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26 maggio 2009

D.D.L. n.1195 e dintorni: confusione o miopia?

Stefano Sandri

Chi non conosce il capolavoro del design italiano dell’Architetto Castiglioni della lampada ARCO che da tempo la FLOS ha sul mercato?. E’ accaduto che un concorrente ha importato dal solito cinese la riproduzione dell’articolo ed il Tribunale di Milano ha prontamente concesso sequestro e tutela inibitoria alla FLOS (cf. in questo blog…..).

Nel corso del giudizio di merito son però arrivate le modifiche legislative che tutti conoscono, ingenerando un ignobile pasticciaccio di incoerenze e contraddizioni.

Che l’ultima modifica del DDL n.1195, a seguire quella della L. 46/2007, art.4, sia l’ultimo esempio della schizofrenia legislativa in materia è a tutti chiaro. Quello che è meno comprensibile è lo sforzo disperato della dottrina italiana di far quadrare il circolo (cfr. da ultimo il tentativo, pur pregevole, di Giorgio Floridia in Newsletter AIPPI, 2/2009) in una situazione normativa in cui palesemente le lobby interessate la fanno da padroni. Sembra infatti sfuggire ai più che il problema interpretativo dell’attuale disciplina transitorio del rapporto diritto d’autore- design, riversato nel testo attuale dell’art.239 CPI, è innanzi tutto un problema di conformità alla Direttiva Comunitaria 98/71/CE , art. 17 e 19. Ricordo infatti che, per espressa delega legislativa, il Codice è stato verificato nella sua compatibilità ed attuazione del diritto internazionale, ed in primo luogo del diritto comunitario della proprietà industriale. La Direttiva in proposito, nell’abolire il criterio italiano della scindibilità, ha introdotto il riconoscimento della cumulabilità delle due tutele (quella del DLA quella del design), con la sola riserva a favore degli Stati membri di “determinare autonomamente l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa. Mi pare quindi che per capirci qualcosa in questo guazzabuglio nostrano sarà meglio partire proprio dalla Direttiva, alla quale pretendiamo di essere ossequiosi.

Il Tribunale di Milano (ordinanza del 12 marzo-30 aprile 2009), a fronte della discussione al momento irrisolta e miope della nostra dottrina, ha invece colto perfettamente l’essenza del problema, riconducendolo correttamente nel contesto del rapporto diritto interno - diritto comunitario e – come si dice- per non saper di leggere e scrivere, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia per l’interpretazione pregiudiziale ex art.234 del Trattato sulla domanda: se quella riserva comprenda o meno anche il diritto di escludere o meno dalla protezione i design che erano caduti in pubblico dominio anteriormente alla entrata in vigore delle disposizioni che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del DLA per i design.

Sarà dunque la Corte di giustizia, che ha titolo e legittimazione per farlo, a dirci come dovremo tenerci, anche in vista del ddl 1195. Con un po’ di pazienza (tanto nessun procedimento in corso da noi arriverà alla definitività prima di tale chiarimento).


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