimere e magari cambiare le proprie idee, ma vorrei evitare la sindrome De Chirico, l’illustre artista che negli ultimi anni aveva preso, notoriamente, il vezzo di autenticare come proprie, opere che palesemente non lo erano, e negare, al contrario – la paternità di altre perché non gli piacevano più, seminando panico e disordine sul mercato.

Mi pare invece che la verifica dell’applicabilità dell’impedimento di cui parliamo è e resta un problema del diritto comunitario di marchio, all’interno del cui sistema va cercata la soluzione, a cominciare dagli interessi considerati, la natura e funzione riconosciuta del marchio comunitario, e come questo viene percepito dal pubblico rilevante, in relazione ai prodotti e servizi considerati, e non solo. All’interno di questo sistema trovano luogo anche situazioni, come del resto avviene anche negli ordinamenti interni, che non attengono alla funzione distintiva del marchio, inteso come indicazione di origine commerciale (come il marchio di rinomanza, ad esempio). Ciò peraltro, come nella protezione dei nomi notori, non comporta la legittimità dell’ingerenza nel loro apprezzamento a livello nazionale. L’esistenza del dato normativo dovrebbe essere sufficiente ai fini dell’art.52 RMC e sarei quindi per una interpretazione estremamente restrittiva della norma.

C’è da augurarsi, anche per evidenti necessità di certezza giuridica, che la Corte di Giustizia, magari attivata dallo stesso UAMI, faccia chiarezza sul punto.


19 maggio 2009

Anche il marchio di pura melodia trova tutela...

Eleonora Fia

La Suprema Corte Federale Svizzera invertendo la rotta seguita dall'Istituto Federale Svizzero per i diritti intellettuali e dalla Corte Federale Amministrativa Svizzera
si è espressa in merito alla possibilità di salvaguardare un marchio costituito da semplice melodia. Nel caso preso in esame, il marchio, consistente in una melodia di breve durata, semplice e identificabile anche da orecchie poco allenate, chiedeva tutela nei confronti di prodotti dolciari, cioccolata o comunque a base di cioccolata, asserendo che non c'era nessuna attinenza con questi articoli.

La decisione ha portata innovativa perchè in passato l'Istituto Federale Svizzero per i diritti intellettuali ha costantemente negato la salvaguardia di marchi costituiti da semplici melodie così come di melodie prive di testi.

La Corte ha argomentato la decisione affermando che il consumatore può identificare un breve brano musicale ed associarlo ad un particolare prodotto, risalendo alle sue origini e alla ditta produttrice, basti pensare al caso in cui la melodia venga riprodotta sistematicamente all'inizio o alla fine di uno spot pubblicitario; ha aggiunto che non è necessario che il consumatore sia in grado di riprodurre il motivo, ma è sufficiente che la stessa possa essere riconosciuta. Tutto ciò a riprova che brevi ed accattivanti tonalità funzionano meglio come marchi identificativi piuttosto che complicate e disarmoniche melodie.

La Corte è giunta alla conclusione che non vi è ragione che marchi musicali e scritti vengano trattati in maniera diversa quando si cerca di stabilirne la salvaguardia anche nel caso in cui poche note compongono una melodia, non necessariamente conosciuta, ma ugualmente identificabile. Parimenti non vi è ragione di ricorrere alla giurisdizione in merito ai marchi tridimensionali, in quanto spesso rappresentano la forma del prodotto stesso, ipotesi che non sussiste con i marchi musicali.
L'unico limite alla salvaguardia del motivetto è che non sia riconducibile al prodotto che rappresenta, così come avviene nel caso dell'utilizzo di musiche natalizie popolari. Contrariamente, una breve e accattivante melodia non contenente alcun riferimento specifico relativo al prodotto e che sia di recente composizione diventa solitamente distinguibile e suscettibile di tutela.

12 maggio 2009

SIAE "cambia musica"...

Andrea Cicogna

Vita nuova? Mah... La Siae dal canto suo introduce una nuova disciplina secondo la quale i suoi iscritti sarebbero d'ora in poi liberi di scegliere se consegnare le proprie opere alla rete cercando nuovi modelli di business o se lasciare che Siae continui a gestire i propri diritti.

Per tutti gli artisti che optano per la prima ipotesi, Siae costituirà un registro apposito all'interno del quale saranno elencate le opere e gli autori. Creative Commons? Non proprio! In realtà un passo avanti, con la consapevolezza di una eccezione all'art.180 della legge sul diritto d'autore, che stabilsce appunto che Siae sia investita di un mandato senza esclusioni per la tutela di tutti i diritti dei suoi iscritti.

Ad essere precisi il comunicato da, molto più semplicemente, attuazione all'art. 11 del regolamento della Siae che prevede appunto la possibilità di gestire i diritti in determinate situazioni e territori, senza aderire al mandato Siae. Alla luce di una apertura di Siae stessa v
erso una scelta degli autori di gestire i loro diritti come meglio credono, e quindi di un avvicinamento ai creative commons mi chiedo se non si faccia prima ad abolire l'ormai derogato art.180 e lasciare liberi gli autori di gestire i propri contenuti invece di inserire una serie di liste interminabili, magari in formato pdf, di difficilissima consultazione?

10 maggio 2009

Tassa sui brevetti per invenzioni industriali...

Eleonora Fia

La Sentenza 10219/2009
della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero delle Attività Produttiva avverso la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto provato il pagamento della tassa annuale per il brevetto sulla base di una presunzione.

La Corte ha ribadito che il mancato pagamento della tassa per il brevetto, nei termini prescritti dalla legge, comporta per il titolare la decadenza dal brevetto. L'eventuale prova del pagamento deve essere data attraverso la produzione della documentazione relativa all'avvenuto pagamento e, rientrando la fattispecie in questione all'interno del sistema tributario vigente dove non è data la possibilità di provare i pagamenti delle imposte e delle tasse in modo diverso rispetto alla prova scritta, non può valere il sistema di prova basato su testimonianze e presunzioni .

L’obiettivo non è soltanto quello di proteggere l’interesse erariale alla riscossione delle tasse per il mantenimento del brevetto, realizzabile attraverso soprattasse, pene pecuniarie, coattivamente riscuotibili unitamente al tributo insoluto. La decadenza realizza, infatti, una finalità ulteriore, che si coglie osservando che, nel quadro di una costituzione economica che riconosce la libertà d’iniziativa, le privative industriali, sottraendo temporaneamente alla concorrenza produzioni tecnicamente innovative, si presentano quali regimi eccezionali dell’impresa. L’eccezionalità della privativa legittima la scelta legislativa di gravare il titolare del privilegio di particolari oneri e sanzionarne l’inadempimento con la perdita del privilegio.

08 maggio 2009

Meet the Bloggers in Seattle!

Jeremy Phillips & Lorenzo Litta


A quick reminder for any readers of the IP weblogs who may be heading for Seattle for the INTA (International Trademark Association) Meeting from 17 to 20 May: the annual Meet the Bloggers session takes place from 6pm to 9pm on Monday 18 May, overlooking the lovely Pacific Ocean and just minutes away from the Sleepless City's vibrant night-life [8,000 trade mark lawyers vibrating, says Merpel, what an awesome thought]. Free drinks, good company, perfect milieu for networking ...

We wait you!


05 maggio 2009

Ambilight il brevetto "ambiguo"

Andrea Cicogna

La tecnologia che tanto sta cuore all'azienda olandese Philips è finita in tribunale, infatti sembra che questa abbia patternità italiana. La battaglia è in corso già da diverso tempo, ma solo lo scorso febbraio ha preso corpo l'istanza inerente il sistema "Living Color", depositata presso la Sezione del Tribunale specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale di Catania, che vede contrapposti Salvatore Lamanna ed il suo legale contro la Koninklijke Philips Eletronics N.V.
La storia con decorso più che decennale ha inizio nel 1994 quando Lamanna mette a punto un sistema per "l'introduzione e la diffusione di colore nell'ambiente che ospita la proiezione televisiva o ogni altro strumento di riproduzione, al fine di esaltare l'immagine ed arricchirla di centralità." Questo sistema di diffusione di colore avrebbe prodotto un più intenso coinvolgimento dello spettatore durante la proiezione, il risultato soddifacente portò in secondo momento Lamanna a pubblicare e rendere noti i suoi risultati a diversi esperti nel settori per rendere possibile la produzione. Nel 2004 però Lamanna apprende grazie alla campagna mediatica del gigante olandese dell'esistenza di un brevetto internazionale (n. WO2004006578) depositato nel luglio del 2002 dalla Koninklijke Philips Electronics N.V. e avente per oggetto "un sistema connotato da un'idea e da un procedimento di realizzazione del tutto uguali al sistema Living Color". Da questa momento inizia la controversia con Philips, Lamanna sostiene infatti che la società olandese si è fatta forte di una priorità aquisita per ottenere un riscontro sul rilascio del brevetto europeo EP 1525747. Inoltre secondo l'accusa altra prova è data da una richiesta di brevetto della Philips inerente la tecnologia "Active Frame", sostanzialmente identica secondo Lamanna, alla sua domanda di "cornice attiva" presentata nel 2006 e poi ritirata. L'epilogo della prima parte si ha però nel momento in cui, 8 ottobre 2008, l'ufficio brevetti Europeo concede a Philips il brevetto EP 1525747 ed assegna la paternità dell'invenzione ai Diederiks Elmo M.A., Meinders Erwin, R., Van Lier Edwin e Peters Ralph, H. A questo punto Lamanna decide di provare a cercare un accordo di transazione extragiudiziale che Philips non concede, Lamanna decide quindi di agire in giudizio chiedendo la nullità del brevetto chissà che il tribunale di Catania non dia ragione al "nostro inventore"...

01 maggio 2009

Puntare sul brand in tempi di crisi è una scommessa vincente...

Eleonora Fia

Secondo la
ricerca presentata da Millward Brown Optimor «BRANDZ Top 100 Most Valuable Global Brands» Google con i suoi 100 miliardi di dollari è, per il terzo anno consecutivo, il marchio aziendale che ha più valore al mondo, con un tasso di crescita del 16% rispetto al 2008.

Segue Microsoft con 76 miliardi di dollari e Coca Cola con 67. Coca Cola ha spodestato General Electric scivolata allottavo posto in classifica. Al quarto posto troviamo Ibm cresciuta del 20%, al quinto McDonald’s, al sesto Apple. Vodafone cresciuta del 45% si è guadagnata il 9°posto con un valore di 53 miliardi di dollari e Blackberry al 16° ha conosciuto una crescita del 100%. Tra i brand italiani, nei migliori 100, sono presenti solo Gucci, con un valore di marca di quasi 7,5 miliardi di dollari (86°), e Tim, con circa 6,4 miliardi di dollari (99°). L’indagine è stata effettuata incrociando dati finanziari e valutazioni espresse da oltre un milione di consumatori su una base di oltre 50mila marche.

Tra le curiosità è interessante notare la crescita di quelle marche che, nel difficile momento economico, hanno saputo intercettare il bisogno dei consumatori di accedere ad un’offerta più vantaggiosa, senza però privarsi di quella componente di appeal, alla quale il consumatore non sembra volere rinunciared: H&M per esempio è cresciuto dell’8%, scalando la prima posizione dei brand nel settore dell’abbigliamento. Bene anche Wal-Mart (+19%), Aldi (+49%) e Auchan (+48%). Hanno avuto buon successo alcuni marchi che si utilizzano da casa come Amazon, eBay e Nintendo entrato in classifica per la prima volta approdando direttamente alla 32° posizione.

A livello internazionale grande successo è riconosciuto ai brand produttori di tabacco e alcolici.

I grandi Brand che hanno saputo innovare o creare nuove esperienze di utilizzo presso il pubblico sono riusciti a cavalcare la crisi aumentando il loro valore aggregato dell'1,7 % rispetto al 2008 e superando i 1.950 miliardi di dollari, insomma l' estesa contrazione del giro d’affari che ha toccato pressocchè tutti i settori ha evidenziato l’importanza del brand come strumento fondamentale per sostenere le aziende anche in momenti difficili.


30 aprile 2009

Pago: Sharpstone says one country not enough!

Fabio Angelini

Today AG Sharpstone delivered her opinion on case C‑301/07, AGO International GmbH v. Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH. The geographical scope of CTM is still largely undecided. On the one hand the unitary character has been interpreted by OHIM as indicating that use in one country suffices to maintain rights allover the EU. But what about renown? Is renown in one country sufficient to either protect trademark rights against dilution in another country where that renown does not occur? And since we are there, can a CTM which enjoys renown only in one country be protected at all against dilution even in that country? Pago revolved squarely around these last two issues and the AG said a resounding NO!:


As to the first question, the AG said that a CTM is protected in the whole of the Community on the grond that it has a ‘reputation in the Community’ within the meaning of Article 9(1)(c) CTMR if it has a reputation in a substantial part of the Community. What constitutes a substantial part of the Community for that purpose is not dependent on national boundaries but must be determined by an assessment of all the relevant circumstances of the case, taking account, in particular, of (i) the public concerned by the products or services covered by the trade mark and the proportion of that public which knows of the mark and (ii) the importance of the area in which the reputation exists, as defined by factors such as its geographical extent, population and economic significance.

As to the second, the AG rightly and logically said NO as well: a CTM which has a reputation in an area which is not a substantial part of the Community in that sense does not enjoy, under Article 9(1)(c) of CTMR, protection limited to that area. Consequently, a prohibition against infringement limited to that area may not be issued.

Now, this is only the AG opinion and may not be followed by the ECJ, but I’d bet the blogmaster’s sport car that it will. After all, back in 2005 I had stated the more or less the same things in my paper (for one let me be self referential!) The CTM Geographical Dilemma, which was published in the Harmonisierung Des Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 2005, thus I must hope that! When the ECJ will rule, I will come back to this for a longer and more comprehensive assessment of what it might mean in the CTM system at large. Stay tuned.

24 aprile 2009

E’ ufficiale!!!


Stefano Sandri

Ora è ufficiale. come già anticipato, a partire dal 1 maggio il marchio comunitario costerà €900, se richiesto via Internet, e €1050, se con domanda cartacea.

Numeretti...

Stefano Sandri

Dal 13 aprile il mitico Regolamento sul marchio comunitario 40/96 ha cambiato numero: ora è diventato il 207/2009 per effetto del procedimento di codificazione voluto dal legislatore comunitario per raccogliere in un unico testo le varie modifiche nel frattempo intervenute. Insomma, abbiamo ora u testo unico. In pratica però cambia poco o nulla. Infatti la numerazione, oltre che il dettato, degli artt. da 1 a 36, compresi i motivi assoluti (7) e quelle relativi (8) rimane identica. Attenzione però al regime delle opposizioni e gli articoli relativi alla cancellazione e nullità prendono altri numeri.

La tavola sinottica del vecchio e nuovo è in calce al testo pubblicato in G.U.C.E. o consultabile in www.oam.europa/ows/nv/resource. La stessa operazione è stata fatta con la Direttiva 2008/95 del 22 ottobre 2008, che sostituisce la 89/104. Così chi vuol fare bella figura mostrandosi aggiornato potrà cominciare ad utilizzare questa informazione : “…ai sensi dell’art.7(1)(b) del regolamento 207/2009, già Regolamento 40/94…” …

22 aprile 2009

The whole and the parts arrive to Turin’s court

Stefano Sandri

Maybe you recall the blog of few months ago, whereby I quoted the statement "the whole can be greater than the sum of its parts." as a leading concept driving the I.P. issues. This concept represents the fundamental principle of the Gesthaltung theory on the basis of which the modern psychology of the perception is founded. In my latest work on the perception of the trade mark (Percepire il marchio: dalla identità del segno alla confondibilità ‘, 2007) I deserved an entire chapter of the book on the application of the principle to the construction of the identity of the mark and its legal consequences in this area.

It comes to my attention now the full text of the decision (Rivista Il Diritto Industriale, 01/2009) rendered by the court of Turin at the occasion of the well known controversy between FIAT and a Chinese producer of a car, marked Peri, very similar in his shape to the FIAT ‘ “Nuova Panda”. The design of “Nuova Panda” was registered at OHIM ‘Office and according to FIAT the shape of the Chinese “Peri” was as such as to generate in the informed utilizer the same general impression .

The claims of FIAT have been upheld and the main ground of the decision recites: ” As far as to the meaning of the “general impression” it is to be noted, as it has been underlined (by me!), that it results by the global interaction between the parts and the whole. This outcome derives from the representation of an extra quid that identifies, trough a synthetic and global approach, the shape of the design, and not trough the simple sum of its parts.

it's the first case, at my knowledge, that my ideas on trade marks overcome the reluctance of the establishment and ground a judicial decision.

I hope that the case will be not remain the only one.

21 aprile 2009

Brevetti: «Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 2009»

Eleonora Fia


Come ogni anno, per ricordare l'entrata in vigore della convenzione che ha istituito l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, il 26 aprile l'OMPI celebra la giornat
a mondiale della proprietà intellettuale.
Tale giornata ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della proprietà intellettuale e rappresenta un'opportunità per incoraggiare il pubblico a riflettere sul ruolo giocato dalla proprietà intellettuale nella vita di ogni giorno e sulla sua importanza nello stimolare e proteggere l'innovazione, la creatività e lo sviluppo economico.

Quest’ anno la giornata è dedicata alla promozione dell’innovazione ‘verde’ e si prefige di mettere in evidenza come un sistema di proprietà intellettuale, capace di bilanciare i diversi interessi in gioco, possa offrire validi strumenti alla innovazione verde per la creazione di un mondo più a portata d’uomo, promuovendo l’utilizzo dei brevetti per la creazione, la diffusione e l’applicazione di tecnologie pulite, l’utilizzo dell’eco-design per lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili, dalla fase di progettazione alla fase di smaltimento e l’utilizzo di marchi verdi capaci di orientare le scelte dei consumatori e di creare vantaggi competitivi per le imprese.

In occasione della ''Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 2009" fino a venerdì 24 gli esperti di via Veneto offriranno assistenza personalizzata Porte aperte al Ministero dello Sviluppo Economico; sara' possibile incontrare gli esperti del dicastero di Via Veneto per approfondire aspetti di particolare interesse in materia di marchi, brevetti e tutela della proprieta' intellettuale.

A conclusione delle giornate, venerdì prossimo 24 aprile alle ore 15 è previsto l'intervento del Direttore generale per la Lotta alla Contraffazione, Loredana Gulino. L'UIBM ha invitato, inoltre, le Camere di Commercio ed i centri di informazione brevettuale (rete PATLIB e PIP)a fornire ai cittadini e alle imprese servizi di informazione ed assistenza con orario prolungato.

06 aprile 2009

Uno sguardo all' Ecolabel nella sua veste aggiornata e semplificata...

Eleonora Fia

Il Parlamento europeo, sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio, ha adottato, con 633 voti favorevoli e 18 contrari, un regolamento volto ad aggiornare e semplificare le disposizioni sull'Ecolabel, marchio europeo di qualità ecologica; l'obiettivo è quello di ridurre le ripercussioni negative del consumo e della produzione sull'ambiente, sulla salute, sul clima e sulle risorse naturali.

La Commissione, entro nove mesi dalla consultazione del CUEME (comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica), dovrà adottare provvedimenti per stabilire criteri specifici da assegnare a ogni gruppo di prodotti, da pubblicare poi nella Gazzetta ufficiale, prestando attenzione a non introdurre misure la cui attuazione potrebbe comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le PMI.

L'Ecolabel potrà applicarsi a tutti i prodotti e servizi, inclusi eventualmente i cibi biologici, ma non ai medicinali e ai prodotti tossici.

Attraverso l'uso volontario del marchio istituito nel 1992, il cui logo è rappresentato da un fiore, s'intendono promuovere presso i consumatori i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali, l'ottenimento del marchio infatti costituisce un attestato di eccellenza che viene rilasciato solo a quei prodotti e servizi che hanno un ridotto impatto ambientale.

I criteri generali dell'Ecolabel, che definiscono i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio, devono essere determinati su base scientifica considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti; si deve tenere conto degli impatti ambientali più significativi, in particolare delle ripercussioni a livello di cambiamenti climatici, natura e biodiversità, consumo di energia e di risorse, produzione di rifiuti, emissioni in tutti i comparti ambientali, inquinamento dovuto ad effetti fisici e uso e rilascio di sostanze pericolose.
Deve anche essere presa in considerazione la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, in sé e per sé ovvero mediante l'utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione, ove ciò sia tecnicamente fattibile. Vanno anche valutate le possibilità di ridurre gli impatti ambientali grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità. Ove opportuno, si tiene conto degli aspetti sociali ed etici, facendo ad esempio riferimento alle norme e ai codici di condotta Oil. Nell'elaborazione dei criteri, inoltre, si dovrà tenere conto per quanto possibile del principio della riduzione degli esperimenti sugli animali.

Oltre a semplificare la procedura per la richiesta e l'assegnazione dell'Ecolabel, il regolamento precisa che è vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio comunitario. Gli organismi competenti nazionali, dovranno anche verificare, a cadenza regolare, che i prodotti con il marchio siano conformi ai criteri relativi all'Ecolabel.
Se del caso, potranno effettuare tali verifiche anche in seguito a denunce o sotto forma
di controlli casuali. Inoltre l'utilizzatore del marchio Ecolabel dovrà consentire all'organismo competente di svolgere tutte le indagini necessarie a monitorare il suo costante rispetto dei criteri applicabili al gruppo di prodotti, autorizzando anche l'accesso ai locali nei quali viene fabbricato il prodotto. Qualora venisse rilevato che un prodotto marchiato Ecolabel non rispetta i criteri stabiliti o che il marchio non viene usato come previsto dall'articolo, l'organismo potrebbe vietarne l'uso.

L'Ecolabel è attualmente assegnato a 26 gruppi di prodotti e servizi e ad oggi sono circa 500 le imprese che producono prodotti Ecolabel, per un fatturato totale di oltre 1 miliardo di euro l'anno. La Commissione, ritenendo tale somma estremamente ridotta, vuole ampliare il numero di gruppi di prodotti che possono dotarsi del marchio, a tal pro gli Stati membri e la Commissione dovranno concordare, in collaborazione con il CUEME, un piano d'azione specifico per promuovere l'uso del marchio comunitario mediante azioni di sensibilizzazione e campagne d'informazione ed educazione del pubblico rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, venditori all'ingrosso e al dettaglio, nonché al pubblico in generale. Ma anche attraverso la promozione della diffusione del sistema, in particolare presso le PMI. E' anche precisato che l'Ecolabel potrà essere promosso tramite il suo sito internet, fornendo in tutte le lingue UE informazioni di base e su dove è possibile acquistare i prodotti che ne sono muniti.

Il regolamento si applicherà a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito ma non ai medicinali per uso umano né a quelli per uso veterinario. Il marchio di qualità ecologica, inoltre, non potrà essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati-miscele classificati come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Tuttavia, per determinate categorie di prodotti contenenti tali sostanze la Commissione potrà adottare misure di deroga, ma solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli in quanto tali ovvero mediante l'utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione. Nessuna deroga, però, potrà essere concessa a prodotti di questo tipo, soggetti a autorizzazione in forza al regolamento Reach(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), presenti in miscele o in un articolo in concentrazioni superiori allo 0,1% (p/p).
Il regolamento prevede che, prima di elaborare criteri Ecolabel per gli alimenti e i mangimi, la Commissione dovrà realizzare uno studio, entro il 31 dicembre 2011, volto a esplorare se sia fattibile stabilire criteri affidabili relativi alle prestazioni ambientali durante l'intero ciclo di vita dei prodotti in questione, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura. Esso dovrebbe valutare la possibilità di assegnare il marchio Ecolabel solo ai prodotti certificati come biologici, per evitare confusioni per i consumatori. Alla luce dei risultati di tale studio, la Commissione deciderà se è fattibile elaborare criteri Ecolabel per alimenti e mangimi e, in caso affermativo, per quali gruppi di tali prodotti.

L'uso del marchio di qualità ecologica è subordinato al versamento di una tassa di deposito della domanda compresa tra 200 e 1.200 euro. Ma il regolamento precisa che nel caso delle PMI non deve superare 600 euro, mentre per le microimprese non può andare oltre 350 euro. La tassa di deposito, inoltre, è ridotta del 20 % per i richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS e/o ISO 14001, a determinate condizioni. L'organismo competente, poi, può imporre a ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica il versamento di diritti annuali fino a 1.500 euro per l'utilizzazione del marchio. Nel caso delle PMI, l'importo massimo non deve però superare 750 euro, mentre per le microimprese, non potrà oltrepassare 350 euro.

01 aprile 2009

Azzeramento della tassa di registrazione per i marchi comunitari...un pò di respiro per le imprese europee

Eleonora Fia

Questa mattina a Bruxelles Charlie McCreevy, Commissario per il mercato interno e i servizi, ha annunciato che dal primo maggio ci saranno procedure più semplici e tasse più basse per le imprese che vorranno registrarsi all'agenzia comunitaria responsabile della concessione dei diritti di marchio nell'Ue (Uami).

Questa diminuzione consistente delle tasse, che segue un’iniziale riduzione decisa nel 2005, e la semplificazione della procedura renderà molto più conveniente e facile ottenere la protezione dei marchi per le imprese che operano nel mercato unico europeo, che risparmieranno circa 60 milioni di euro l’anno con un conseguente incentivo allo spirito imprenditoriale e al commercio, essenziale in tempi di crisi economica.

I miglioramenti andranno a vantaggio in particolare delle piccole e medie imprese, per le quali i costi e la procedura per ottenere questa protezione rappresentano spesso un grande onere.

Il presidente dell’UAMI, Wubbo de Boer, ha dichiarato che per una piccola impresa, proteggere il proprio marchio a livello comunitario significa tutelare il diritto dei propri beni e servizi di accedere gratuitamente, in futuro, al mercato unico
europeo mentre per le imprese più grandi si tratta di uno strumento essenziale per operare sui mercati internazionali.

La riduzione delle tasse e la semplificazione della procedura consistono essenzialmente nell'azzerare la tassa di registrazione per i marchi comunitari, perciò le imprese pagheranno unicamente una tassa per il deposito della domanda e non più una tassa separata per la registrazione; di conseguenza, il tempo necessario per la registrazione di un marchio comunitario risulterà notevolmente ridotto.
Questo significa in pratica che, in futuro, le imprese non dovranno più versare 1 750 euro per il deposito della domanda e la registrazione di un marchio comunitario, ma solo una tassa di deposito della domanda di 1 050 euro.
La riduzione sarà ancora maggiore per le imprese che inoltreranno la domanda via Internet, in quanto per il deposito della domanda pagheranno 900 euro anziché 1 600 euro.

Conti alla mano, in futuro, le imprese pagheranno il 40% in meno per ottenere un marchio comunitario e fino al 44% in meno utilizzando mezzi elettronici.
Inoltre, la tassa individuale per la domanda e la registrazione di marchi internazionali che designano la Comunità europea conformemente al Protocollo di Madrid scenderà da 1 450 euro a 870 euro, pari anche in questo caso ad una riduzione del 40%.

31 marzo 2009

Access to registration dossier data of generic companies


Mauro Turrini

According to article 98, 2nd indent, of legislative decree 30/2005, data concerning tests or other unknown data, whose collection requires a considerable effort and which submission is necessary in order to obtain the marketing authorization of chemical, pharmaceutical or agricultural products involving the use of new chemical entity (e.g. registration dossier data) shall be protected.

On the other hand, according to law n. 241/1990 and its relevant implementing rules (d.p.r. 184/2003, hereinafter, the Law), any interested person may have access to Administrative Documents1 (which include of course also documents held by the administration although have not been created by it – e.g. registration dossier data) unless some of the exceptions to disclosure provided by the legislation apply (e.g. confidentiality of the documents held by the Administration and belonging to third parties). Furthermore, also in cases where an exception to disclosure may in principle apply (confidentiality), the Administration may eventually decide to grant access to such documents if, for example, the refuse to grant access would undermine third party rights of defence and/or even third party economic rights.

The approach followed by Italian Medicines Agency (AIFA) so far, as to requests for access to documents, was to refuse access to information relating to registration dossiers (unless an express consent is given on that respect by the marketing authorisation holder). Such an approach was even more stringent in cases of pending marketing authorisation (MA) applications. However, such an approach might be subject to changes in the near future due to recent developments of the Italian relevant jurisprudence.

Recent decision of the Italian Supreme Administrative Court (Conseil d’Etat), indeed, in case “Schering Plought S.p.A. v. Epifarma S.p.A. and Others” of 13th of June 2008, n. 2975 (re: Gentalyn cream and Gentalyn Beta), upholding the decision of the administrative court of first instance on the same subject matter and ordering AIFA to grant access to data contained in the registration dossier of generic companies, makes somehow uncertain whether and to what extent AIFA will be able to maintain its previous position on this matter in the future.

The Court, in particular, with accepting the claimant argumentations, stated that the decision of granting the marketing authorisation for a generic medicinal product based on the bioequivalence assessment with the reference product belonging to the same company requesting access, directly affects the rights of the latter company, due to its potential competitive effect against the reference product itself. This, therefore, determines the concrete, direct and actual interest of the originator company to have access to the relevant data contained on the registration dossier. In light of the above, the request for access should be considered legitimate, as intended, for the purpose of protecting its own interests on the pharmaceutical market, to verify the actual therapeutic equivalence between the generic product and the reference product”.

It is difficult to say whether and to what extent the above precedent will eventually affect the “attitude” of AIFA towards such requests for access to documents in the near future. However, it may already be envisaged an increased number of such requests coming from originator companies, associated with an increase percentage of chances of success of such applications, in particular, in all those cases where the requestor will be in a position to demonstrate: (i) its actual and qualified interest to gain access to such data (in particular, in terms of potential prejudice) and (iii) the actual nature and relevancy of such data, vis-à-vis with the bioequivalence of the products concerned.

Finally, it should be noted that, interesting enough, both Italian Courts (Court of First Instance and Supreme Administrative Court), (i) expressly limited the scope of such access only to that data necessary to identify the actual bioequivalence between the originator and the relevant generic medicinal products (with the exclusion, therefore, of all data relating to the description of “the preparation methods” of the latter) (ii) on dealt with (actual) “interest in the access” in cases of already completed marketing authorisation procedure. As to the latter, indeed, in the current absence of clear indications from the court, it somehow predictable a conservative approach will be adopted by AIFA in all case of ongoing (still pending) marketing authorisation procedures2, that is to say the Italian Agency will likely refuse access to registration dossier data on all such lastly referred cases.

27 marzo 2009

Giusti motivi?

Stefano Sandri

Secondo l’art. 8(5) del Regolamento comunitario sul marchio di rinomanza l’uso del marchio rinomato da parte di un concorrente non comporta pregiudizio alla distintività o reputazione del marchio rinomato o un indebito vantaggio solo se è “senza giusti motivi. Ma quali sarebbero questi motivi?

L’espressione sembra volutamente generica e residuale, nel senso di coprire tutte quelle situazioni che non siano già considerate dall’ordinamento in generale o nel sistema del marchio comunitario. In realtà, rimanda ad una valutazione discrezionale del giudicante. In assenza praticamente di qualsiasi precedente, la Prima Commissione di ricorsi (R 237/2008-1 e R 263/2008-1,23 gennaio 2009) ha affrontato il problema interpretativo ritenendo che la coesistenza sul mercato italiano dei marchi RONCATO per valigeria, e non solo, configuri appunto una situazione in cui il titolare di un marchio di rinomanza (RONCATO) non possa opporsi all’uso ed alla registrazione dello stesso marchio da parte di chi (un membro della stessa famiglia Roncato) ha finito per porsi in concorrenza con il primo. Le vicende aziendali che dall’origine della attività creata dal fondatore hanno portato alla divaricazione delle attività e dei marchi tra due discendenti appartenenti alla stessa famiglia sono descritte e ricostruite nella (coraggiosa) decisione, la quale finisce per concludere che in questo caso eccezionale possa appunto configurarsi un caso di “giusti motivi”.Il problema è che la situazione considerata non è poi così eccezionale come si crede, sopra tutto in Italia dove i membri di una stessa famiglia, una volta che prendono sul mercato strade diverse, hanno la deliziosa abitudine di litigare furiosamente.

E’ probabile quindi che la guerra dei RONCATO continui. Intanto la Valigeria Roncato ha pensato bene di smarcarsi (è il caso di dirlo) con l’aggiunta di un bel segno figurativo.

25 marzo 2009

Tom Tom imbraccia le armi contro Big Microsoft...

Eleonora Fia

Se per molti la migliore difesa è l'attacco, lo è ancora di più per TomTom, azienda olandese leader nella produzione e sviluppo di software e navigatori satellitari per auto e moto. Attaccata legalmente da Microsoft per violazione di ben otto brevetti di cui tre legati al file system FAT(File allocation table, un componente fondamentale dei sistemi operativi Dos e Windows) e cinque alla tecnologia di gestione delle mappe, il colosso dei Paesi Bassi passa al contrattacco citando la casa di Bill Gates per aver violato quattro dei suoi brevetti riguardanti lo sviluppo del programma Streets and Trips.

L'istanza di denuncia è stata presentata venerdi presso un tribunale della Virginia; Microsoft sarebbe rea di aver utilizzato illegalmente - per il suo Steet and Trips - alcuni specifiche funzioni del programma di navigazione del produttore europeo, fra cui gli strumenti ("metodi e apparati", recita il brevetto) per la presentazione dinamica dei cosiddetti Poi (i Point of interest, uno dei pezzi forti di una piattaforma di navigazione satellitare). Per quanto riguarda le lamentele esposte da TomTom, i legali hanno fornito indicazioni molto precise sulle funzioni che Microsoft avrebbe utilizzato illegalmente per i propri interessi: 1. generazione di una manovra ad un incrocio attraverso un cambio di direzione; 2. generazione di un percorso in un sistema di navigazione veicolare; 3. selezione rapida della destinazione di un sistema di navigazione da automobile; 4. metodi e apparati per la presentazione dinamica dei Punti di Interesse.

Secondo l'accusa, tutti e quattro sarebbero stati violati da Microsoft all'interno dei suoi prodotti hardware e software per la navigazione e questo sarebbe sufficiente per chiedere l'immediata cessazione di ogni sfruttamento indebito, per chiedere il risarcimento dei danni, nonché il rimborso di ogni spesa legale, a fronte di una pretesa infrazione alla legge.

Microsoft, da parte sua, aveva presentato una domanda chiedendo il blocco di ogni importazione dei prodotti TomTom nell'Unione.
Una decisione che potrebbe prescindere dal giudizio di merito del tribunale e che condizionerebbe non poco l'attività del marchio europeo.

Starà al giudice valutare chi abbia ragione, anche se con la pletora di avvocati di cui dispone Microsoft quello di TomTom sarà un compito davvero complicato.
Dunque una guerra in piena regola che qualcuno ironizza abbia già un vincitore per l'evidente disparità di "potere" in gioco. Lo scontro infatti è impari ma TomTom pur non navigando neppure in buone acque finanziarie non intende arrendersi senza combattere.

Dietro la schermaglia tra aziende tecnologiche ci potrebbe essere - stando ad alcune autorevoli indiscrezioni - il mondo Linux e per la precisione l'utilizzo del sistema operativo open source sui dispositivi mobilie ed è in questa direzione che Tom Tom lungi dal lasciarsi schiacciare ha deciso di iscriversi all’OIN (Open Invention Network), un consorzio nato nel 2005 a cui aderiscono produttori (tra cui Red Hat, Ibm, Oracle e Google) che hanno visto i rispettivi brevetti oggetto di contestazione legale. Una sorta di "ecosistema protetto" nato con l'intento di difendere il software open source dagli attacchi in carta bollata promossi da chi vuole mettere nell'angolo Linux.

Linux gioca un ruolo importante in TomTom quale cuore di tutti i suoi dispositivi di navigazione portatile e l'azienda ne incoraggia lo sviluppo per contribuire all'innovazione di una comunità tecnologica che possa dare benefici a tutti.

Chi invece non crede all'ipotesi di una guerra con ricadute dirette su Linux enfatizza il fatto che la "querelle" fra le due compagnie sia più pragmaticamente una guerra di posizione e posizionamento sul mercato, atta a creare le migliore condizioni possibili di crescita per i due marchi negli Usa e in Europa.
C'è infine chi vede dietro il botta e risposta una partita a scacchi che prende origine da un accordo di "cross-licensing", voluto da Microsoft e mai perfezionato per volontà di TomTom, che potrebbe anche sfociare in futuro in una clamorosa acquisizione.

In attesa degli sviluppi, certo è che se la battaglia legale dovesse premiare il colosso di Redmond, si creerebbe un "pericoloso" precedente (per il movimento open source) nel caso in cui Microsoft decidesse di procedere legalmente contro altre aziende o community legate a Linux.

24 marzo 2009

Vera Pelle vs. Birkenstock... un milione di sequestri!

Andrea Cicogna

In questi giorni si sta consumando una vera e propria guerra tra la Birkenstock e il marchio Vera Pelle. Infatti
l'azienda tedesca da anni ormai è solita imprimere sui suoi sandali un marchio che raffigura una pelle animale, il caso ha voluto però che questo simbolo è stato scelto circa trent'anni fa dall'Unione nazionale industria conciatori per contraddistinguere gli articoli in "Vera Pelle". Timori scongiurati quindi per i consumatori che temevano contraffazioni o alterazioni di prodotto, ma non certo per la Natural Look ovvero l'azienda di Bolzano che distribuisce le scarpe tedesche in Italia, infatti spiega l'ad. Ewald Pitschl :"Stiamo vivendo una dramma", in quanto appena appresa la notizia che il logo impresso sui sandali era una marchio registrato, l'azienda si era mossa per contattare l'Unic e trovare un accordo sullo sfruttamento del marchio, accordo che si era quasi perfezionato quando sono venuti a conoscenza dei sequestri. Ora la Natural Look ha siglato un nuovo accordo con l'Unic per lo sfruttamento del logo, ma questo non è retroattivo, ed è proprio questo ad impensierire gli imprenditori Bolzanini, che la merce sottoposta a sequestro rimarra tale, rischiando il collasso di tutti quei piccoli esercizi che avevano trovato nei sandali tedeschi linfa vitale per andare avanti, nonostante l'azienda si sia impegnata a rifornire l'Italia di nuovi sandali in pochi giorni. Sandali per di più uguali a quelli sequestrati, non taroccati e sempre con il logo ma questa volta pagato assai caro...

Può la denominazione generica di un prodotto diventare un Marchio?

Anna Cardillo

Il 4 Agosto 1998 l'Uffcio Brevetti della Repubblica Polacca (PPO) ha accolto la richiesta di registrazione del marchio denominativo OPTOMETRYSTA, avanzata dall'imprenditore polacco Tomasz Bednarski, per servizi come la valutazione dello stato refrattivo dell’occhio ed altre condizioni fisiologice e funzionali necessarie alla visione e la determinazione delle misure ottiche correttive.
Nel febbraio 2007, il presidente del comitato esecutivo della società polacca di Ottica e Optometria, ha informato il PPO che la parola "optometrysta" (optometrist) è un termine professionale comunemente usato, almeno dal 1983.
Secondo l'art 167, della legge polacca del 30 giugno 2000, relativo al diritto di proprietà industriale, il procuratore generale della Repubblica di Polonia o il presidente dell'uffico brevetti polacco può, nel pubblico interesse, chiedere che il diritto alla tutela di un marchio sia invalidato o intervenire in un invalidazione di azione già in corso.
Nel marzo 2007, il Presidente dell'Ufficio Brevetti ha presentato richiesta di nullità del marchio, sostenendo che la registrazione era stata concessa non tenendo conto dell' articolo 7, della vecchia legge polacca sui marchi del 1985 e delle sue successive modifiche. Secondo tale articolo infatti, le uniche indicazioni idonee ad essere registrate come marchi sono quelle che, in un'ordinaria attività economica, sono in grado di distinguere il prodotto; un segno non è in grado di identificare e distinguere un prodotto dagli altri se questo costituisce solo la sua denominazione generica.
Il presidente del PPO ha affermato che il marchio in questione rappresenta un termine professionale comunemente usato, riferendosi a quanto specificato dal Consiglio Mondiale di Optometria e cioè che il termine "Optometria" si riferisce ad una professione sanitaria in generale che si occupa delle malattie degli occhi e degli strumenti per curarle.
In Polonia, nel 1999, la professione di Optometrista è stata classificata nella lista delle professioni e specialità redatta dal Ministero del Lavoro polacco (alla posizione no. 223905) e il presidente della Centrale di Statistica. Durante le audizioni presso la PPO il proprietario del marchio, sapeva che nessuno prima di lui lo aveva registrato, e ha così deciso di farlo in modo da godere dei vantaggi finanziari di registrazione.
L'ufficio Brevetti polacco, per le motivazione sovra esposte, nel 2007 ha invalidato il diritto di protezione del marchio in questione.
A nulla sono valsi i ricorsi presentati dal Sig. Bednarski appellandosi a difetti procedurali della sentenza di invalidazione, questa è ormai definitiva.
E' chiaro quindi che affinchè un marchio possa essere registrato e di conseguenza tutelato, è necessario che questo sia dotato di una capacità distintiva; caratteristica che rende possibile il riconoscimento del prodotto differenziandolo dagli altri. Non si può dunque adottare come marchio un aspetto del prodotto che non permette la sua individuazione, o come nel caso del Sig. Bednarski, la sua denominazione generica.

20 marzo 2009

TRIPs, brevetti e risorse genetiche

Stefano Sandri

Una monografia interessante di Bonadio, affermato professionista legale della materia, che affronta in profondità un tema ancora non sufficientemente esplorato, quello della protezione delle invenzioni relative a risorse genetiche e delle varietà vegetali.

Il punto di partenza è quello dei TRIPs per arrivare, per successive approssimazioni, a verifi
care l’impatto della ‘materia vivente’ con le regole tradizionali dei brevetti. Il viene poi quadro completato con il rapporto con le altre Convenzioni internazionali, a cominciare da quella sulla biodiversità e dell’Accordo UPOV.

Lavoro scientificamente completo e strumento di lavoro utile per chi i
ntende operare nello specifico.

Cybersquatting...un nuovo pericolo nella rete

Eleonora Fia

La World Intellectual Property Organization (WIPO) lancia l’allarme: il fenomeno del cybersquatting” è in forte crescita e nel 2008 ha registrato cifre record con più di 2.300 casi. Il termine indica la registrazione di siti internet falsi che sfruttano il nome di celebrità ed aziende famose. Oltre all’utilizzo illegittimo dei siti, obiettivo dei ”cybersquatter” è accaparrarsi nomi di dominio web che corrispondono a marchi o personaggi famosi per rivenderli ai diretti interessati, e cioè alle persone e alle società cui i nomi appartengono.

A presentare denuncia per questo tipo di reato sono Google, eBay, LEGO, l’attrice Scarlett Johanson, le aziende Christian Dior, Lancôme, Coca-Cola, BMW, Lufthansa, squadre di calcio, l' Università di Yale, personaggi famosi del passato o eventi sportivi e musicali come le Olimpiadi di Madrid 2016 o il Montreal Jazz Festival.

Il fenomeno del cybersquatting interessa primariamente i domini riferiti a siti in inglese, con quasi il 90% dei casi. Il settore maggiormente colpito con il 9,9% di casi di abusi è quello farmaceutico con una crescita di siti che vendono medicinali a marchio protetto, seguono le banche con il 9,4% anche per via del fenomeno phishing, ed il settore Internet e dell’Information Technology con l’8,8% dei casi.

L’Italia è settima nella top ten dei paesi con il più alto numero di denunce per cybersquatting con 467 casi, una cifra irrisoria se paragonata alle 6.452 denunce degli Stati Uniti primi nella classica, o alla situazione francese ed inglese rispettivamente con 1.575 e 1.110 casi.
Si contano 14 mila casi di cybersquatting negli ultimi 10 anni, e le previsioni sono di ulteriore crescita. In Italia nello stesso periodo delle 467 denunce registrate solo la metà, ovvero 222, sono risultate valide.

I funzionari dell’organizzazione spiegano che la situazione è destinata a peggiorare.
L’Icann - ente internazionale no-profit che gestisce la rete internet - ha infatti annunciato l’introduzione di nuovi domini di primo livello generici, cioè delle alternative ai suffissi ”.com” o ”.net” il cui effetto sarà quello di moltiplicare gli indirizzi web registrabili, anche da parte dei ”cybersquatter”.

I VIP e le multinazionali più famose sono oggetto non dell’appostamento assillante di qualche fan che ha superato la linea tra passione sfrenata e violenza privata, ma di qualcosa di molto più grave, la WIPO ha avuto a che fare nel 2008 con oltre 2.300 casi di appropriazione indebita di “identità” sul Web, valutando rispetto al 2007 un incremento dell'8%.

Insomma i domini che ammiccano a quelli di aziende e personaggi famosi aumentano giorno dopo giorno, e il motivo è semplice: con la pubblicità generano interessanti introiti.
Il grafico a lato illustra chiaramente l'espansione del fenomeno che non conosce soste dal 2004.

Il paese principe di questo genere di truffe sono gli Stati Uniti, seguito a ruota da Regno Unito, Germania, Svizzera e Spagna.
Altri fenomeni altrettanto dannosi per le aziende sono le Pay-per-click (PPC) Fraud e il domain kiting (o domain tasting), pratica relativamente recente con la quale viene registrato un nome di dominio e chiuso in tempi rapidissimi (cinque giorni, equivalenti al periodo entro il quale si può recedere) con il solo scopo di generare introiti pubblicitari senza spendere alcun soldo.

19 marzo 2009

La crisi dei marchi

Anna Cardillo


La crisi economica di quest'ultimo periodo sta investendo anche l'industria pubblicitaria Greca. Per questo motivo il 30 marzo nel padiglione Athens Concert Hall si terrà una conferenza che riunirà per la prima volta tutti i protagonisti del mercato della comunicazione.


La conferenza in questione è stata organizzata e sostenuta dall'Associazione degli inserzionsti Greci, da diverse industrie pubblicitarie, dalla radio e la televisione pubblica, e da altri media/marchi interessati.

Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale della Conferenza, quest'ultima discuterà in particolare sul problema degli effetti pericolosi che la recessione può avere sui marchi, sul ruolo dei media nella gestione della recessione e sul nuovo ruolo che avrà la pubblicità durante la crisi economica.

Si cercherà dunque di trovare una risposta a quesiti comuni a tutti i settori della comunicazione, ad esempio su come motivare impreditori e top manager del settore ad avere un approccio più positivo e creativo in tempo di crisi, e conseguentemente, su come far uscire il mercato dall'attuale atteggiamento di difesa passiva. La Conferenza, sempre secondo quanto riportato sul sito ufficiale, rappresenta uno sforzo comune che mira principalmente a inviare un messaggio, e cioè che tutti devono essere disposti a collaborare per risolvere un problema che risulta essere collettivo.

Apple versus Pivotal...

Eleonora Fia

Gli avvocati di Apple hanno richiesto un decreto ingiuntivo per Pivotal, la società produttrice dello stand per iPhon "Podium", sostenendo che la base Podium iPhone infrange un marchio di fabbrica iPod e che a tal pro Pivotal deve rimuovere dai propri prodotti il prefisso “Pod”.

Pivotal è un' azienda che produce accessori per i prodotti della mela e tra questi lo stand per iPhone”Podium”.

La squadra legale di Cupertino sostiene che il termine Pod, associato comunemente ad iPod, sia utilizzato in Podium al fine di confondere la clientela con false associazioni con i media player Apple.

Cupertino rivendica i diritti di utilizzazione del termine che, inequivocabilmente, rimanda ai prodotti Apple.

Gli avvocati di Apple non hanno mancato di rimarcare che il termine POD è stato adottato e utilizzato estensivamente sia dal mercato che dai consumatori come abbreviazione per identificare il player iPod di Apple.
I marchi iPod e POD indicano al cliente che un vasto range di prodotti, incluse device elettroniche portatili, software per computer, prodotti collegati e servizi riportanti quei marchi derivano o sono sponsorizzati e approvati da Apple.

Scott Baumann, presidente di Pivotal, ha mostrato stupore davanti alla richiesta di Apple, a suo avviso infatti”Podium” non costituirebbe affatto un uso fraudolento del marchio registrato da Cupertino, ma il semplice utilizzo di una parola di uso comune quale “podio-piedistallo”. Non a caso i dirigenti di Pivotal rispondono pubblicamente alla diffida di Apple riportando l’etimologia del termine Podium reperibile sui dizionari statunitensi. Un termine di chiare origini latine, la cui diffusione su larga scala negli Stati Uniti è fatta risalire al 1743: come notano i dirigenti di Pivotal, circa 243 anni prima della nascita di Apple.

Baumann ha ammesso che la propria società è intenzionata a combattere Apple seguendo le vie legali. Tuttavia si preannuncia una strada in salita per Pivotal perchè Apple sostiene che i propri diritti siano stati violati in primis per l’utilizzo improprio del termine Pod all’interno del nome dell’accessorio Podium ed in seconda battuta per il design dell’oggetto che ricalcherebbe troppo fedelmente il supporto metallico degli iMac.

Effettivamente osservando l’originale sostegno Podium per iPhone e iPod touch qualsiasi appassionato della Mela proverebbe un certo senso di deja-vu: materiali, colori e soprattutto il design ricordano infatti molto da vicino la base di appoggio tutta alluminio degli iMac.


Un marchio "ecologico"

Anna Cardillo

Il 2 febbraio 2009 è stato assegnato alla Commissione Ambiente della Camera un disegno di legge denominato "Sistema casa qualità" che, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, è diretto a migliorare la qualità dell'edilizia residenziale attraverso l'introduzione di un vero e proprio marchio di qualità da attribuire agli edifici eco-compatibili.

Tale marchio certificherà la riduzione dei consumi e un miglioramento del comfort abitativo.
Il disegno di legge è articolato in 7 articoli che in sostanza definiscono una Denominazione di Origine Controllata per le case.

Le costruzioni ecologiche "DOC" dovranno soddisfare tre requisiti essenziali: il risparmio energetico; la sostenibilità ambientale; il benessere dei fruitori (secondo quanto stabilito dall'ART 1 del disegno di legge).
Si tratta dunque di un sistema che attraverso anche l'individuazione di agevolazioni speciali, mira ad incentivare la costruzione di edifici a basso impatto ambientale, cominciando quindi ad imboccare una strada diversa e più simpatica al nostro pianeta.

11 marzo 2009

Debutto

Blogmaster

Stefano Sandri, giovane talento emergente della pittura, presenta la sua personale a Roma, alla galleria L’epireo, via Pandosia 28. La mostra del nostro jus-artista è in corso dal 7 al 14 marzo (dalle 17 alle 19.30).










Alcune opere sono visibili in www.Epireo.it (artisti, sandri).