Trademarks, Brands, Patents, Designs, Made in Italy, Copyrights, Competition Law, Contracts and Enforcement

27 gennaio 2009

Grecia: rifiutata la dottrina della "post-sale confusion"

Eleonora Fia

Kraft, azienda di successo che da oltre quarant'anni agisce da protagonista nel panorama dell'industria alimentare italiana e proprietaria di diverse registrazioni di marchi greci ed internazionali, si è rivolta alla Corte di Cassazione Greca, Areios Pagos, per tutelare il proprio prodotto dolciario TOBLERONE ed ottenere una ingiunzione contro la vendita di un cioccolato con il marchio ALMONDO e contro il diverso confezionamento in termini di combinazione cromatica. TOBLERONE è un dolce molto particolare, si tratta di cioccolata al latte o fondente con all'interno pezzetti di torrone al miele e mandorle. La forma piramidale della sua confezione lo rendono unico e subito distinguibile. Kraft lamentava una violazione del suo marchio di forma tale da ingenerare confusione/associazione e diluizione nel consumatore e che configurava comunque, al di là della protezione del marchio, una concorrenza sleale.

Il cioccolato ALMONDO presenta si una diversa confezione ed indicazione in lettere ma gode del vantaggio di utilizzare l'originale e ormai famosa forma piramidale del prodotto TOBLERONE.
Kraft a sostegno della sua richiesta ha, senza successo, sostenuto un calo di vendite riconducibile alla presenza sul mercato di un prodotto, quale il cioccolato ALMONDO, che una volta eliminato l'involucro è molto simile al cioccolato TOBLERONE. Il consumatore potrebbe essere indotto a pensare che i due prodotti abbiano la stessa origine o meglio che ci sia un collegamento tra i produttori e i venditori dei due articoli.
La Corte di Cassazione Greca, con decisione N. 1660/2008 ha respinto con votazione di maggioranza le accuse di Kraft; pur riconoscendo la notorietà della forma del prodotto TOBLERONE ha ritenuto che la diversità nella confezione escluda la possibilità di confusione e che la somiglianza nella forma in assenza del rispettivo marchio in lettere e confezione non è sufficiente a stabilire una tale possibilità.

Non è da trascurare il voto di minoranza del Relatore del Tribunale che ha invece espresso l'opinione che il marchio Kraft ha subito una vera e propria violazione dalla vendita della cioccolata ALMONDO e che la diversa confezione o indicazione sia solo un espediente per poter continuare a sfruttare la fama della forma del prodotto TOBLERONE.

Nessun commento: