Eleonora Fia
La Suprema Corte Federale Svizzera invertendo la rotta seguita dall'Istituto Federale Svizzero per i diritti intellettuali e dalla Corte Federale Amministrativa Svizzera si è espressa in merito alla possibilità di salvaguardare un marchio costituito da semplice melodia. Nel caso preso in esame, il marchio, consistente in una melodia di breve durata, semplice e identificabile anche da orecchie poco allenate, chiedeva tutela nei confronti di prodotti dolciari, cioccolata o comunque a base di cioccolata, asserendo che non c'era nessuna attinenza con questi articoli.
La Suprema Corte Federale Svizzera invertendo la rotta seguita dall'Istituto Federale Svizzero per i diritti intellettuali e dalla Corte Federale Amministrativa Svizzera si è espressa in merito alla possibilità di salvaguardare un marchio costituito da semplice melodia. Nel caso preso in esame, il marchio, consistente in una melodia di breve durata, semplice e identificabile anche da orecchie poco allenate, chiedeva tutela nei confronti di prodotti dolciari, cioccolata o comunque a base di cioccolata, asserendo che non c'era nessuna attinenza con questi articoli.
La decisione ha portata innovativa perchè in passato l'Istituto Federale Svizzero per i diritti intellettuali ha costantemente negato la salvaguardia di marchi costituiti da semplici melodie così come di melodie prive di testi.
La Corte ha argomentato la decisione affermando che il consumatore può identificare un breve brano musicale ed associarlo ad un particolare prodotto, risalendo alle sue origini e alla ditta produttrice, basti pensare al caso in cui la melodia venga riprodotta sistematicamente all'inizio o alla fine di uno spot pubblicitario; ha aggiunto che non è necessario che il consumatore sia in grado di riprodurre il motivo, ma è sufficiente che la stessa possa essere riconosciuta. Tutto ciò a riprova che brevi ed accattivanti tonalità funzionano meglio come marchi identificativi piuttosto che complicate e disarmoniche melodie.
La Corte è giunta alla conclusione che non vi è ragione che marchi musicali e scritti vengano trattati in maniera diversa quando si cerca di stabilirne la salvaguardia anche nel caso in cui poche note compongono una melodia, non necessariamente conosciuta, ma ugualmente identificabile. Parimenti non vi è ragione di ricorrere alla giurisdizione in merito ai marchi tridimensionali, in quanto spesso rappresentano la forma del prodotto stesso, ipotesi che non sussiste con i marchi musicali.
L'unico limite alla salvaguardia del motivetto è che non sia riconducibile al prodotto che rappresenta, così come avviene nel caso dell'utilizzo di musiche natalizie popolari. Contrariamente, una breve e accattivante melodia non contenente alcun riferimento specifico relativo al prodotto e che sia di recente composizione diventa solitamente distinguibile e suscettibile di tutela.
La Corte ha argomentato la decisione affermando che il consumatore può identificare un breve brano musicale ed associarlo ad un particolare prodotto, risalendo alle sue origini e alla ditta produttrice, basti pensare al caso in cui la melodia venga riprodotta sistematicamente all'inizio o alla fine di uno spot pubblicitario; ha aggiunto che non è necessario che il consumatore sia in grado di riprodurre il motivo, ma è sufficiente che la stessa possa essere riconosciuta. Tutto ciò a riprova che brevi ed accattivanti tonalità funzionano meglio come marchi identificativi piuttosto che complicate e disarmoniche melodie.
La Corte è giunta alla conclusione che non vi è ragione che marchi musicali e scritti vengano trattati in maniera diversa quando si cerca di stabilirne la salvaguardia anche nel caso in cui poche note compongono una melodia, non necessariamente conosciuta, ma ugualmente identificabile. Parimenti non vi è ragione di ricorrere alla giurisdizione in merito ai marchi tridimensionali, in quanto spesso rappresentano la forma del prodotto stesso, ipotesi che non sussiste con i marchi musicali.
L'unico limite alla salvaguardia del motivetto è che non sia riconducibile al prodotto che rappresenta, così come avviene nel caso dell'utilizzo di musiche natalizie popolari. Contrariamente, una breve e accattivante melodia non contenente alcun riferimento specifico relativo al prodotto e che sia di recente composizione diventa solitamente distinguibile e suscettibile di tutela.
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