Trademarks, Brands, Patents, Designs, Made in Italy, Copyrights, Competition Law, Contracts and Enforcement

05 novembre 2009

In Finlandia meglio un cric... che una borsa chic!

Lorenzo Litta

Le statistiche 2009 dimostrano che i casi di contraffazione sono aumentati anche in Finlandia, Paese storicamente estraneo alle principali "rotte del falso", come segnalato dal Funzionario dell'Ufficio Doganale Mr. Ryyttäri.


Ovviamente sono sempre numerosi i sequestri di accessori, pelletteria e abbigliamento, ma crescono i blocchi di prodotti tecnologici (cellulari e loro accessori, CD, DVD, caricatori...) e sorprendentemente oltre ai pezzi di ricambio, sono in aumento i "cric" per auto contraffatti !!!

Si tratta sempre di statistiche ma dimostrano come anche il mercato del falso stia cambiando con la crisi.

Tuttavia, sempre secondo Mr. Ryyttäri quasi tutta la merce sequestrata era in transito verso UE, Russia e USA, in quanto i consumatori finlandesi non accettano di acquistare consapevolmente prodotti contraffatti !!!

III Edizione Master IDEA CINA

Blogmaster

E’ stato pubblicato il bando della terza edizione di IDEA CINA, il Corso post-laurea che l'Istituto del Commercio Estero, ICE, organizza per formare Intellectual Property Manager da inserire presso aziende, studi legali e di consulenza, società di architettura e design. Il bando è disponibile sul sito www.campus.ice.gov.it

IDEA CINA ha l'obiettivo di accrescere la competitività del sistema Italia e la tutela del Made in Italy attraverso una specifica formazione sulla proprietà intellettuale ed industriale con particolare riferimento alla Cina.

L’iniziativa rappresenta, per il mondo delle imprese italiane e degli studi legali e professionali, un’opportunità per sperimentare e valorizzare giovani Intellectual Property (IP) manager.

Il Corso si articola in:

- formazione in aula - c.a. 4 mesi con inizio previsto a febbraio 2010;

- fase di stage in Italia - c.a. 2 mesi presso aziende o studi legali e di consulenza;

- circa tre settimane di studio e approfondimento presso un'università cinese (study tour in Cina), visite e incontri con esperti di studi legali, aziende e istituzioni;

- fase di stage in Cina - c.a. 2 mesi presso un ufficio della rete estera dell'ICE in Cina, presso la filiale di un'azienda italiana o di uno studio legale internazionale.

I vincitori delle selezioni non sostengono alcun costo di partecipazione e beneficiano di borse di studio ICE e biglietto aereo A/R per la fase di stage in Cina.

Al Corso, la cui fase d'aula si svolgerà a Milano, sono ammessi 12 laureati in Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Biotecnologie, Farmacia, Chimica, Architettura e Design.

Il corso propone una formazione interdisciplinare della proprietà intellettuale orientata al solving problem ed è condotto sotto la responsabilità del coordinatore scientifico e didattico Avv. Prof. Stefano Sandri

04 novembre 2009

Do you ever buy a tractor at a trade fair because of the colour you have selected?

Stefano Sandri

BCS S.p.A., an Italian company, brought an action with CFI against the decision of the Second Board of Appeal of OHIM relating to invalidity proceedings between BCS SpA and Deere & Company. The products involved were agricultural machines, in particular farm tractors, small tractors, land tractors and trailers covered by a Community colour trademark registration filed by Deere & Company, USA. The combination of green and yellow colours, was described as being ‘green for the vehicle body and yellow for the wheels’, as is shown by a picture attached to the application and reproduced on the right:


CFI, by its decision T- 137/08, 28 October 2009 , dismissed the action, being had proved by Deere & Company –according to the court - that the disputed mark had become distinctive within the terms of Article 7(3) of Regulation.

The court is very care on the analysis of the evidence submitted by the defendant in supporting the acquiring distinctiveness of the sign, notwithstanding that in the subject area the perception of the relevant public could be mainly focusing the company name and logo imprinted on the trucks.

The judgment makes a clear application of the criteria and standard on Article 7, 3 of the Regulation, since CHIEMSEE. It seems, however, it has been missed the legal key point, as to say what is the impact of the nature of the sign, a combination of colours, on the association process enabling the relevant public to identify the commercial origin of the goods bearing that combination of colours. This issue has nothing to do with a more restrict attitude in assessing the acquired distinctiveness of the sign because of its composition (see paragraph 28).

To the contrary one has to keep in mind the teaching of the Court of Justice to the extent that “while the public is accustomed to perceiving word or figurative marks instantly as signs identifying the commercial origin of the goods, the same is not necessarily true where the sign forms part of the look of the goods in respect of which registration of the sign as a trade mark is sought. Consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods based on their colour or the colour of their packaging, in the absence of any graphic or word element, because as a rule a colour per se (or a combination of colours) is not, in current commercial practice, used as a means of identification.”(LIBERTEL case).

In this respect, there is no in the judgement a mention whatsoever as to whether the contested decision carried out an investigation on how the relevant public might associate a colour in the subject case to the origin of the concerned products.

03 novembre 2009

A ‘panoramic’ view of descriptic character

Stefano Sandri

According to CFI , T- 339/07, 28 October 2009, the term « panorama » is descriptive of one of the main characteristic on the aquarium on the market (see as an example).

On particular the term « panorama » should describe the circular view or the free and extended visual area on the aquarium that it implies some self evident advantages on side of the observers (paragraph 35).

We may agree on that conclusion, even though it may rely to a certain second level of visual association, typical of the evocative/suggestive trade marks. In this respect the Court is very careful in pointing out that for the purpose of applying Article 7(1)(c) of Regulation it is necessary only to consider, on the basis of the relevant meaning of the word sign at issue, that from the viewpoint of the public addressed, there is a sufficiently direct and specific(and spontaneous) relationship between the sign and the goods for which registration is sought (paragraph 27). It is here the case? I fear that the analysis of the court should be a little more deeper when examining how the sign is actually perceived by the relevant public (paragraph 28). Since the likelihood of confusion includes also the likelihood of association, it makes still sense exclude from the registration the signs which can cause such an association?

I understand that in some case is not easy to decide whether the association occurs in suggestive/evocative signs. We could however adopt the criteria drawn from INTEL, as to say that there is likelihood of association, e.i the sign is not descriptive or affected by other grounds refusal whenever the consumers shall diverge in a conclusive way from their normal attitude in purchase behaviour taking in account the nature of the products/services.

I made this proposal, in a different legal contest, in Alicante at the occasion of the recent Judges symposium, raising apparently agreement on side of the EU Commission and General Advocates who were attending the meeting.


02 novembre 2009

Judges Symposium

Stefano Sandri

European Judges coming from 27 countries gathered at Alicante for the Symposium held from 21-23 October. In the agenda, inter-alia, the concept of bad faith and the first preliminary ruling of CFI regarding the Community Design Regulation.

The Court of Venice was represented by the judge Maria Antonia Maiolino who delivered a speech on the notion of bad faith in the practice of a national court, with particular reference to the Italian case Valigeria RONCATO. This issue is particularly up to date since lately Court of Justice for the first time has taken a position on the concept bad faith of the applicant before theregistration date (C- 529/07, 11 June 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, see my spot on the Fighting bunny, 31 August 2009).

The debate was very intensive and I have also the chance to present my interpretative proposal on bad faith within the frame of the Community trademark law ( see my spot on PANORAMA CASE and my latest article on the subject : La mala fede del richiedente il marchio comunitario, in Il Dir. Ind., 2009 )

01 novembre 2009

‘Ribonucleid acid’: a difficult expression and a difficult case

Stefano Sandri


RNA’ stands clearly for ‘Ribonucleid acid’, at least for the chemic-pharmaceutical people. However, what about the end-consumers? Do they are reasonably well informed, observant and circumspect as to understand the significant of the mentioned acronym? I don’t think so. This is one of the many questions, doubts and incertitude lately raised by the CFI, T- T‑80/08, 28 October 2009, CureVac GmbH v. Qiagen GmbH, where the problem faced was to decide whether the trade marks RNAiF and RNActive were confusingly similar, or not, in relation to more or less identical/similar products.

Chemical and pharmaceuticals marks came once again at the attention of the court and they risk to be converted in a crucial and puzzling legal problem. This judgement does not go out of a sort of contradiction and dangerous omission.

Chemicals – say the decision - are aimed at a specialised public (in particular, chemists and laboratory personnel). Also end consumers, nevertheless, have a high level of attention in this case, and are assisted in their choice by highly qualified professionals (paragraph 29). Fine, that means that both the public should recognize the mere descriptive meaning of the first part of the two marks.

It follows that, according to the court, the attention must focused on the second one, ‘ifect’ respectively, and ‘ctive’. Are these terms
, although seen in the perspective of a global assessment – which belongs to the accuracy of the decisional iter - and impression - which has to do with the perception of the consumers – are dissimilar (notwithstanding the identity/quasi identity of the products, the primacy of the first part of the marks, the identical graphic predominance of RNA) ?

The analysis of the CFI seems to make abstraction of the relevant and pertinent circumstances in this case represented by the assessment as to how the products reach the market. Accordingly it seems to me quite marginal and not realistic to overestimate the criteria of the phonetic and visual effect (paragraph 38 to 42), since the nature of the products in question remits in first instance to the semantic value of the two signs in their global meaning.

The public, at which the products aim, are educated people who will consider the meaning of ‘ifect’ and ‘ctive’ equivalent ( because ‘ the two terms refer to the notion of effectiveness or the word ‘effective’
, as pointed out by the appellant), a presumption which is not contradicted by the sophisticated distinction in the German language, paragraph 44). Finally, the assumption that the notion of effectiveness or the word ‘effective’ ‘requires the consumer in question to deconstruct the sign too much in order to make an association between the two signs at issue, and thus seems too improbable to be accepted’ (same paragraph 44; pls note that the argument is the mere one presented by the court) is clearly wrong in the light of the communication rules to the extent they are applicable to the trade mark, intended and acknowledged as a communication tool.

It is indeed well known scientifically that in any language transmission the sign must firstly be decoded (deconstruct), and subsequently coded, pursuant a psychologic process governed by perception system where the receptor of the sign does not exercise any (rational) effort
(for a full demonstration see my work . ‘Percepire il marchio’ , 2006).

30 ottobre 2009

Le recenti modifiche al Codice Portoghese della Proprietà Industriale

Fabio Cammarata Pignato

Le modifiche al Codice Portoghese della Proprietà Industriale pubblicate il 25 luglio 2008 sono entrate in vigore l’1 ottobre 2008.

Scopo prevalente della novella è stato la semplificazione e l’accelerazione delle procedure dinnanzi all’Ufficio Portoghese Marchi e Brevetti.

Uno dei cambiamenti maggiormente degni di nota concerne il deposito delle dichiarazioni periodiche di volontà d’utilizzo dei marchi (DIUs), il quale non è più richiesto al fine di mantenere valida la registrazione di un marchio Portoghese o Internazionale. La nuova normativa stabilisce, infatti, che i marchi le cui DIUs, in passato, non siano state depositate, non saranno più soggetti a cancellazione.

Un ulteriore cambiamento ha riguardato la riunione dei nomi e dei segni commerciali nei Logotipi: a partire dalla richiesta di quest’ultimo, da parte del loro proprietario, gli esistenti nomi e segni commerciali saranno rinumerati e soggetti alle regole stabilite per il Logotipi. Nelle le domande di nuovi Logotipi è ora obbligatorio specificare i beni e i servizi da tutelare.

Diversi termini procedurali sono stati ridotti, inclusi quelli relativi alle proroghe dei termini previsti per le opposizioni al deposito, alle controdichiarazioni o alle repliche alle decisioni provvisorie di rifiuto emesse dall’Ufficio Portoghese Marchi e Brevetti.

Il deposito delle opposizioni tardive non è più ammesso, a prescindere dalle ragioni che hanno condotto al ritardo. Tuttavia, è possibile domandare la sospensione dei procedimenti per un periodo di tempo più lungo. Ciò assume particolare rilievo nelle ipotesi in cui le parti entrino in una fase di trattative funzionali ad una risoluzione amichevole della controversia.
Dato che le surriferite modifiche erano state apportate di recente (ottobre 2008) non se ne attendevano di ulteriori nell’immediato futuro. Tuttavia, e senza alcuna previa consultazione o comunicato, ne sono state appena pubblicate di nuove (14 ottobre 2009), entrate in vigore il 23 ottobre 2009.

A partire da questa data, le tasse di concessione per i marchi non sono più dovute. Tale abolizione non ha riflessi sulle tasse di domanda, il cui valore rimane immutato.

L’attuale modifica legislativa presenta alcuni effetti retroattivi: essa, infatti, copre anche quei marchi concessi prima del 23 ottobre 2009 ma il cui termine di pagamento della tassa di concessione (con o senza sovrattassa) scade dopo tale data; pertanto, in dette ipotesi, tale tassa non è più dovuta. Per i marchi la cui riconvalida scade il 23 ottobre, il valore di questa tassa è di 60,00 €.

Riassumendo, per tutti i marchi la cui concessione è stata pubblicata dopo il 23 ottobre 2008 non è richiesto alcun pagamento della tassa di concessione.

Il rimborso non è previsto per le ipotesi in cui i proprietari abbiano già effettuato il pagamento della tassa di concessione, sebbene avessero potuto giovarsi delle anzidette modifiche.

Un ultimo cambiamento riguarda il trasferimento dei diritti di Proprietà Industriale a seguito di atti di fusione o scissione registrati in Portogallo (persone giuridiche Portoghesi). In queste particolari ipotesi, il pagamento della tassa di registrazione del trasferimento non è più richiesta. Tale modifica ha effetto immediato.

21 ottobre 2009

News on Made in...

Domenico de Simone

Yesterday afternoon at Confindustria has been given the official notice that on the initiative of Trade Commissioner Catherine Ashton, the 133 Committee resumed his work in order to bring into question the "Made in..." argument, on which Italy has already widely deployed itself

The Government, in the person of the Minister Scajola and Ronchi, Mr. Zegna in behalf of Vice President fot International Affairs, and Confindustria in the person of President Marcegaglia, have reconfirmed their commitment directly as well as coordination engine between the social parties that are favorable.

On the other side, the current problematic issue of "100% Italian" is waiting for conversion (which is highly unlikely in the current formulation) of Decree 135/09, which however remains functional to prove the strong determination of the Italy system on it.
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Ieri pomeriggio in Confindustria è stata data notizia ufficiale (Viceministro D'Urso da Bruxelles) che su iniziativa del Trade Commissioner Catherine Ashton il Comitato 133 ha ripreso i lavori per portare in discussione l'argomento detto "Made in ...", sul quale l'Italia è già ampiamente schierata (a favore).

Il Governo in persona dei Ministri Scajola e Ronchi e Confindustria in persona della Presidente Marcegaglia e del vicepresidente per gli affari internazionali Zegna hanno riconfermato il proprio impegno sul tema sia diretto che come motore del coordinamento tra le -favorevoli- parti sociali.

In parallelo, attualmente la problematica disciplina del "100% Italiano" è in attesa di conversione (del tutto improbabile nella attuale formulazione) del decreto 135/09, che però resta funzionale a provare l'estrema determinazione del sistema Italia sul tema.

13 ottobre 2009

E l'Italia, l'Italia... e l'Italia l'è bela, l'è bela...

Lorenzo Litta


Mi sembra che la musica che suonava questa mattina al Ministero per lo Sviluppo Economico fosse proprio questa. Siamo tutti (quasi tutti: avvocati, consulenti, magistrati, operatori, agenti...) orgogliosi del Sistema Italia in Proprietà Industriale. Il nostro Codice è all'avanguardia, gli strumenti ci sono, lo abbiamo fatto per primi, ne abbiamo fatti di più...tante piccole interessanti riflessioni.


In realtà le parole erano diverse rispetto alla musica, soprattutto l'incontro aveva tutt'altra finalità, quella di essere un Seminario rivolto a Piccole e Medie Imprese (il 98,7% delle aziende del BelPaese) "con l'obiettivo di fornire loro utili informazioni sul sistema dei diritti di Proprietà Industriale e sulle azioni da intraprendere per tutelare i propri diritti di brevetto, marchio o disegno industriale".

Gli speaker ci hanno messo del loro, in senso positivo, offrendo una panoramica ancora più interessante dell'attuale contesto della Proprietà Industriale e del considerevole numero di iniziative in corso, di cui cito velocemente ed in modo disordinato quelle che più mi hanno colpito: creazione di un Fondo Nazionale per l'Innovazione (60 milioni di Euro stanziati per fare credito all'Innovazione qualificata) e di una Piattaforma per la Valutazione Economica dei Brevetti, gli IPR Desk presso le sedi ICE nei Paesi in via di sviluppo, Callcenter sulla contraffazione, imminente introduzione della procedura semplificata per i casi doganali (finalmente!!!), nuovo Consiglio Nazionale Anticontraffazione.

L'ho lasciato per ultimo, forse perchè lo ritengo il più importante, forse perchè sono state usate dall'Avvocato Gulino (Direttore della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) delle parole molto belle e poco usate in Italia: condivisione, interministeriale, confronto.

Ecco: se davvero il nuovo Consiglio Nazionale Anticontraffazione riuscirà a riunire, comprendere e soddisfare le esigenze di tutte le categorie, seguendo magari un modello simile a quello del "Tavolo delle Categorie" dell'Alto Commissario Giovanni Kessler, a mio avviso il grande assente della giornata e a cui, avrei fatto cenno, visto che molte delle iniziative in corso sono frutto anche del lavoro suo e della Dottoressa Ludovica Agrò, ci sarà da divertirsi! Avremo davvero un modello efficiente di sistema e potremmo davvero considerarci un Paese di Serie A nella Lotta alla Contraffazione!

Vorrei fare un complimento molto sincero a chi è intervenuto oggi, e vorrei citarli uno per uno: all'Avvocato Gulino, alla Dottoressa Flajban, che ha parlato di quegli IPR Desk che mi hanno "svezzato" con l'IP, alla Dottoressa Morel Chevillet di Bulgari, alla Dottoressa Rotunno di Innovhub (e se davvero si creassero strutture simili presso ogni CCIAA ?), al Dottor Montemagno, alla Dottoressa Muscolo, al Colonnello Fanti, al Dottor Soldini.

Dimentico qualcuno? Si, certamente l'Avvocato Demichelis, a cui, con tutto il rispetto per gli altri, va un plauso particolare. Ha ragione caro Avvocato, il problema è quello della scelta dello strumento da azionare e soprattutto del dove si aziona quello strumento. E' vero anche che quella della contraffazione è una industria che ha bisogno di consumatori per essere alimentata e andare avanti.
Tutto giusto, tutto molto bello. O forse dimentico qualcosa? Forse che tutto il "pubblico" era composto da operatori del settore, che hanno quotidianamente a che fare con questi problemi? Forse che seminari di questo tipo dovrebbero essere diretti alle imprese?

Siamo i migliori in IP? Forse. I nostri operatori (Guardia di Finanza, Dogane) sono i migliori? E' probabile. E allora viva l'intervento del rappresentante delle piccole imprese che chiede la diffusione dell'IP all'interno delle aziende. Viva i fondi gratuiti, viva lo sportello di consulenza gratuita all'interno del Ministero. Viva l'Italia dell'IP.

La novità più succulenta è però rappresentata dal fatto che per primo il Governo Italiano abbia concentrato in un manager pubblico l'Ufficio Centrale Brevetti e Marchi e l'Ufficio Anticontraffazione.

Mi sorge solo un dubbio: ma le società? le PMI? Quel 98,7% di imprese? Dov'è quell'Italia? E' solo un dettaglio che non ci sia? A me la cosa spaventa un pò... e a voi?

12 ottobre 2009

Valentino Rossi and spaghetti with truffle, the new winning recipe

Lorenzo Litta

Valentino Rossi loves to fight and loves to win. Sometimes he runs too fast. Maybe this is the reason why the Law Firm, which is assisting the MotoGP World Champion in the enforcement of its IPRs, sent a cease and desist letter to the organization committee of the Fiera del Tartufo (Truffle Fair) of Sant'Angelo in Vado, a small town close to Pesaro. According to Valentino Rossi's lawyers, the Fair has to stop using the number 46 - the number used by Valentino Rossi - notwithstanding this year's Truffle Fair is the 46th edition organized in Sant'Angelo in Vado.

It is clear that the yellow logo used to promote the Fair is considered by Dr. Rossi too similar to his registered mark, so that he asked the town to change the edition of the Fair. Of course for users that are not familiar with Intellectual Property, as the Major of the town is, this is an absurd request. In fact he replied that probably they should call this year's edition as the 45th plus one or the 47th minus one!

The Major, who is probably also a fan of Rossi, added that he believes that Valentino was not aware of this case, in fact he allegedly reached an agreement with the father of Valentino, Graziano Rossi, but the la
wyers informed him that the father's opinion was not important, since he can't decide on trademark issues.

Furthermore the Major said that he will continue using the logo until the 1st of November and notwithstanding this fact, he believes that Rossi will continue winning. It's not the first time that the famous c
hampion is involved in strange cases with Law. Last time concerned a misunderstanding on taxes to be paid between UK and Italy. Maybe this time he had even a worse advertisement.

I'm pretty sure that anyone wil go to the Fair because of the number 46!
However, this case is useful to show how in Italy there is confusion on fair use of a trademark.

I would say that Valentino lost an opportunity to be even more loved by his fans.

I would suggest him to win the next race, advertising the small town of
Sant'Angelo in Vado on his suit, and to go to the Fair and have a nice plate of Spaghetti with Truffle!

The unbearable undefinability of designs' individual character

Fabio Angelini


An interesting (and practical) case of how fugitive, elusive make it undefinable, is the concept of “individual character” in Community design law*.


The “Turn Onlamp below is the result of Italian architects Lana Savettiere (on the left):


Cute, isn’t it ? However, it is strangely similar to Apple’s QuickTime logo (on the right) as anyone who is sufficiently knowledgeable of computers will have certainly thought when he/she first saw the lamp in question..

I’m curious, though, about what would happen in the following scenario.

Imagine the design of the lamp were applied for as a Community Design –CD- (and maybe it is, I did not bother searching because I’m more interested in the intellectual problem). Of course it would get registered (no substantive examination, of course).

Now, a third party decided to manufacture and sell another similar lamp. Could our CD’s holder sue and prevail or would the third party have a valid defense by saying that the CD lacks “individual character” because the design at issue (not the lamp…) is basically a knock off of the Quicktime logo?

The CD Regulation in fact says that “a Community design should not be upheld unless the design is new and unless it also possesses an individual character in comparison with other designs” (19th whereas) and art. 6 embodies the principle, so that “a design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public”.

I will not enter the who-the-informed-user-is argument although it may have a bearing. About it another time. The issue here is the degree of horizontal disclosure (as opposed to vertical, which, in my mind, is the succession in time of designs in a particular field –even though it’s far by certain that say a design of a Greek tunic might not have individual character today…), which is how to assess the prior existence of a similar /identical design but in a totally unrelated field or even in one of the many faceted, ever surprising and ever fascinating designs which nature so abundantly and generously offers to us, that may destroy the individual character of a design.

Apparently the answer should be found in art. 7, which says that a design shall be deemed to have been made available to the public if it has been published following registration or otherwise, or exhibited, used in trade or otherwise disclosed, except where these events could not reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialised in the sector concerned, operating within the Community”.

The key words to which a CD holder defending from an invalidity action would make recourse are “except where these events could not reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialised in the sector concerned, operating within the Community”. But what is the sector concerned? That of lamps or that of computer geeks? The question is deceptively simple and the readily “rational” answer falls short of its legal consequences.

Indeed, if the sector concerned is that of lamps, why is that a CD affords protection to the owner thereof irrespective of the good to which the design is applied? A design which protect lamps, protects as well as patterns for a new line of upholstery (geeks being geeks and sometimes nerds, who may discard such a possibility?) and graphical signs which may serve as trademarks. So, can the reverse happen? If it can (and yes IT can) would the sector concerned then also encompass lamps?

I think it does, and so in my view, the rationale of protection defines the horizontal disclosure which, honestly suits me fine. A robust re-definition and restriction of IP rights is seriously needed. The endless multiplication in time, size and scope of IP rights is no longer a stimulus or incentive to innovation, but rather restraint of trade, a dangerous (relatively free and inexpensive) pass to monopolistic instincts and a recipe to economical regress.

But that’s my view.

*Thanks to fellow “geeks” of Wired Gadgelab (http://www.wired.com/gadgetlab/2009/10/rolling-lamp-looks-like-quicktime-logo/) for having discovered this rather funny “coincidence”

09 ottobre 2009

Ancora sui pezzi da ricambio...

Stefano Sandri

La Cassazione, n. 17734 del 7 luglio 2009, torna ancora una volta sul tormentone dei pezzi di ricambio e la legittimità delle diciture che li accompagnano.
Si tratta non tanto di un ribaltone, ma di un chiarimento nella situazione in cui il ricambista usa l’espressione “tipo” non in relazione alla destinazione di un particolare autoveicolo, ma ad prodotto di un altro ricambista. Sappiamo in base alla normativa vigente, armonizzata a quella comunitaria, che viene escluso che il diritto del titolare del marchio possa vietare a terzi l’uso, nell’attività economica, del proprio marchio, sulla scorta della sussistenza di tre criteri:
  1. necessità dell’uso del marchio altrui per indicare la destinazione di un prodotto o servizio;
  2. rispetto del principio della correttezza professionale;
  3. utilizzo del marchio in funzione descrittiva, e non distintiva.
Secondo la Suprema Corte, avuto riguardo al caso di specie e richiamato il precedente della sua sentenza m. 8442/200, il fabbricante dei pezzi di ricambio può usare il marchio allo scopo di indicare la destinazione del suo prodotto, ma le modalità dell’esercizio di tale diritto non devono produrre confusione e ambiguità sulla provenienza del prodotto stesso, sopratutto se la funzionalità tecnica del pezzo non permetterà di distinguerlo da quello prodotto dal fabbricante dell’autovettura.

06 ottobre 2009

Pago... the ECJ gave birth to a mouse

Fabio Angelini

The ECJ has today issued the long awaited decision in Pago (case C‑301/07). As you all recall the case pivoted around the “quantitative” side of the renown to be enjoyed in the EU by a mark in order to be protected against dilution.

Regrettably, rather than engaging in a sweeping review of current law/practice –as I had hoped- the decision is particularly disappointing.

The ECJ says that reputation must exist in a substantial part of the Community (“ Territorially, the condition as to reputation must be considered to be fulfilled when the Community trade mark has a reputation in a substantial part of the territory of the Community (at §27) which is a step ahead.

However, it does neither clarify the test to determine what is “substantial” -see the puzzling statement “As the present case concerns a Community trade mark with a reputation throughout the territory of a Member State, namely Austria, the view may be taken, regard being had to the circumstances of the main proceedings, that the territorial requirement imposed by Article 9(1)(c) of the regulation is satisfied ” at § 29,( OK. But why?), nor if the holding would have been the same if instead of Austria the country at issue had been, say, Latvia or Malta.

The real issue was whether or not an equivalence could be drawn between the concepts of “substantial part of the Community” and one Member State. It seems to me that after this decision the waters are still murky and one could argue one way or the other, …unless one may take an intermediate position which is that from now on, Austria is the test. Larger or equal to Austria, bingo! Smaller than Austria and you are out. But it does not seem really a good test.

In my view the ECJ lost a great chance to inject a little bit of reasonableness in the CTM system.

When the CTM regulation was first drafted, the Soviet Union was still a threatening monolith and the EU was formed by 10 countries more or less of comparable size and more or less with comparable economies (differences existed, of course, but not of the scale of today’s Union, in which there are countries whose entire population would scarcely qualify for a neighborhood of London or Rome). The European Union has changed but the law has not and the ECJ has not helped a bit…..

What does this mean for owner of a renown rademark? Well, it helps a lot because by referring to Pago and by proving renown only in a country, say UK, in theory according to Pago one may obtain an injunction in Italy w/out the need to prove renown over there ( actually not even use!). Practically, one for instance may use this decision to concentrate all the resources (lots of ads, lots of consumer surveys and so forth) one has in one single country (but make it a large one…) to obtain a declaration by a national court of renown in that country and then use it as a hammer to nail all other countries.

Of course then one needs to prove detriment or unfair advantage, but that’s another story

04 ottobre 2009

Entro l’anno il big bang dei TLDs

Alberto Bellan

Se ne parlava da un po', ma questa sembra la volta buona (o cattiva, a seconda dei punti di vista). Nel meeting di ICANN tenutosi a Parigi, alla fine del mese di giugno, gli oltre 1.500 delegati provenienti da 70 Paesi diversi hanno votato per quello che nell’ambiente è già stato soprannominato il domain name big bang. Entro la fine di quest’anno sarà possibile registrare, oltre ai Secondary Level Domains (SLD), anche un numero potenzialmente infinito di TLDs (Top Level Domains).

Se per un indirizzo tipo “parolecomplicate.it” sino ad oggi era possibile registrare solo “parolecomplicate” (il SLD), da gennaio dell’anno prossimo sarà possibile inventarsi anche un TLD, la parte dopo il punto: potrei registrare, ad esempio, parolecomplicate.milano, che non è niente male. Oppure parolecomplicate.louisvuitton, o parolecomplicate.voglioandareinvacanza.

La liberalizzazione è ufficialmente mossa dall’intento di incrementare le possibilità di sviluppo della rete in direzioni sempre nuove e diverse, anche se molti hanno osservato come al portafoglio di ICANN (non-profit organization, per altro) la registrazione di TLDs male di certo non farà.

A prescindere dai motivi, per chi si occupa di tutela dell’IP in internet si apre un mondo nuovo, il mondo dopo il punto. Con la riforma le possibilità di cybersquatting, che fino ad ora avevano riguardato solo i SLD, raddoppiano: un marchio potrebbe essere illegalmente inserito anche nell’ultima parte del nome a dominio.

Per tentare di arginare il fenomeno, di per sé aumentato del 7% (per quanto riguarda i gTLD) nell’ultimo anno, ICANN ha affidato ad un gruppo di 18 esperti in materia di tutela dei marchi in rete (IRT) la redazione di un rapporto strategico contenente a tapestry of globally-effective solutions per la disciplina riguardante la registrazione dei nuovi TLDs.

Il gruppo di lavoro ha proposto diverse soluzioni innovative, tra cui l’istituzione di un nuovo ente, la “IP Clearinghouse, incaricato di ricevere, controllare e validare le richieste di costituzione di nuovi TLDs alla luce della loro conformità ai diritti IP preesistenti e la previsione di un procedimento ultraveloce per la sospensione immediata di un sito in palese contraffazione di un marchio.



25 settembre 2009

At Luxembourg there are no yachts men

Stefano Sandri

At Luxembourg there is not the sea. Cleary, the judges of the European court are not expected to be experienced yachtsmen. However, if you look at this image, do you have any doubt we are talking about Motor yacht offshore ?

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CFI , T-305 and 306/07, yet took 103 paragraphs to conclude that this mark was confusingly similar to this prior mark in respect of products of class 18 and 25.

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This hesitation is due to the fact that CFI compared the marks in question merely on the visual and phonetic field. The conceptual criteria was completely undermined, although the Court quoted the case law (LIMONCELLO and MATRATZEN) whereby emerges that the dominance of an element in the frame of a complex trademark is stronger whenever the sign enjoys of a specific and clear conceptual meaning, as it has supported by my search carried out by Overmoon. Both the sign, in his case, unquestionably reminds to the idea (and in the case of the Community application to the image too) of a powerful and fast motor yacht. In this regard the fact that someone may relate the term “offshore” to something other than a nautical sport (paragraphs 78 to 85) is, in my view, totally irrelevant, for it is out of the legal context under discussion.

By chances It is to be noted that lately the Italian Supreme Court of Cassation (No.18.218, dated 18 august 2009) has granted an undertaking of the exclusive right to use and protect its name and image of a boat ( its logo) reproduced by an unauthorized competitor on the surface of one of its sailing boat, by making an extension of the application of the rules on the right of image provided for in the Civil Code for individuals. The loosing party was retained liable for damages on the perspective of an hypothetic sponsorship agreement, expressly referred to by the Court , by way of analogy, to a trademark sponsorship agreement.

31 agosto 2009

The fighting Bunny

Stefano Sandri

The chocol
ate bunny represents a big business for Lindt . Since 2001 Lindt registered a shape Community trademark and on its basis sued an Austrian firm, Franz Hauswirth GmbH, for counterfeiting .

An easy case, should you assess only the confusingly similarity between the two marks. The problem raised to the extent that the defendant counterclaimed the nullity of the registration of Lindt on the ground of Article 51(1)(b), RMC . Pursuant this rule, a Community trade mark shall be declared invalid where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.

What does it mean bad faith?. The counterfeiting proceedings were suspended and the question remitted to the Court of justice (C 529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH) who said that national court must take into consideration all the relevant factors specific to the particular case, in particular the fact that the applicant knows or must know that a third party is using, in at least one Member State, an identical or similar sign for an identical or similar product, the applicant’s intention to prevent that third party from continuing to use such a sign; and the degree of legal protection enjoyed by the third party’s sign and by the sign for which registration is sought.

It seems that in the ECJ’ view all the three criteria must concur. The real question, however, is that there are so many other pertinent circumstances to taking care of (some of them are mentioned in the grounds of the judgement), that in practice the Court remit to the National judge the final evaluation, on a case by case basis, of when the bad faith of the applicant may occur.

It’s true that “like a banker, bad faith is no doubt easier to recognise than to define”, although “I do not suggest that bankers and bad faith have anything else in common”, as pointed out by the Advocate General Sharpston. The Court, however, was invested for the first time on the subject issue and missed the chance to say something more than 'bad faith must be decided case by case'.



29 agosto 2009

La sesta edizione del manuale...

Stefano Sandri BLOG

Credo che tutti coloro che si occupano di Proprietà Industriale sanno di cosa sto parlando: il manuale di Adriano Vanzetti e Vincenzo Di Cataldo, opera indispensabile per l’apprendimento (studenti), ma anche per l’approfondimento (studiosi) della materia. Una felice e singolare combinazione che ancora una volta i due prestigiosi Autori presentano negli ultimi aggiornamenti, dedicati in particolare all’attuazione della Direttiva dell’ Enforcement, della legislazione delle pratiche commerciali scorrette, dei Regolamenti in materia di denominazione di origine e indicazioni geografiche.

(Giuffrè, 2009, €50,00).

Buona lettura o buona consultazione !

BLOG

23 luglio 2009

Fighting with the BOAS of Alicante

Stefano Sandri

It is settled case law that the statement of reasons of BOAs’ decisions need be given for all goods and services applied for. Accordingly the BOAs must determine specifically that none of the grounds for refusal listed by Article 7(1) CTMR applies to the mark in question in relation to each of those goods or services claimed, and they may reach different conclusion depending upon the goods or services considered.
In the case ULTIMATE FIGHTING, 2 April 2009, the 1st Board failed to do so and the CFI, although the applicant did not invoked this failure, annulled of its own motion and in this respect the contested decision.

It’s true that the same grounds of refusal are given for a category or group of goods or services and the BOARD can limit itself to using general reasoning for all the goods or services concerned . However this is of poor assistance when, as in the subject case, the trademark applied for covers more than 215 goods falling within four separate classes as well as at least 13 kinds of different services.
Terrific !.


The plain application of the principles governing the statement of grounds may lead the BOARDs in some cases to be overloaded by a very hard work. Moreover, to assess which goods or services are to be considered homogenous (complementary) is an uneasy additional exercise that must be reviewed by the CFI pursuant its control of legality of the appealed decision.
Any idea as how to meet the productivity expectations of the Office and their clients?

20 luglio 2009

Il Governo alla Conquista... dell'ITALIA... uno scherzo poco CHEAP!

Lorenzo Litta

Curiosità dal meraviglioso mondo dell'IP, questa volta arrivano da Alicante e fanno davvero sorridere. Forse c'è davvero qualcosa di magico nel mondo del Marchio Comunitario.

Curiosando su CTM-Online, capita anche di scoprire che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per il Rilancio dell'Immagine dell'Italia, abbia depositato i seguenti marchi:

- ITALIA (CTM n. 8385692);
- MAGICA ITALIA (CTM n. 8403933);

...e per chi non fosse familiare con la lingua di Dante... c'è anche la versione Inglese... giusto per non farsi mancare nulla (!!!):

- ITALY (CTM n. 8385726);
- MAGIC ITALY (CTM n. 8403909).

Capita anche di scoprire che tutti e 4 i marchi sono stati depositati in TUTTE E 45 LE CLASSI della attuale classificazione... forse se il nostro amico Jeremy non si fosse già appropriato della 46, si sarebbero presi anche quella...

PER QUESTA RISATA IL GOVERNO HA SPESO SOLO DI TASSE EURO
28.800...

Marchi radio-tv nazionali e locali

Eleonora Fia

Il divieto di utilizzo di un marchio radiotelevisivo locale che ne richiama uno nazionale, anche se il primo è più risalente o addirittura registrato, è incostituzionale. La Consulta, con la sentenza 206/2009, ha accolto il ricorso del circuito locale «Radio Kiss Kiss Italia» contro la norma che, nel caso specifico, favoriva la rete nazionale «Radio Kiss Kiss Networ, e ha dichiarato incompatibile con la Carta l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 15 del 1999 convertito dalla legge 78 del 1999. La legge contiene "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo” ed opera creando un doppio binario, locale e nazionale, per l'utilizzo dei marchi identificativi delle emittenti, imponendo un sacrificio unidirezionale e retroattivo, nei casi di sovrapposizione totale o parziale dei segni "aziendali, del marchio locale che deve cedere il passo a quello conosciuto su una scala territoriale più vasta trascurandosi del tutto l'eventuale preuso del marchio da parte dell'emittenza locale. In tutti i gradi di giudizio amministrativo, Radio Kiss Kiss Italia, emittente radiofonica locale gestita da Pubblikappa che trasmette nel Lazio e in Campania in virtù della concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora rilasciata nel marzo del '94, si era vista superare dal network nazionale. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 63/02/CONS del 27 febbraio 2002 ha diffidato, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato d. l. n. 15 del 1999, la medesima società a cessare l'utilizzo della denominazione “Radio Kiss Kiss Italia”, essendo questa denominazione idonea a richiamare in parte quella dell'emittente nazionale “Radio Kiss Kiss Network”, anch'essa licenziataria, da Giosa Service s.p.a, del marchio “Kiss Kiss”. La Pubblikappa s.n.c. ha impugnato la delibera dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio chiedendone la sospensione, che tuttavia è stata rifiutata. Avverso la relativa ordinanza di rigetto, la ricorrente ha proposto appello, ed il Consiglio di Stato, in accoglimento delle eccezioni di quest'ultima, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del richiamato d. l. n. 15 del 1999.

In sostanza sia l'Agcom sia il Tar del Lazio hanno diffidato l'emittente regionale dall'utilizzo del marchio del network più esteso, anch'esso sostenuto da regolare licenza seppur successiva. La preferenza indiscriminata accordata alle emittenti nazionali si presenta come un privilegio lesivo del principio di uguaglianza, in quanto, da un lato, opera a danno di soggetti normalmente più deboli e, dall'altro, sovverte lo statuto dell'emittenza radiotelevisiva, che invece riconosce alle emittenti locali un pieno titolo costituzionale per l'esercizio della loro attività. Il problema è tutt'altro che secondario perché, di fatto, per il solo fatto di essere un'emittente locale e non nazionale, e pur avendo sempre usato il marchio, si rischiava di essere espropriati della propria identità mediatica. Del resto era stato lo stesso Consiglio di Stato, con un 'ordinanza del marzo 2008 a sollevare la questione di costituzionalità e ad osservare che la disciplina sembrava incidere, invero, in termini oggettivamente rilevanti e irrimediabili sulle posizioni delle emittenti locali che facevano legittimo uso del marchio, costrette a dismettere tale determinante segno identificativo a causa soltanto della loro specificità territoriale, anche e soprattutto qualora esse abbiano fatto uso del marchio in questione con priorità rispetto alle emittenti nazionali che abbiano successivamente utilizzato il marchio medesimo. La suprema magistratura amministrativa ha anche avvertito che la tutela del marchio d’impresa risponde ad un’esigenza insopprimibile per lo svolgimento dell’iniziativa economica posto che il diritto all'uso esclusivo del segno identificativo concorre a delineare la concreta capacità concorrenziale dell'impresa, oltre che la sua consistenza patrimoniale, traducendosi in una importante componente dell'avviamento commerciale e che tanto più questo discorso vale nel settore radiofonico, costituendo l’unico efficace strumento attraverso cui la platea degli ascoltatori è posta in grado di identificare le numerose emittenti che operano sul mercato delle radiofrequenze.

Infine, la norma impugnata lederebbe il valore della concorrenza, riconducibile all'iniziativa economica privata, travolgendo il principio del prior in tempore potior in iure riconosciuto sia dalla Corte costituzionale sia dal Codice della proprietà industriale.

14 luglio 2009

Isolated Series in the Isolated Kingdom

Lorenzo Litta

When someone says "isolated", it is easy to think abouth UK. For trademarks quite often happens the same. UK trade mark Law allows applicants to cover more than one variant of trade mark in a singe application: it means that is possible to have "trademark series" without any extra filing fees. This is something generally acceptable if the marks do not vary substantially and is often used to cover colour and black & white versions of the same mark.

Recently, UK Intellectual Property Office has considered abolishing series applications, since are an unusual feature in trade mark world.

However and not so unexpectedly, UKIPO has just announced that it will keep series applications, but restricting their application. Let's see most important changes:

  • A maximum of six marks permitted in a series application.
  • Tactical use of series applications will be discouraged.
  • If any mark is not truly part of a series, it will be deleted from the application.
  • It will no longer be possible to "divide" a series application into one or more new applications, preserving the filing date.
  • Marks not forming part of the series will have to be deleted from the application.

According to our British friends, series applications will remain a useful device but "they must be used with care". In fact, claiming marks form a series is a tacit admission that the marks do not differ in their distinctive elements.

New rules are expected to come into force on 1 October 2009...



13 luglio 2009

New Criminal Provisions for fighting (?) counterfeiting and piracy

Lorenzo Litta

A very recent bill, "DISEGNO DI LEGGE 1195-B", approved by Parliament only last Thursday -July 9, 2009- for the development and internationalization of Italian companies, will introduce new instruments and special terms to help the growth of economics and reportedly should deeply modify Criminal Enforcement.

In particular the bill will:
- create manufacturing districts and networking events;
- favour the reindustrialization;
- reorganize the tax incentive for companies;
- help the international market and the internationalization of Italian companies;
- promote interventions to develope new technologies and to keep safe the environment;
- strenghten the enforcement of intellectual property;
- increase investments for low energy consumption.

The development of Italian companies will be facilitated by a reorganization of the government system dedicated to.

Going straight to our area of main interest, there are new laws concerning the criminal enforcement of Intellectual Property Rights against counterfeiting and piracy.

In particular the bill will increase punishments against counterfeiters, adding new provisions which complete existing rules (Art. 473 is amended, Art. 474 is amended, Artt. 474 bis and 474 ter are added, Art 517 is amended, Artt. 517 ter and 517 quater are added...).

Furthermore the threshold of criminal prosecution of trademark infringers will be "guilt" instead of "fraud". This means that similar crimes shall not need the intention to infringe of the defendant. In fact, it will be punished whoever "potendo conoscere" (having the possibility to be aware) infringe intellectual or industrial property rights. This new criteria will be valid for all basic criminal provisions enforced in IPR infringements (artt. 473, 474, 517).

However it is not clear whether such provision could be extended also to IPR applications (as it happens with the Law in force) or it is limited to registrations (which would be highly dangerous for IPRs owners, since in Italy IPRs are usually registered 4 years after application).

The bill text will modify also the Intellectual Property Code of 2005 and will introduce the National Anticounterfeiting Council, which will be responsible of coordinating all activities of regional administrations to provide proficiency and balance to IPRs Law enforcement (with similar powers of the removed High Commissioner for Anticounterfeiting and Piracy).

The National Anticounterfeiting Council shall also be empowered to:
- carry out periodical checks of IPRs' infringements; - study new anticounterfeiting remedies; - promote and assist Italian companies for registering and being aware of national, foreign and Community IP regulations; - verify the general quality of exported/imported foods; - plan and develope every year an anticounterfeiting strategy, proving the reached results; - coordinate its activity with similar Offices in other Countries.

Now the Italian Parliament approved conversion into Law of the bill. The bill has been firstly presented on August 5, 2008 to the Parliament, approved on November 4, 2008 by the "Chamber of Deputies" (which is one of the two Chambers that compose the Italian Parliament) and sent to the Senate (the other Chamber of the Italian Parliament) on November 7, 2008 for final approval (which arrived with substantial reviews only in June 2009).

Conversion shall take place 15 days after publication (which is expected soon).

10 luglio 2009

Secondary meaning: sta diventando una probatio diabolica?

Sergio Rizzo


Credo che potrei facilmente riconoscere tra mille la barretta di cioccolato Bounty, ma forse la mia percezione è condizionata dal fatto che da ragazzo ne mangiavo un bel po’ (e anche adesso ogni tanto mi tolgo lo sfizio…). Purtroppo, sembra che nell’Unione europea il sottoscritto faccia parte di una minoranza, almeno a giudicare dalla lettura della sentenza del Tribunale di Primo Grado comunitario dell’8 luglio ( T-28/08, Mars, Inc. v. Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, SHAPE OF A CHOCOLATE BAR – che ha confermato che la forma del Bounty della Mars non può essere registrata come marchio per mancanza di carattere distintivo.

La storia del marchio comunitario n. 818864, è già abbastanza conosciuta. In sintesi, il 7/5/1998 la Mars Inc. richiede la registrazione come marchio di forma della barretta di cioccolato Bounty.

L'UAMI concede la registrazione il 24/4/2003. Pochi mesi dopo, precisamente in data 11/12/2003, l'impresa Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG chiede all'UAMI di annullare il marchio in questione, essenzialmente per mancanza di carattere distintivo. In prima battuta, la Divisione d'Annullamento dell'UAMI respinge la richiesta, ma successivamente le Commissioni di Ricorso danno ragione a Ludwig Schokolade ed annullano il marchio in questione.

Il TPG ha appena confermato l'annullamento del marchio tridimensionale della Mars, seguendo sostanzialmente lo stesso ragionamento delle Commissioni di Ricorso. La motivazione può riassumersi come segue:

- In marchio in questione, che è stato richiesto come marchio tridimensionale, non è per se distintivo e va rigettato ex Art. 7.1 b) del RMC, perché non presenta differenze significative rispetto alle altre barrette di cioccolato presenti nel mercato. Non c'è quindi bisogno di fare riferimento alla lettera c), né alla lettera e) dello stesso articolo.

- Riguardo al secondary meaning, le prove dell’acquisita distintività della forma del Bounty sulla base dell’uso nel mercato sono ritenute insufficienti. In particolare, le prove sarebbero, in principio, sufficienti per dimostrare il secondary meaning solo in 6 degli allora 15 Stati comunitari (Regno Unito, Belgio, Francia, Italia, Gemania e Paesi Bassi), però in ogni caso questi Stati non rappresenterebbero una “parte sostanziale” del territorio comunitario. Per superare la mancanza originaria di distintività occorrerebbe comprovare in tutti i territori l’acquisizione del secondary meaning.

Dal mio modesto punto di vista, il TPG su questo punto è forse stato eccessivamente esigente.

Questa decisione sfavorevole è un nuovo capitolo nella tormentata storia dei tentativi della Mars di registrare come marchio comunitario la forma dei suoi prodotti. Infatti, basta dare un’occhiata al CTM-online per rendersi conto che, se da un lato è riuscita ad ottenere protezione per la forma di vari dei suoi dolciumi più famosi (per esempio, il Twix), dall’altro si è vista costretta a rinunciare in almeno una decina di casi simili. Vedremo se, alla fine, si potrà esclamare dulcis in fundo!


09 luglio 2009

Blog metaformale: la sfida di pensare in modo diverso al marchio

"La comunicazione visiva si espleta attraverso la traduzione-trascrizione della realtà visibile in emozionabilità percepibile attraverso una rarefazione progressiva della forma leggibile, parziale (Formale) o sempre più estrema (Informale), purché sempre sottintesa.” Così si legge nel manifesto (2008) del movimento artistico METAFORMALE, di cui Stefano Sandri è uno dei promotori. Sarà forse per questo che la definizione è perfettamente trasferibile alla percezione del marchio da parte dei consumatori, in cui sono riscontrabili tutti gli elementi essenziali della prospettiva meramente giuridica dei giorni nostri.

Vediamo. Il marchio è pacificamento un mezzo della moderna comunicazione visiva, e non solo. Altrettanto evidente la sua funzione mediatrice tra il dato fenomenico (il segno), così come viene visto e quello che viene percepito, come ci insegna la Corte di Giustizia. La traduzione - trascrizione della realtà è operata dalle regole predefinite dei processi percettivi, integrate dagli apporti dell’esperienza comune di ciascuno di noi, anche quando perseguiamo interessi economici ed agiamo come consumatori. E naturalmente la carica e l’impatto emozionale sono sempre più determinanti nella intercettazione dei messaggi che l’impresa trasmette attraverso la veicolazione del marchio. Inoltre il segno, le cui informazioni rilevate dal mondo esterno vengono già filtrate e selezionate al momento dell’attenzione, quando fa il suo ingresso nella memoria è soggetto alla rarefazione progressiva, perdendo nel tempo e nello spazio dettagli marginali ed insignificanti, ciò che trova riscontro nelle massime giurisprudenziali sul giudizio di sintesi e del confronto di un segno con il ricordo che il consumatore ha del primo nei giudizi di confondibilità tra i marchi.

A ben vedere che la forma leggibile (il marchio è una forma di linguaggio) sia formale o informale non è neanche di per sé esclusiva dell’espressione artistica, perché entrambe sottointendono, ma non dichiarano, la forma rappresentata. Si ritrova quindi la classica dicotomia tra il marchio descrittivo e quello suggestivo.

La ricerca della forma al di là della forma che qualifica il ricordato movimento esprime dunque un modo di pensare, un metodo di esame utilizzabile nell’avvicinarci alla comprensione del dato fenomenico del marchio e della corretta soluzione dei suoi fondamentali problemi giuridici: l’identità, la istintività, la confondibilità. L’arte ci insegna che il marchio, come segno di comunicazione, è narrazione, creazione in divenire, pur se rappresentato staticamente nella formula legale, crea e trasmette emozioni condivisibili tra due soggetti, il proponente ed il ricevente, riscatta il reale dalla banalità dell’usuale, esprime l’essenziale, tralasciando il superfluo. Tutte le discipline, non solo quelle artistiche, sono legittimate a perseguire coralmente e contestualmente un’efficace performance espressiva che trasmette emozionalità creativa e percettiva, in una visione olistica ed interdisciplinare della conoscenza, compresa quella giuridica.


Troppo difficile? Ma cos’è più attraente ed affascinante di una sfida difficile?


03 luglio 2009

Toward a ‘virtual’ design?

Stefano Sandri

Let us Look at these design which have been examined by OHIM:

The opponent claimed that the RCD was invalidated by the publication of a prior design.




The invalidity division of OHIM
, however, disagreed. The two opposing
designs are almost identical, saved the flashing feature throwing a soft blue light invisible, shown in one of the tree views of RCD, as above reported, and that has been reputed as enough as to mark the substantial difference between the two radiators , in spite of the immateriality of the figured feature.

Please, don’t forget how your memory works

    Stefano Sandri

    What really consists the long term memory mechanism of ? Why the consumers still and so long retain the Coca-cola trade mark’ all over the world?

    I tried to give an answer to these intriguing demands in my recent search , namely in Percepire il marchio. dall’identità del segno alla confondibilità , 2007, since clearly the answer can be of assistance in assessing the distinctive character of the trade mark and its confusing similarity with other signs. In my work I stressed, inter alia, that the trademark is a process, subject to changes and evolution, and not a well defined outcome. This process is governed and guided by some pre- organized perception rules together with the contribution flowing from the daily experience of the human been. Thanks to the momentum of the attention, the information coming from the outside world is selected and transferred into the store of the memory.

    The scientific research recently carried out by some Nord-American University, at large referred to by media, shows now that such transfer would be accompanied through the neuronic via by the emission of new protein which has been photographed. The process is activated within the synapse, the brain structure which is delegated to receive, exchange and store the data and information received. In particular, the search makes apparent that the storage in the memory of all the signs, trade mark included, is strongly affected by stability and flexibility. Stability leads to solve the legal problem of the identity of the mark, i.e. what message it transfers and how it is perceived by the relevant public (ECJ, case INTEL and CFI, Case FIORUCCI). Flexibility, on its turn, facilitates the better understanding of the discussion between the supporters of an abstract approach to the legal assessment of the trade mark and those on favour of the concrete terms (ECJ, case OPEL ADAM).

    The scientific discover of the American researchers will improve the understanding of the mechanism which stay beyond the creation of the consumer remind when they meet a mark (and supports my thesis !). According to the EC law , the essential function of a trade mark is to enabling the consumer, who acquired goods or services identified by the mark, to repeat the experience, if it proves to be positive, or to avoid it, if it proves to be negative, on the occasion of a subsequent acquisition ( CFI, case HENKEL, and many others). The more the trade mark is stable in its relative network of its components (dominant, marginal, decorative etc.), the more it will be retained in the consumer’ mind (see my matrix on the trademark identity). The more the context of all the pertinent and relevant circumstances (ECJ case SABEL) will be considered by the jurists, the more reactive will be the recall (and the strong) of the trademark in the consumer’ memory.

    Time is coming, dear Colleges, to start to think on trademarks not in mere legal terms.

25 giugno 2009

Sparare sulla Croce Rossa ?


Lorenzo Litta


Le notizie che arrivano dalla Germania sono sempre le più interessanti, soprattutto quando hanno a che fare con italiani, francesi ed il gossip...

Questa volta è Louis Vuitton che aiuta a far sorridere anche in una torrida giornata di inizio estate, quando il sole si vede dalla finestra e le ferie estive sono solo un lontano miraggio.

L'illustre quotidiano "Spiegel" riporta qui di una curiosa iniziativa di Louis Vuitton, che avrebbe "rinunciato alla richiesta di risarcimento danni di Euro 2.600" nei confronti di un negozio che offriva borse contraffatte a soli 3 Euro.

PS: il negozio in questione era di proprietà della Croce Rossa Tedesca e vendeva abiti ed accessori di seconda-mano per beneficenza... e la Convenzione di Ginevra ?

11 giugno 2009

Tu... facciamo che ti chiami Lotus, è?

Andrea Cicogna

“Il Gruppo Lotus PLC e la sua sussidiaria Lotus Cars Limited, costruttore dell’iconica Elise e consulente ingegneristico di livello mondiale, non è connesso, affiliato né in alcun modo associato con il Team Lotus che ha richiesto di iscriversi al Mondiale 2010 di F1. Il Gruppo prenderà tutte le contromisure necessarie a proteggere il proprio brand, la propria immagine e la propria reputazione”.

Queste quattro righe di comunicato rispecchiano a pieno tutto lo stile Lotus, una ricerca costante dell'eccellenza ingegneristica in puro stile britannico. Un comunicato così lascia di sasso un pò tutti, dai nostalgici ai neofiti, perchè la gloriosa lotus ha fatto la storia della Formula 1, e chi ne sa già gustava il ritorno di questa, nella massima vetrina mondiale. Invece la casa britannica non ne vuol proprio sentire di tornare in quel carosello di automobili che più di tutti da un'idea di precario, in continuo mutamento, più legato al delirio d'onnipotenza dei suoi vertici che non alla reale competizione. Ora per rimanere però sul tema del marchio, la Litespeed, ovvero la "nuova Lotus" giura che David Hunt, colui che detiene i diritti di sfruttamento del marchio Lotus, gli ha concesso il diritto. Noi siamo dubbiosi al riguardo e per verifica attenderemo gli sviluppi della vicenda. Comunque la domanda che mi pongo è: "qualora Litespeed ottenesse in concessione di correre con il marchio Lotus, che senso avrebbe?" Il marchio Lotus ha in dote un know how che forse possiamo definire irraggiungibile per chiunque, che senso avrebbe cedere il marchio senza tutto ciò che gli sta dietro? Forse Mosley e la sua federazione cercano per l'ennesima volta di creare maggiore confusione, "buttando nel calderone" team nuovi dal "sapore antico". Non basterebbe forse modificare i regolamenti e "mantenerli" per far tornare la Formula 1 quella vetrina appetita da tutti i costruttori di automobili?

26 maggio 2009

D.D.L. n.1195 e dintorni: confusione o miopia?

Stefano Sandri

Chi non conosce il capolavoro del design italiano dell’Architetto Castiglioni della lampada ARCO che da tempo la FLOS ha sul mercato?. E’ accaduto che un concorrente ha importato dal solito cinese la riproduzione dell’articolo ed il Tribunale di Milano ha prontamente concesso sequestro e tutela inibitoria alla FLOS (cf. in questo blog…..).

Nel corso del giudizio di merito son però arrivate le modifiche legislative che tutti conoscono, ingenerando un ignobile pasticciaccio di incoerenze e contraddizioni.

Che l’ultima modifica del DDL n.1195, a seguire quella della L. 46/2007, art.4, sia l’ultimo esempio della schizofrenia legislativa in materia è a tutti chiaro. Quello che è meno comprensibile è lo sforzo disperato della dottrina italiana di far quadrare il circolo (cfr. da ultimo il tentativo, pur pregevole, di Giorgio Floridia in Newsletter AIPPI, 2/2009) in una situazione normativa in cui palesemente le lobby interessate la fanno da padroni. Sembra infatti sfuggire ai più che il problema interpretativo dell’attuale disciplina transitorio del rapporto diritto d’autore- design, riversato nel testo attuale dell’art.239 CPI, è innanzi tutto un problema di conformità alla Direttiva Comunitaria 98/71/CE , art. 17 e 19. Ricordo infatti che, per espressa delega legislativa, il Codice è stato verificato nella sua compatibilità ed attuazione del diritto internazionale, ed in primo luogo del diritto comunitario della proprietà industriale. La Direttiva in proposito, nell’abolire il criterio italiano della scindibilità, ha introdotto il riconoscimento della cumulabilità delle due tutele (quella del DLA quella del design), con la sola riserva a favore degli Stati membri di “determinare autonomamente l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa. Mi pare quindi che per capirci qualcosa in questo guazzabuglio nostrano sarà meglio partire proprio dalla Direttiva, alla quale pretendiamo di essere ossequiosi.

Il Tribunale di Milano (ordinanza del 12 marzo-30 aprile 2009), a fronte della discussione al momento irrisolta e miope della nostra dottrina, ha invece colto perfettamente l’essenza del problema, riconducendolo correttamente nel contesto del rapporto diritto interno - diritto comunitario e – come si dice- per non saper di leggere e scrivere, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia per l’interpretazione pregiudiziale ex art.234 del Trattato sulla domanda: se quella riserva comprenda o meno anche il diritto di escludere o meno dalla protezione i design che erano caduti in pubblico dominio anteriormente alla entrata in vigore delle disposizioni che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del DLA per i design.

Sarà dunque la Corte di giustizia, che ha titolo e legittimazione per farlo, a dirci come dovremo tenerci, anche in vista del ddl 1195. Con un po’ di pazienza (tanto nessun procedimento in corso da noi arriverà alla definitività prima di tale chiarimento).


25 maggio 2009

La volgarizzazione di CYBER

Stefano Sandri

CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE et CYBERHOME non sono distintivi nel settore informatico come marchi.

Lo ha detto il TPI (T 211/06, T 213/06, T 245/06, T 155/07 e T 178/07 del 19 maggio 2009) il quale ha osservato che il pubblico interessato percepirà i segni in questione come delle formule promozionali, e non come delle indicazioni delle origini commerciali dei prodotti e servizi contraddistinti, dal momento che vantano una loro caratteristica e qualità, quella della modernità e della loro adattabilità alle nuove tecniche dell’informazione.

L’UAMI aveva valutato che gli elementi «cyber», «credit», «gestion», «guichet», «bourse» et «home», presi separatamente, erano privi di carattere distintivi in relazione ai prodotti e servizi rivendicati nella domanda. Inoltre, la combinazione del termine «cyber», da una parte, e «credit», «gestion», «guichet», «bourse» ou «home», dall’altra, «rispondevano ad una costruzione lessicale abituale e non non rappresentavano altro che la somma dei segni di cui era composta ».


Insomma, anche se non è stato detto espressamente, « cyber » non è più utile nella ricerca di nuovi marchi nell’area informatica.

24 maggio 2009

Human embryos: no – Human stem cells: yes. EPO vs. USPTO

Olga Capasso

On 25 November 2008, the Enlarged Board of Appeals (EBA) of the European Patent Office issued the Decision G 0002/06, known as the decision of the patentability of human stem cells. The case refers to a patent application filed by WARF (Wisconsin Alumni Research Foundation), rejected by the EPO Examination Division (also) because in conflict with Rule 28(c) EPC. In this short analysis, I only focused on the EBA's interpretation of such rule which, in compliance with art. 6(2)c of Directive 98/44 on the Protection of Biotechnological Inventions, states the unpatentability of biotechnological inventions referring to uses of human embryos for industrial or commercial purposes.

In 2006, the Technical Board of Appeals, having received an appeal petition from the Applicant, decided to submit general and interpretation questions to EBA. Therefore, such decision shall be useful for the purpose of interpretation in connection with pending and future patent applications.

It seems to be worthy reminding the specific content of claim 1 of WARF's patent application that is a cell culture comprising primate (including man) embryonic stem cells, provided with some specific characteristics, as listed in the claim itself.

The EBA decided that the prohibition of patenting products (in this case, human embryonic stem cell cultures) which, at the time of filing the patent application, could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the use and consequent destruction of human embryos (as admitted by the applicant), is applicable also to cases in which such method is not specifically included in the claims. The EBA, in fact, pointed out as the mentioned rule does not mention the word "claims", but more generally does refer to "inventions", in the context of their exploitation. Therefore, still according to the EBA, limiting the application of such rule to cases where the use of human embryos is present in the claim wording would be incorrect; it is the technical teaching of the patent application as a whole that is to be considered. Otherwise, the applicability of such rule would be made dependent on claims' formal wording. Therefore, the EBA concluded that the examination to assess patentability according to Rule 28(c) should not focus exclusively on the claimed subject-matter, but should include all aspects which make the claimed subject-matter available to the public.

Moreover, the EBA considered as irrelevant the fact that technical developments were made after the filing date of the patent application, allowing cells to be obtained by methods not involving the destruction of human embryos. The use of human embryos (and their consequent destruction) was considered as an essential part of the industrial and commercial exploitation of the claimed invention. Still according to the EBA, when considering whether an invention complies with the rules providing for unpatentability of human embryos, technical developments which became publicly available only after the filing date cannot be taken into consideration. Any other conclusion would lead to a legal uncertainty. Such EBA way of argumentation is already known and applied, by way of example, when the sufficiency of description requirement is examined: such requirement must be met by the patent application disclosure as filed.

The Decision further examined in closer detail the significance of the use of embryos for the purpose of industrial or commercial exploitation, stating that their use as starting material for the generation of products of industrial application (that is, the claimed human embryonic stem cells) means actually a use for industrial purposes, and thus unpatentable. The wording of art. 6 of Directive 98/44, from which the EPC Rule was taken, has the meaning of considering as patentable only those inventions - for therapeutic or diagnostic purposes - which are applied to the human embryo and useful to it (see Recital 42 of said Directive: Whereas, moreover, uses of human embryos for industrial or commercial purposes must also be excluded from patentability; whereas in any case such exclusion does not affect inventions for therapeutic or diagnostic purposes which are applied to the human embryo and are useful to it).

By such Decision, the EPO provided a substantive interpretation of the exclusion of human embryos from patentability, including cases in which uses of human embryos are specific subject-matter of claims and cases in which they have to be necessarily used for obtaining the claimed matter, as well. The EBA pointed out that the purpose of the Rule in exam complies, in fact, with Directive 98/44, which is directed to specifically exclude human embryos from patentability, thus reaffirming its opposition to any unauthorised uses of the same (the German Bundespatentgericht issued recently the decision No. 3 Ni 42/04 of 5 December 2006 in agreement therewith).

The interpretation of EBA shall be of relevance for pending and future cases: as a matter of fact the restriction to patentability shall not apply to inventions concerning human stem cells (or cell cultures) in general, but only to those obtained by the use and destruction of human embryos. Consequently, inventions concerning human stem cells, not obtained by means of destruction of human embryos, are not excluded from patentability in accordance with Rule 28(c) EPC. This aspect may hopefully have some positive outcome on several EP pending patent applications.

The consequences the above may have on decisions of National Courts can hardly be foreseen.

What about the parallel WARF case in the USA? On 26 June 2008, after a re-examination procedure, the USPTO confirmed the issuance of two WARF patents, of the same family as the EP patent application. The former (US 5,483,780) refers to primate's cells and to a method for obtaining them from primate's blastocyst (the cell organisation stage during embryogenesis before the differentiation between embryo and nutritive tissues and implantation takes place), the latter (US 6,200,806) refers to human embryonic stem cells in pre-implantation phase.
The harmonisation of patent laws governing the biotech sector is still a daydream!

22 maggio 2009

L'OMPI apre ai marchi non convenzionali

Stefano Sandri

E’ entrato in vigore, un po’ in sordina, a partire dal 16 marzo 2009, il nuovo trattato internazionale sui marchi dell’ Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), noto come “Trattato di Singapore”.

Il Trattato, che affianca e supera il fallito TLT (cfr. art 27 e 28), promuove la standardizzazione, a livello internazionale, degli aspetti amministrativo-procedurali relativi alla registrazione e al licensing dei marchi ed opera una scelta decisa a favore del ricorso alle moderne tecnologie elettroniche nella comunicazione tra utenti e uffici.

Tra gli aspetti più interessanti il trattato riconosce l’idoneità a costituire oggetto di protezione di marchio anche agli ologrammi, i marchi di movimento, di colore, di posizione e dei segni non visibili (cfr. Regola 3). Anche se il Trattato non crea alcun obbligo di registrazione internazionale, rappresenta tuttavia un significativo riconoscimento della legittimità dei marchi non-convenzionali. Naturalmentese si permette la notazione personalequesto non può che farmi piacere, essendo stato tra i primi a livello giurisprudenziale dell’UAMI e a livello dottrinario nella Comunità a preconizzare l’avvento di questa evoluzione nel diritto di marchio, superando le iniziali resistenze e riluttanze. Restano invece ancora fuori i marchi gustativi e olfattivi.

Il Trattato è stato firmato al momento da 11 paesi, tra cui gli USA, la Francia e la Spagna. L’Italia sarà quindi chiamata a ratificarlo. Ma quando?


21 maggio 2009

Tutela della notorietà del marchio FIORUCCI: chi decide?

Stefano Sandri

L’art.52 (2)(a) (cause di nullità relative) del Regolamento sul marchio comunitario prevede che
questi "può essere dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare del diritto al nome, secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione”. Il Regolamento opera dunque un rinvio ricettizio – e non è questo l’unico caso - del diritto dello Stato membro. L’art.8 del Codice della Proprietà Industriale italiano (ritratti di persone, nomi e segni notori) sancisce, a sua volta in particolare al comma 3 che "se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto o con il consenso di questi…i nomi di persone, i segni usati in campo artisticoetc"...

Il problema dell’interpretazione di questa norma è stato ora affrontato per la prima volta dal giudice comunitario (TPI, T 165/06, 14 maggio 2009, Elio Fiorucci v. Edwin Co. Ltd) nell’ambito del giudizio di nullità proposto da Elio Fiorucci, titolare del relativo marchio di abbigliamento, ceduto ad una multinazionale giapponese, tale Edwin Co., nei confronti di quest’ultima che aveva registrato il marchio a nome proprio davanti al’UAMI di Alicante. La prima Commissione di ricorso, rovesciando la precedente decisione della divisione di annullamento, ha ritenuto, tra l’altro, che la causa di nullità relativa di cui all’art. 52, (2)(a) RMC non sia applicabile al caso di specie, non rientrando tra i casi previsti dalla normativa nazionale (art. 8( 3) CPI). Secondo la Commissione, la ratio della norma nazionale è quella di impedire lo sfruttamento a fini commerciali del nome di una persona celebre da parte di soggetti estranei per proteggere le potenzialità commerciali di un nome divenuto famoso in ambiti estranei a quello propriamente commerciale. Dovendo rinviare al diritto nazionale ed in assenza di precedenti giurisprudenziali, la Commissione ha ritenuto che questa fosse la interpretazione della dottrina più autorevole e dominante in Italia, accuratamente indicata. Nella fattispecie, la notorietà di Elio Fiorucci quale uomo di cultura sarebbe diretta conseguenza della notorietà di Elio Fiorucci quale stilista e, quindi, della sua attività commerciale, per cui la registrazione del nome Elio Fiorucci come marchio comunitario da parte della titolare non rientrerebbe tra i casi contemplati dalla citata disposizione nazionale.

Di diverso avviso, invece, il Giudice comunitario secondo il quale – anche sulla base di dichiarazioni rese in udienza da uno dei legali della ricorrente - nulla escluderebbe che nel diritto italiano anche chi abbia svolto una attività imprenditoriale commerciale possa produrre quella notorietà che la norma intende proteggere da comportamenti di sfruttamento parassitario.

Se questa interpretazione sia corretta o meno alla luce del nostro diritto e conforme o meno agli orientamenti dottrinali è problema che merita approfondimenti in altra sede. Qui vorrei invece rilevare alcuni aspetti procedurali che potrebbero inficiare la motivazione del TPI.

Innanzi tutto mi pare che l’interpretazione del diritto sostanziale del marchio comunitario (sia come emerge dalla Direttiva che dal corrispondente Regolamento) vada riservata alla Corte di Giustizia, e non al TPI che deve unicamente accertare la legittimità della decisione contestata. Sotto questo aspetto è dubbio che l’accertamento dei requisiti di sussistenza dell’impedimento relativo di cui si discute si estenda a quello della corretta interpretazione ed applicazione da parte dei Giudizi nazionali. Vorrei ricordare a riguardo che tutte le sentenze classicamente interpretative, come quelle rese dalla Corte pregiudizialmente ex art.234, fanno sempre riserva della competenza del tribunale a quo nella applicazione del principio enunciato al caso di specie.

E’ pur vero che nella sentenza riferita il Tribunale è attento nel rispettare i limiti della legittimità della motivazione della decisione contestata, ma in sostanza sostituisce la propria interpretazione dell’art. 8(3)(a) CPI a quella riportata dalla Commissione. Censurata, oltre tutto, per non aver correttamente, a sua volta, interpretata quella dottrina.

Sconcerta, poi, che a sostegno del proprio convincimento il TPI si basa tra l’altro, sull’interpello e le dichiarazioni rese in udienza (non so quanto ritualmente previsto nelle norme procedurali seguite dalla CdG/TPI) da chi rappresentava una delle parti in causa (il patrono della ricorrente come tale qualificato).

Non credo che siamo sulla via giusta. Aprire alle disquisizioni giuridiche locali non porta da nessuna parte. Immaginate la situazione in cui dovessero essere valutate le norme di Paesi di recente entrati a far parte della Unione Europea, quali la Lettonia o la Slovacchia. Per carità: ognuno è libero, anche in diritto, di esprimere e magari cambiare le proprie idee, ma vorrei evitare la sindrome De Chirico, l’illustre artista che negli ultimi anni aveva preso, notoriamente, il vezzo di autenticare come proprie, opere che palesemente non lo erano, e negare, al contrario – la paternità di altre perché non gli piacevano più, seminando panico e disordine sul mercato.

Mi pare invece che la verifica dell’applicabilità dell’impedimento di cui parliamo è e resta un problema del diritto comunitario di marchio, all’interno del cui sistema va cercata la soluzione, a cominciare dagli interessi considerati, la natura e funzione riconosciuta del marchio comunitario, e come questo viene percepito dal pubblico rilevante, in relazione ai prodotti e servizi considerati, e non solo. All’interno di questo sistema trovano luogo anche situazioni, come del resto avviene anche negli ordinamenti interni, che non attengono alla funzione distintiva del marchio, inteso come indicazione di origine commerciale (come il marchio di rinomanza, ad esempio). Ciò peraltro, come nella protezione dei nomi notori, non comporta la legittimità dell’ingerenza nel loro apprezzamento a livello nazionale. L’esistenza del dato normativo dovrebbe essere sufficiente ai fini dell’art.52 RMC e sarei quindi per una interpretazione estremamente restrittiva della norma.

C’è da augurarsi, anche per evidenti necessità di certezza giuridica, che la Corte di Giustizia, magari attivata dallo stesso UAMI, faccia chiarezza sul punto.


19 maggio 2009

Anche il marchio di pura melodia trova tutela...

Eleonora Fia

La Suprema Corte Federale Svizzera invertendo la rotta seguita dall'Istituto Federale Svizzero per i diritti intellettuali e dalla Corte Federale Amministrativa Svizzera
si è espressa in merito alla possibilità di salvaguardare un marchio costituito da semplice melodia. Nel caso preso in esame, il marchio, consistente in una melodia di breve durata, semplice e identificabile anche da orecchie poco allenate, chiedeva tutela nei confronti di prodotti dolciari, cioccolata o comunque a base di cioccolata, asserendo che non c'era nessuna attinenza con questi articoli.

La decisione ha portata innovativa perchè in passato l'Istituto Federale Svizzero per i diritti intellettuali ha costantemente negato la salvaguardia di marchi costituiti da semplici melodie così come di melodie prive di testi.

La Corte ha argomentato la decisione affermando che il consumatore può identificare un breve brano musicale ed associarlo ad un particolare prodotto, risalendo alle sue origini e alla ditta produttrice, basti pensare al caso in cui la melodia venga riprodotta sistematicamente all'inizio o alla fine di uno spot pubblicitario; ha aggiunto che non è necessario che il consumatore sia in grado di riprodurre il motivo, ma è sufficiente che la stessa possa essere riconosciuta. Tutto ciò a riprova che brevi ed accattivanti tonalità funzionano meglio come marchi identificativi piuttosto che complicate e disarmoniche melodie.

La Corte è giunta alla conclusione che non vi è ragione che marchi musicali e scritti vengano trattati in maniera diversa quando si cerca di stabilirne la salvaguardia anche nel caso in cui poche note compongono una melodia, non necessariamente conosciuta, ma ugualmente identificabile. Parimenti non vi è ragione di ricorrere alla giurisdizione in merito ai marchi tridimensionali, in quanto spesso rappresentano la forma del prodotto stesso, ipotesi che non sussiste con i marchi musicali.
L'unico limite alla salvaguardia del motivetto è che non sia riconducibile al prodotto che rappresenta, così come avviene nel caso dell'utilizzo di musiche natalizie popolari. Contrariamente, una breve e accattivante melodia non contenente alcun riferimento specifico relativo al prodotto e che sia di recente composizione diventa solitamente distinguibile e suscettibile di tutela.

12 maggio 2009

SIAE "cambia musica"...

Andrea Cicogna

Vita nuova? Mah... La Siae dal canto suo introduce una nuova disciplina secondo la quale i suoi iscritti sarebbero d'ora in poi liberi di scegliere se consegnare le proprie opere alla rete cercando nuovi modelli di business o se lasciare che Siae continui a gestire i propri diritti.

Per tutti gli artisti che optano per la prima ipotesi, Siae costituirà un registro apposito all'interno del quale saranno elencate le opere e gli autori. Creative Commons? Non proprio! In realtà un passo avanti, con la consapevolezza di una eccezione all'art.180 della legge sul diritto d'autore, che stabilsce appunto che Siae sia investita di un mandato senza esclusioni per la tutela di tutti i diritti dei suoi iscritti.

Ad essere precisi il comunicato da, molto più semplicemente, attuazione all'art. 11 del regolamento della Siae che prevede appunto la possibilità di gestire i diritti in determinate situazioni e territori, senza aderire al mandato Siae. Alla luce di una apertura di Siae stessa v
erso una scelta degli autori di gestire i loro diritti come meglio credono, e quindi di un avvicinamento ai creative commons mi chiedo se non si faccia prima ad abolire l'ormai derogato art.180 e lasciare liberi gli autori di gestire i propri contenuti invece di inserire una serie di liste interminabili, magari in formato pdf, di difficilissima consultazione?