Tiziana Vecchio
Mentre le disposizioni del precedente Regolamento Doganale imponevano che tale istanza fosse presentata a ciascun Ufficio Doganale presente sul territorio turco ogni trenta giorni, adesso la richiesta ha validità per tutto il territorio turco ed ha scadenza annuale.
E’ stata creata una banca-dati centralizzata riguardante i diritti della proprietà intellettuale che raccoglie i dati relativi alle domande presentate dai titolari dei diritti agli uffici di dogana e ne consente il monitoraggio e il controllo.
Tramite lo scambio di dati elettronico anche i titolari dei diritti sono informati direttamente delle violazioni. I titolari devono in primo luogo inviare alla sede centrale del Sottosegretariato alle Dogane turco la “Richiesta di Intervento dell’Amministrazione Doganale in caso di Violazione dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale” (allegato 13 del nuovo Regolamento Doganale).
Il Regolamento e il modulo per la richiesta sono accessibili al seguente link: http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/yonetmelikler.aspx.
Nel caso il titolare risieda all’estero, la richiesta può essere presentata esclusivamente da un rappresentate legale risiedente in Turchia.
La richiesta deve contenere su supporto informatico, tra le altre cose, i certificati di registrazione del marchio, brevetto, design ecc.., le fotografie a colori del prodotto originale nonché dei prodotti contraffatti eventualmente intercettati, e tutti gli elementi utili per l’individuazione di un eventuale prodotto contraffatto: le differenze tecniche fra il prodotto contraffatto e quello originale, i dettagli in merito alla confezione, informazioni sulle modalità di entrata e/o uscita dalla Turchia dei prodotti originali, etc.
Accettata la richiesta, le Amministrazioni Doganali provvederanno a sospendere le operazioni doganali e a confiscare il materiale individuato conforme alle caratteristiche dichiarate dal titolare del diritto. Le stesse amministrazioni provvederanno, entro il primo giorno lavorativo seguente la sospensione e la confisca, a comunicare al titolare del diritto tutte le informazioni relative al sequestro. Il titolare ha il diritto di esibire tali informazioni alle autorità giudiziarie; per poter mantenere lo status di sospensione e di fermo, dovrà informare per iscritto l’Amministrazione Doganale entro tre giorni dalla data di ricezione delle informazioni; entro dieci giorni, inoltre, dovrà intentare causa civile e/o penale ed ottenere una confisca e/o un provvedimento cautelare del quale dovra’ informare subito l’Amministrazione Doganale. A questo punto i prodotti saranno custoditi in dogana sino alla fine del procedimento giudiziario.
Grazie a questa nuova procedura, l’Amministrazione Doganale si conferma in Turchia l’istituzione più coinvolta ed efficace nella lotta contro la contraffazione.
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