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06 marzo 2009

La tutela dei diritti IP a San Marino: l'utilizzo di modchip e swap magic sulla PlayStation® è una violazione dei diritti d'autore di Sony computer

Lorenzo Litta

La modifica della consolle per videogiochi finalizzata all’utilizzo di software contraffatti è stata sempre avvertita, di fatto, come una lesione incontrovertibile dei diritti di proprietà intellettuale.

Ora per i consumatori del mercato di settore arriva, dopo le precedenti decisioni italiane della Corte di Cassazione (Cass. 33768/2007 e n. 1243/2009) e del Tribunale di Milano (Ord. del 18 dicembre 2008, Dott. Cesare De Sapia) il provvedimento del 26 Gennaio 2009 emanato dal Tribunale Commissariale Civile e Penale della Repubblica di San Marino (a firma del Commissario della Legge Dr. Gilberto Felici) che ne sancisce la conferma: è illecito aggirare le misure di protezione della PlayStation® dirette a impedire l’uso di videogiochi contraffatti e quindi agevolare il mercato della contraffazione.

Il provvedimento in questione giunge finalmente a suggellare l’impegno sostenuto con tenacia da Sony Computer Entertainment Europe assistita dallo Studio Legale Casucci, che ha ottenuto l’ordine di sequestro ed inibitoria, ai danni della RSM Trade srl ed Enigma srl, dei dispositivi di modifica “modchip” e “swap magic(nonché dei mezzi adibiti alla loro produzione), i quali consentono la lettura di videogiochi non originali sulle consolle così modificate.

La decisione Sammarinese rappresenta un momento significativo nell’evoluzione giurisprudenziale della Repubblica Serenissima.

Precisamente, assume particolare rilievo l’iter logico-giuridico adottato dal Commissario della Legge, Dott. Felici.

Infatti, la normativa sul diritto d’autore sammarinese (L. n. 8/1991) non contempla una disposizione analoga a quella italiana (L. n. 633/1941), di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. f)-bis, la quale sanziona l’elusione delle misure tecnologiche di protezione volte a preservare il diritto d’autore.

In ogni caso, il Tribunale di San Marino ha giudicato – anche alla luce dei mezzi probatori prodotti da Sony Computer Entertainment Europe - la condotta posta in essere dalle resistenti tale da costituire una lesione ditaluna delle facoltà di sfruttamento economico dello stesso [diritto d’autore insistente sui singoli videogiochi]” di cui alla legge n. 8/1991.

Inoltre, il Giudicante, considerata la nazionalità britannica della ricorrente Sony Computer Entertainment Europe e la mancata adesione della Repubblica di San Marino e del Regno Unito alle medesime convenzioni internazionali in materia di diritto d’autore, ha ritenuto, comunque, applicabile la disciplina sammarinese al caso di specie, alla luce della condizione di reciprocità di cui all’art. 109 della L. n. 8/1991. Ciò, in virtù degli articoli 115 e 159, comma 3 del Copyright Act del Regno Unito i quali sanciscono sul territorio britannico una protezione equivalente a quella conferita dalla normativa di San Marino, a favore delle opere dei cittadini sammarinesi.

Si sentirà ancora per molto l’eco di questo riconoscimento che ha visto il ritiro dal commercio di quei dispositivi che, in violazione alla legge sul diritto d’autore, consentivano l’illecito utilizzo della consolle PlayStation® attraverso l’inserimento di giochi non originali, copiati o scaricati dalla Rete.

Un risultato questo che, come conferma l’Avv. Giovanni Casucci, arriva grazie ad uno sforzo probatorio particolarmente intenso durato mesi e che non ha mai avuto cenni di indecisione sulla strategia difensiva adottata, nonostante le prime battute d’arresto sulla misura cautelare inizialmente rigettata.

Le risultanze degli approfondimenti istruttori condotti dalla difesa Sony Computer Entertainment Europe hanno infatti poi persuaso lo stesso Commissario Della Legge a concedere la misura attesa, preso atto di quanto effettivamente emerso - come si legge dal decreto stesso - in chiara luce” dalle risultanze stesse.

Nel quadro probatorio, primaria rilevanza deve ascriversi all’indagine demoscopia condotta da DEMOSKOPEA che, riconosciuta dallo stesso Dr. Felici come “metodologicamente corretta”, è stata orientata su un campione di ben 500 casi (di età compresa tra i 15 ed i 35 anni), l’86% dei quali ha confermato che i dispositivi contestati vengono di fatto acquistati con il principale scopo di riprodurre copie non originali di CD/DVD.

Non era in alcun modo più tollerabilespiega l’Avv. Casucci - l’idea di dover assistere al procrastinarsi di comportamenti illeciti messi in atto a danno di Sony Computer Entertainment Europe da parte di rivenditori e distributori di copie non originali di software di cui solo la Sony Computer Entertainment Europe detiene i diritti”.

Ma c’è di più: il provvedimento incombe, tra gli altri, in capo a chi un paio danni fa si era già macchiato di reato analogo, ascritto in sede di Cassazione all’art. 171-ter della legge sul diritto d’autore, che confermava la condanna subita in primo grado a sei mesi di reclusione e 6.000 euro di multa. Incisivo dunque il giudizio di diritto che ad un tempo struttura e rafforza quello sociale: oggi il videogioco è a pieno titolo opera dell’ingegno e come tale meritevole di tutela. E come quindi non richiamare alla mente il noto precedente Nintendo. Furono proprio quelle infatti le considerazioni che si posero alla base dell’ordinanza con la quale nel settembre dello scorso anno il Giudice del Tribunale di Milano, Dr. De Sapia, statuiva il ritiro dal commercio dei dispositivi venduti ai danni della Nintendo dalla società fiorentina PCBox srl e che permettevano appunto l’utilizzo della consolle sempre inserendo giochi non originali, copiati o scaricati dalla rete.

Va detto comunque-conclude l’avv. Casucci- che successi come questi poggiano evidentemente le loro più profonde radici in una chiara e consapevole strategia d’impresa che, sull’imprescindibile presupposto di una adeguata protezione dei propri titoli di proprietà industriale ed intellettuale, investe per una fedele e puntuale difesa” .

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