Stefano Sandri
Nella sentenza T-460/05, del 10 Ottobre 2007, Bang & Olufsen v. UAMI, viene apparentemente introdotto un nuovo criterio di valutazione del livello di attenzione del consumatore. Nel caso dell’altoparlante qui riprodotto, il TPI ha infatti ritenuto che se si tratta di prodotti di carattere durevole nonché tecnologico, il consumatore medio dimostra un livello di attenzione particolarmente elevato al momento dell’acquisto di tali prodotti. Infatti, le caratteristiche oggettive dei prodotti in questione implicano che il consumatore medio proceda al loro acquisto soltanto in seguito ad una disamina particolarmente attenta (33 e 34). Un precedente sarebbe riscontrabile nel caso PICARO/PICASSO, 40, ...una volta stabilito, sotto il profilo in fatto, che le caratteristiche obiettive di un dato prodotto implicano che il consumatore medio lo acquisti solo al termine di un esame particolarmente attento, occorre, in punto di diritto, considerare che una circostanza del genere può essere tale da ridurre il rischio di confusione tra i marchi relativi a tali prodotti nel momento cruciale in cui si effettua la scelta tra tali prodotti e tali marchi. La sentenza ricorda che solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore può assolvere alla sua funzione essenziale d’indicatore d’origine e quindi non è privo di carattere distintivo (sentenze MAG INSTRUMENT/UAMI, 31, e 22 giugno 2006, causa C 25/05 P, STORCK/UAMI, 28). Questo sarebbe appunto il caso in esame, in quanto il marchio presenta delle caratteristiche sufficientemente specifiche e arbitrarie atte a catturare l’attenzione del consumatore medio e a consentire a quest’ultimo di essere sensibile alla forma dei prodotti della ricorrente. La soluzione prospettata dal Tribunale non pare però convincente. Se il consumatore presta più attenzione quando deve procedere ad un atto d’acquisto di un bene di carattere durevole nonché tecnologico, e quindi è meno portato a confondersi, non si vede cosa c’entri questa situazione con il fatto che quel bene, nella sua forma, è caratterizzato da una significativa distanza dalle forme consuete nello stesso settore. Mi pare che si faccia, infatti, confusione tra il momento dell’attenzione, che può certamente essere indotto da una forma particolarmente distintiva ed attraente, e quello della riflessione ragionata sulla natura materiale del prodotto, momento che interviene successivamente dopo che la informazione è pervenuta alla percezione del consumatore di specie attraverso il meccanismo selettivo (tra le varie informazioni) messo in opera dall’attenzione. La mancata consapevolezza della distinzione (per la quale rimando al cap.III del mio libro "Percepire il marchio") porta di conseguenza nella sentenz a tutta una serie di formulazioni tipiche della normazione comunitaria (del tipo: l’eccezione, dell’eccezione, dell’eccezione etc, per intenderci) che non aiutano certo alla chiarezza. Si legge ad esempio (44): "sebbene l’esistenza di caratteristiche particolari od originali non costituisca una condizione sine qua non della registrazione, è pur vero che la loro presenza può, al contrario, conferire il necessario grado di distintività ad un marchio che ne sarebbe altrimenti privo" (e quindi alla sua registrazione!). Ma che vuol dire?
Nessun commento:
Posta un commento