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24 ottobre 2007

Attenzione nel descrivere i prodotti nella domanda di registrazione!

Stefano Sandri


Con sentenza del 12 settembre 2007 (T 358/04, Georg Neumann GmbH V. UAMI) il Tribunale Comunitario ha dichiarato il marchio di forma qui rappresentato non registrabile per difetto di carattere distintivo, confermando la decisione della Commissione ricorsa. La conclusione nel merito sembra scontata, ma la sentenza è particolarmente restrittiva quanto all’interpretazione dell’ambito di protezione del marchio. Infatti il carattere distintivo del marchio richiesto deve essere valutato unicamente con riferimento ai prodotti figuranti nella domanda (nella fattispecie, «Microfoni, in particolare microfoni da studio, microfoni a condensatore, microfoni a gradiente di pressione e loro parti, comprese nella classe 9»). Che i prodotti per cui deve essere valutato il carattere distintivo del marchio richiesto sono in pratica esclusivamente microfoni di grande valore e, in particolare, microfoni da studio – come sostiene la ricorrente - non risulta dalla domanda che invece fa riferimento ai microfoni in generale. L’inciso “in particolare” significa solo che quei prodotti sono menzionati solo a titolo d’esempio. Del resto, ricorda la sentenza, circostanze estrinseche al diritto conferito dal marchio comunitario quali il piano di commercializzazione, e, in particolare, il prezzo del prodotto interessato, non sono oggetto della registrazione e, di conseguenza, non possono essere prese in considerazione nella valutazione del carattere distintivo di un marchio. Neanche il tentativo successivo della richiedente di limitare l’elenco dei prodotti indicati nella domanda di registrazione, nel senso di microfoni di alta qualità, professionalità e performances è stato preso in considerazione, dal momento che tale domanda è volta a modificare il pubblico e, di conseguenza, è diretta a modificare necessariamente la portata della controversia. La conseguenza è che la ricorrente non ha potuto sostenere che il consumatore interessato dovesse avere un livello di attenzione professionale, tanto più che, secondo la sentenza, non potrebbe escludersi che i microfoni, così come figurano nella domanda, si rivolgono certamente ad un pubblico più ampio, ovvero anche ai consumatori che non se ne servono per fini professionali. Se non che, del tutto contraddittoriamente, il Tribunale ritiene che, trattandosi “di beni di uso meno frequente e di maggior valore dei prodotti di consumo corrente”, il pubblico può “avere un grado di attenzione elevato al momento della scelta dei prodotti di cui trattasi”. Con il che viene introdotto ancora un nuovo parametro di valutazione (uso meno frequente e maggior valore del prodotto) rispetto a quello considerato nel precedente nel caso Bang & Olufsen (cfr. il relativo post). Insomma, mi pare che ci sia ancora molta incertezza e confusione nel determinare il gradiente di attenzione del consumatore e di conseguenza quello della distintività. Quanto al modo di descrivere i prodotti/servizi che si vogliono coprire con il marchio, beh credo che chi redige la domanda dovrà stare molto attento, perché tutto quello che non c’è… rimane fuori!

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