Trademarks, Brands, Patents, Designs, Made in Italy, Copyrights, Competition Law, Contracts and Enforcement

12 febbraio 2007

Sui poteri dei Tribunali Comunitari

Stefano Sandri

Il 21-22 marzo l’UAMI promuove con la collaborazione del CSM il primo seminario dei Tribunali Comunitari in Italia. Si tratta di pervenire ad una effettiva armonizzazione della giurisprudenza in tema di contraffazione del marchio e del disegno comunitario tra I sempre più numerosi Paesi membri della Unione, per cui è benvenuta la prima sentenza interpretativa della Corte di Giustizia (C-316/05, 14 dicembre 2006, Nokia Corp. - Joachim Wärdell, (NOKIA), in tema di art. 98 (1) RMC che, lo ricordo, così recita: «Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto». La questione era sorta in Olanda a proposito dell’interpretazione da dare all’inciso motivi particolari. La Corte, sulla base del testo logico-letterale della norma, a mio avviso piuttosto chiaro, e tenendo sempre presente la necessità dell’armonizzazione di cui ho detto prima, ha dunque chiarito che innanzi tutto che la nozione deve essere interpretata uniformemente nell'ordinamento giuridico comunitario. In secondo luogo, l’emissione del provvedimento con cui si inibisce la continuazione dell’illecito non è una facoltà, ma un obbligo del giudice (anche sulla scorta dei TRIPs), a prescindere dall’evidenza o meno del rischio della ripetizione e dalla eventuale prova del contraffattore. Quanto ai «motivi particolari», la norma si riferisce a circostanze di fatto specifiche di una determinata fattispecie (ad esempio non può disporsi l’inibitoria se nel frattempo il marchio azionato è stato dichiarato nullo). Da ultimo, è interessante notare che secondo la Corte il giudice ha l'obbligo, e non la facoltà, di adottare, tra le misure previste nella legislazione di tale Stato membro, quelle che sono idonee a garantire l'osservanza di tale divieto.

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