Fabio Cammarata Pignato
Con la sentenza n°4217, del 2 febbraio 2010, la Corte di Cassazione ha reso noto, se ancora ce ne fosse bisogno dopo 14 anni di marchio comunitario, che la tutela dei marchi comunitari in Italia, scatta dal momento del deposito.
Il caso riguarda curiosamente un noto rompicapo: il “Cubo di Rubik”, il cui marchio è di proprietà della Seven Towns Ltd.
La Simba Toys GmbH produceva e commercializzava falsi “Cubi di Rubik” con il nome di “Games and MORE”; il Pubblico Ministero di Novara delegato del caso aveva quindi emesso un decreto di sequestro di tali prodotti.
Il Tribunale del Riesame aveva però disposto il dissequestro dei falsi cubi, respingendo le accuse di contraffazione, ritenendo che il marchio non avrebbe mai dovuto essere stato registrato e la relativa domanda avrebbe dovuto essere respinta sulla base dell’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione dato che, quella del Cubo, è una forma meramente imposta da ragioni di utilità tecnica.
In sostanza, secondo il Tribunale del Riesame, la registrazione del "Cubo di Rubik" come marchio di forma, sarebbe illegittima ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii) Reg. C.E. n° 40/94 (ora art. 7, n. 1, lett. e), iii), Reg. CE 207/2009).
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara aveva proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del P.M. di Novara, sostenendo che il Tribunale del Riesame ha basato la sua decisione su una sostanziale dichiarazione d’invalidità del Marchio Comunitario senza, tuttavia, aver acquisito tutti i necessari elementi di valutazione ed in mancanza di un’esaustiva analisi delle norme applicabili.
In conclusione, il giudice di legittimità ha affermato che la tutela dei marchi, deve decorrere dalla data del deposito della domanda di registrazione conforme ai requisiti di legge – in quanto ciò rende formalmente conoscibili a terzi la descrizione e/o i modelli degli oggetti su cui si rivendicano i diritti esclusivi e pertanto ne rende possibile l’illecita riproduzione – di modo che il reato di contraffazione di un marchio comunitario possa astrattamente configurarsi già nella fase di registrazione.
V. anche: art. 15 e art. 132 CPI
Il Tribunale del Riesame aveva però disposto il dissequestro dei falsi cubi, respingendo le accuse di contraffazione, ritenendo che il marchio non avrebbe mai dovuto essere stato registrato e la relativa domanda avrebbe dovuto essere respinta sulla base dell’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione dato che, quella del Cubo, è una forma meramente imposta da ragioni di utilità tecnica.
In sostanza, secondo il Tribunale del Riesame, la registrazione del "Cubo di Rubik" come marchio di forma, sarebbe illegittima ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), ii) Reg. C.E. n° 40/94 (ora art. 7, n. 1, lett. e), iii), Reg. CE 207/2009).
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara aveva proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del P.M. di Novara, sostenendo che il Tribunale del Riesame ha basato la sua decisione su una sostanziale dichiarazione d’invalidità del Marchio Comunitario senza, tuttavia, aver acquisito tutti i necessari elementi di valutazione ed in mancanza di un’esaustiva analisi delle norme applicabili.
In conclusione, il giudice di legittimità ha affermato che la tutela dei marchi, deve decorrere dalla data del deposito della domanda di registrazione conforme ai requisiti di legge – in quanto ciò rende formalmente conoscibili a terzi la descrizione e/o i modelli degli oggetti su cui si rivendicano i diritti esclusivi e pertanto ne rende possibile l’illecita riproduzione – di modo che il reato di contraffazione di un marchio comunitario possa astrattamente configurarsi già nella fase di registrazione.
V. anche: art. 15 e art. 132 CPI
Nessun commento:
Posta un commento