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20 maggio 2010

Tutto su il marchio geografico

Stefano Sandri

157 Paragrafi di motivazione credo siano un record per il Tribunale di prima Istanza, ora diventato la Corte Generale. Il caso (T 237/08, 11 maggio 2010, Abadía Retuerta, SA v UAMI ) ha riguardato la registrabilità come marchio comunitario del segno EL PALOMAR, toponimo nell’area di Valenzia, Spagna, noto per i suoi vigneti. In realtà i vini della richiedente non provenivano da quel sito, il cui nome esatto è

peraltro PALOMAR. Questa differenza ha dato la stura ad una serie di obiezioni in sede di impugnativa davanti al TPI, che peraltro ha confermato la decisione negativa della Commissione di ricorso, ritenendo corretto il din

iego di registrazione sulla base del motivo assoluto rappresentato dall’art. 7,1, lett. j del Regolamento. La norma prevede infatti che «Sono esclusi dalla registrazione: (…) j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini (…) rispetto ai vini (…) che non hanno tale origine».

L’interesse della sentenza sta nella completa ricognizione di tutto il quadro normativo, terribilmente complicato, che a diversi livelli (quello internazionale dei TRIPs, quello Comunitario e quello dei regolamenti specifici sui vini) che si applicano in materia (il che spiega la lunghezza inusuale della motivazione) fornendone le relative interpretazioni. Il Tribunale perviene così ad una coerente applicazione della norma al caso di specie. Tra le statuizioni più rilevanti sono quella secondo cui la Comunità è parte contraente dell’accordo TRIPS, e quindi è in effetti tenuta ad interpretare la sua legislazione sui marchi, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità di detto accordo; quella che la nozione d’indicazione geografica che identifichi dei vini, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. j), deve essere letta alla luce delle disposizioni rilevanti del diritto comunitario in materia di determinazione e di protezione delle indicazioni geografiche relativamente ai vini; che la norma in questione si applica senza che occorra tenere conto della questione se i marchi di cui è richiesta la registrazione siano o meno di tale natura da ingannare il pubblico o se sussista un rischio di confusione relativamente all’origine del prodotto, né che sia necessario prendere in considerazione gli articoli determinativi o indeterminativi che possano eventualmente fare parte della località geografica; ed ancora che la circostanza che il nome che beneficia di una denominazione di origine controllata sia sconosciuto al grande pubblico o agli ambienti interessati, o che presenti un carattere polisemico (NB: Palomar vorrebbe dire in spagnolo anche: colombaio) tale da affievolire l’indicazione geografica del medesimo, è priva di rilevanza per l’applicazione dell’impedimento assoluto in esame.

In definitiva, al di là del caso di specie piuttosto normale, credo che per gli operatori giuridici la sentenza rappresenti dopo Anheuser-Busch una utilissima messa a punto e ricapitolazione del problema. Da non perdere.

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