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10 aprile 2008

E’ abusiva la condotta di una impresa farmaceutica in situazione di posizione dominante che rifiuti di far fronte agli ordini dei distributori

Mauro Turrini


In data 1 Aprile 2008 sono state depositate le Conclusioni dell’Avvocato Generale (di seguito, “AG”) della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Dámaso Ruiz-Jarabo, relativamente alle Cause riunite da C-468/06 a C-478/06 (Sot. Lélos Kai Sia EE (and Others) v GlaxoSmithKline AEVE), in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Trimeles Efeteio Athinon (Corte d’appello di Atene, Grecia), con riferimento ad una possibile fattispecie di “abuso di posizione dominante” nel contesto del commercio parallelo di prodotti medicinali.

Nelle sue Conclusioni, l’AG sostiene che “una impresa farmaceutica in situazione di posizione dominante che rifiuti di far fronte agli ordini dei distributori, al fine di limitare (opporsi al) il fenomeno delle importazioni parallele, è colpevole di pratica abusiva della concorrenza ai senti dell’articolo 82 del Trattato sulle Comunità Europee”. In particolare, l’AG ritiene che sebbene il sistema che regola i prezzi dei prodotti medicinali all’interno dell’UE non sia del tutto libero, i produttori mantengono tuttavia un margine sufficiente di autonomia.

Pertanto, alla luce di cio’ ed in considerazione del generale obbligo di garantire la disponibilità di prodotti che, come nel caso di specie, interessano un settore particolarmente delicato (salute) il taglio netto delle forniture a danno dei concorrenti non sembrerebbe giustificabile.
Inoltre, sebbene eventuali riduzioni delle forniture possano in talune circostanze essere teoricamente accettabili (es. in un’ottica di legittima protezione di oggettivi interessi commerciali di un’impresa), nel caso di specie (allegazioni GSK), il nesso casuale tra le perdite di guadagno sofferte dalla ricorrente dovute alla concorrenza degli importatori paralleli e la contestuale riduzione degli investimenti nel settore di R&D non risulta essere sufficientemente comprovato alla luce della documentazione prodotta ed anche ed a maggior ragione in forza delle esistenti norme comunitarie in materia di R&D che gia’ prevedono, inter alia, adeguati incentivi a vantaggio e tutela dell’innovazione (es. norme relative a riduzioni dei costi per imprese impegnate in R&D e. “block exemptions regulation for horizontal R&D agreements”).

Da ultimo, l’AG ritiene che un’impresa in situazione di posizione dominante deve essere in grado di giustificare la propria condotta (potenzialmente abusiva in quanto potenzialmente anticoncorrenziale) in termini positivi di maggiore efficienza economica. Ne consegue, secondo l’AG, che la condotta posta in essere da un’impresa al solo fine di ostacolare la posizione sul mercato dei propri concorrenti (e non, al contrario, volta ad un legittimo miglioramento della propria efficienza/redditività) e’ illecita.
Si attende ora solo il provvedimento finale della Corte che, sebbene come noto non sia formalmente vincolata dalle Conclusioni dell’AG di cui sopra, di norma difficilmente si discosterà dell’impianto motivazionale da quest’ultimo articolato.

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