Stefano Sandri
Neanche un giorno dopo la sentenza SupplementPack, la T-344-07, 10 febbraio 2010, la sesta sezione del Tribunale, a conferma dell’incertezza sull’interpretazione della riferibilità diretta ed immediata della descrittività ai prodotti o servizi, ha sancito la validità del marchio Homezone (reso con «zona del domicilio» o di «zona di prossimità») nelle classi 9, 38 e 42, pur riconoscendo che nei servizi di telecomunicazione rientranti nella classe 38 e negli alti servizi tecnici delle classi 9 e 42 il temine «homezone», era eventualmente associabile ad un’idea di localizzazione geografica, ed ha ritenuto che la decisione della Commisione di Ricorso impunata non avesse dimostrato quella riferibilità diretta ed immediata posta a base dell’impedimento della descrittività del marchio.
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