Stefano Sandri
Accade spesso che, in caso di contestazioni relative a nomi a dominio illegittimamente registrati, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria adita, insieme con l’inibitoria all’uso del nome a dominio ex art. 131 CPI, ordini alla Registration Authority Italiana – ai sensi dell’art. 12.1 delle Regole di Naming – la sospensione dell’assegnazione del nome a dominio in capo alla registrante (cfr. ad esempio l’ordinanza del Tribunale di Torino, in 12/2006, in corso di pubblicazione in IP-Italjuris). Tale art. 12.1 in questione prevede che “Il Registro sospende l’assegnazione di un nome a dominio su ordine dell’autorità giudiziaria notificato nelle forme di legge o di un provvedimento cautelare comunicato dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all’assegnatario l’uso”. Ma a partire dal 1 ottobre 2006 - ci segnala Anna Saraceno (anna.saraceno@sleuresis.it) - è entrato in vigore il nuovo Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” (versione del 22 settembre 2006), il quale non contiene più la previsione di cui all’art. 12.1 ma esclusivamente l’ipotesi della sospensione d’ufficio (art. 5.3.1).
Pare quindi che la parte non possa più chiedere all’AGO di ordinare alla Registration Authority di disporre la sospensione del nome a dominio, restando tale potere ex officio esclusivamente alla sola Registration Authority e alle specifiche condizioni previste dal menzionato art. 5.3.1 delle nuove regole di Naming. É pur vero che in caso di contestazioni per la violazione di nomi a dominio l’A.G.O. possa disporre altre misure quali il trasferimento provvisorio del dominio, ai sensi dell’art. 133 CPI, ovvero l’ordine all’Authority di disporre la revoca (misura ancora prevista dalle nuove regole di Naming all’art. 5.4.1), ma è anche vero che comunque, come si può leggere dalle norme relative a questi istituti, i loro presupposti applicativi, la loro natura, le finalità e la funzione cambiano l’uno dall’altro. Appunto. (www.sleuresis.it)
Pare quindi che la parte non possa più chiedere all’AGO di ordinare alla Registration Authority di disporre la sospensione del nome a dominio, restando tale potere ex officio esclusivamente alla sola Registration Authority e alle specifiche condizioni previste dal menzionato art. 5.3.1 delle nuove regole di Naming. É pur vero che in caso di contestazioni per la violazione di nomi a dominio l’A.G.O. possa disporre altre misure quali il trasferimento provvisorio del dominio, ai sensi dell’art. 133 CPI, ovvero l’ordine all’Authority di disporre la revoca (misura ancora prevista dalle nuove regole di Naming all’art. 5.4.1), ma è anche vero che comunque, come si può leggere dalle norme relative a questi istituti, i loro presupposti applicativi, la loro natura, le finalità e la funzione cambiano l’uno dall’altro. Appunto. (www.sleuresis.it)
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