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12 ottobre 2006

Quanto deve essere informato l'utilizzatore?

Vieri Canepele

Quando si parla di design registrati, la mia attenzione tende a focalizzarsi su quella strana, nuova disposizione che è l’art. 33 del nuovo C.P.I. e sulla nuova figura dell’utilizzatore informato. A ben vedere, tuttavia, la legislazione antepone al carattere individuale il requisito della novità della forma (art. 32), il quale impone che una forma identica non sia già divulgata al momento del deposito della domanda di registrazione. Due conseguenze mi paiono importanti. La prima consiste nel fatto che, trattandosi di forme, qualora sia fornita la prova che una particolare lampada, ad es., riprende esattamente le fattezze di un’anfora greca, estremamente famosa in Europa, ebbene la registrazione, ad es., concessa per RCD dovrebbe essere annullata. Sottolineo anfora versus lampada abat-jour, categorie merceologiche del tutto dissimili, e si potrebbe pensare a centinaia di nuovi esempi di questo tipo. Ne discende la possibilità che la tutela dei design, e la loro registrabilità, sia totalmente svincolata da un determinato settore merceologico. La differenza rispetto alla proteggibilità dei marchi è notevole. La seconda conseguenza di rilievo è di ordine pratico e riguarda la posizione del titolare della privativa oggetto di opposizione od azione di nullità. Quand’anche, infatti, sussistesse la prova della mancanza di novità assoluta della forma, la palla tornerebbe in mano al titolare della privativa al quale spetterebbe dare prova di una novità quantomeno relativa. Così, chi ha ottenuto la registrazione potrebbe ugualmente salvare il proprio diritto dimostrando che la forma anteriore non era nota nell’area geografica di sua appartenenza. L’anteriorità di un’anfora greca sarebbe perciò difficilmente superabile, ma nel caso venisse opposta la forma di un vaso Ming famosissimo nella Manciuria del nord ma da noi, con tutto rispetto, del tutto ignoto, le chances di mantenere la privativa intatta in Europa sarebbero assai più alte.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Al Seminario di lunedì scorso 9 ottobre il Presidente dell'Ordine ha armato di "rivoluzione" e in un certo senso può avere anche ragione. Ma queste sono oggi le regole del gioco. Vorrei aggiungere semmai che l'eccezione dello sconoscimento della forma nel territorio della Comunità, che va provata dal titolare della registrazione del design, deve essere riferita alle valutazioni dei "circoli specializzati", oltre che al settore merceologico. In altre parole dovremmo vedere nell'esempio che è stato fatto se esistono precedenti appicazioni della forma di un'anfora greca nel settore delle lampade (il che mi consta personalmente anche se non faccio parte di alcun "circolo", neanche quello delle boccette).