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09 aprile 2008

Conclusioni Avvocato Generale sui poteri delle Autorità Doganali

Fabio Angelini


Le conclusioni dell'AG Ruiz Arabo sui poteri delle Autorità Doganali contro le importazione di merci contraffatte e importazioni parallele(Caso Beecham C-132/07) potranno essere di sicuro interesse, soprattutto se dovesse essere confermata dalla ECJ la risposta sul quarto quesito, nell’ambito di ricorsi giudiziari proposti non contro merci contr
affatte ma contro le importazioni parallele.

Nello specifico, la questione era “Se il regolamento n. 1383/2003 – ossia Regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti- osti a che informazioni ottenute in applicazione degli artt. 4, n. 2, (v. la questione n. 2) e 9, nn. 2 e 3, diverse da quelle previste dall’art. 9, n. 3, primo comma, o in virtù di un’escussione di testi o di una produzione di documenti ordinate dal giudice belga (v. la questione n. 3), vengano utilizzate nell’ambito di un procedimento non inte
so ad accertare che le merci sono contraffatte, per esempio, in un procedimento volto ad impedire importazioni parallele.

Secondo l’Avvocato generale Ruiz Arabo, sebbene l’art. 12, n. 1, del regolamento n. 1383/2003 riduca la gamma dei possibili usi dell’informazione forniti dalla dogana agli obiettivi espressamente indicati dal regolamento stesso, il secondo comma di tale disposizione subordina la legittimità di altri usi alle norme dell’ordinamento giuridico dello Stato membro in cui si trovano le merci, in generale, della dogana che ha notificato al detto titolare l’esistenza di prodotti sospetti.

Pertanto, poiché la ECJ ha ormai ripetutamente affermato che il titolare di un diritto di marchio può opporsi alle importazioni parallele provenienti da paesi terzi, qualora i prodotti contrassegnati dal suo marchio vengano introdotti nel territorio comunitario senza il suo consenso, espresso o tacito, non si capisce perché il titolare di tali prerogative non dovrebbe poter usare l’informazione ricavata delle autorità doganali per difendere le sue prerogative in altri ambiti giurisdizionali, ostacolando le importazioni parallele. Se ne deduce che il regolamento n. 1383/2003 non osta a che l’informazione acquisita in applicazione del suo art. 9, nn. 2 e 3, venga utilizzata in un procedimento diretto ad impedire le importazioni parallele provenienti da paesi terzi, quando violano un diritto di marchio.

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