Stefano Sandri
Nel mio commento al caso “real people, real solutions” e “ultra plus” (Giurisprudenza Comunitaria del Marchio, 2009, capitolo 24 e 25, rispettivamente) ho affrontato il problema della diversità tra i marchi costituiti da slogans ed le mere espressioni laudative che normalmente marchi non sono. Nel descrivere lo stato della giurisprudenza di Lusemburgo in tema ne ho rilevato l’incertezza della distinzione e la intrinseca ambiguità, nel sovrapporre l’impedimento dell’art. 7, 1, d) (termini divenuti correnti nel linguaggio commerciale) al diverso impedimento dell’art.7,1, b) (che attiene alla mancanza di distintività).
Con particolare riferimento alla sentenza T-320/03 nel caso “Vorsprung durch Technik” ho auspicato che la Corte di Giustizia facesse chiarezza.
Ora con sentenza 21 gennaio, C-398/08, su ricorso dell’AUDI, la Corte ha riformato la sentenza pasticciata del Tribunale, che aveva fatto ancora una volta confusione tra slogan e “formula promozionale”, riconoscendo la validità dell’espressione “Vorsprung durch Technik” (un salto attraverso la tecnica), ritenuta sufficientemente distintiva per contraddistinguere la identità e la provenienza delle autovetture della casa tedesca.
In sostanza, la Corte ha rifiutato le posizioni preconcette che volevano l’accertamento della distintivitè dei marchi costituiti da slogan a criteri interpretativi più restrittivi e che la distintività fosse, per definizione, esclusa se il messaggio portato dal segno avesse valore meramente promozionale e pubblicitario. Non esiste una categoria a sé ‘marchi di slogan’ e non può affatto escludersi che il segno possa, accanto alla funzione distintiva, assolvere ad altre funzioni di comunicazione e marketing, confermando in tal modo l’orientamento sempre più emergente (vedi da ultimo il caso L’Oreal) della cumulabilità di funzioni integrative e complementari a quella classica dell’indicazione di provenienza del marchio.
Se il messaggio non è abilitato a svolgere il ruolo del marchio, è evidente che non è registrabile come tale.
Resta un mistero perché in tale ultimo caso l’esaminatore ad Alicante non faccia applicazione del ricordato impedimento rappresentato dalle espressioni elogiative, iperboliche comunemente ricorrenti in commercio, come da insegnamento della nostra giurisprudenza.
Nel mio commento al caso “real people, real solutions” e “ultra plus” (Giurisprudenza Comunitaria del Marchio, 2009, capitolo 24 e 25, rispettivamente) ho affrontato il problema della diversità tra i marchi costituiti da slogans ed le mere espressioni laudative che normalmente marchi non sono. Nel descrivere lo stato della giurisprudenza di Lusemburgo in tema ne ho rilevato l’incertezza della distinzione e la intrinseca ambiguità, nel sovrapporre l’impedimento dell’art. 7, 1, d) (termini divenuti correnti nel linguaggio commerciale) al diverso impedimento dell’art.7,1, b) (che attiene alla mancanza di distintività).
Con particolare riferimento alla sentenza T-320/03 nel caso “Vorsprung durch Technik” ho auspicato che la Corte di Giustizia facesse chiarezza.
Ora con sentenza 21 gennaio, C-398/08, su ricorso dell’AUDI, la Corte ha riformato la sentenza pasticciata del Tribunale, che aveva fatto ancora una volta confusione tra slogan e “formula promozionale”, riconoscendo la validità dell’espressione “Vorsprung durch Technik” (un salto attraverso la tecnica), ritenuta sufficientemente distintiva per contraddistinguere la identità e la provenienza delle autovetture della casa tedesca.
In sostanza, la Corte ha rifiutato le posizioni preconcette che volevano l’accertamento della distintivitè dei marchi costituiti da slogan a criteri interpretativi più restrittivi e che la distintività fosse, per definizione, esclusa se il messaggio portato dal segno avesse valore meramente promozionale e pubblicitario. Non esiste una categoria a sé ‘marchi di slogan’ e non può affatto escludersi che il segno possa, accanto alla funzione distintiva, assolvere ad altre funzioni di comunicazione e marketing, confermando in tal modo l’orientamento sempre più emergente (vedi da ultimo il caso L’Oreal) della cumulabilità di funzioni integrative e complementari a quella classica dell’indicazione di provenienza del marchio.
Se il messaggio non è abilitato a svolgere il ruolo del marchio, è evidente che non è registrabile come tale.
Resta un mistero perché in tale ultimo caso l’esaminatore ad Alicante non faccia applicazione del ricordato impedimento rappresentato dalle espressioni elogiative, iperboliche comunemente ricorrenti in commercio, come da insegnamento della nostra giurisprudenza.
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