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20 agosto 2006

Deduzione delle spese relative ai beni immateriali

Mauro II

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006 ha fornito alcune precisazioni in merito alla modifica delle disposizioni relative agli ammortamenti dei beni immateriali definiti dall’art. 103 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR). La nuova disciplina interessa tutti i diritti di utilizzazione di opere d’ingegno: brevetti industriali, modelli di utilità, know-how, marchi, ecc… L’ammortizzamento di questi ultimi passa da 10 a 18 anni, mentre per i brevetti ed i modelli di utilità le spese sostenute si ammortizzano in due anni anziché tre. La versione finale della manovra conferma che le nuove percentuali di ammortamento si applicano già agli ammortamenti in corso. In particolare per quel che riguarda l’applicazione del nuovo regime ai brevetti, la disposizione interesserà quelli già registrati alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero registrati nei cinque anni precedenti. I brevetti registrati anteriormente ai cinque anni dall’entrata in vigore del decreto, continueranno a godere di una deduzione limitatamente ad un terzo del costo originario. Con riferimento invece ai marchi già registrati, la quantificazione degli ammortamenti deducibili si ottiene applicando il nuovo limite massimo di un diciottesimo (5,56%) al costo originario, senza rideterminazione delle quote. In tal modo l’ammortamento si completerà in un arco temporale di 18 esercizi a partire da quello di iscrizione del costo. Con questa manovra si intende incentivare, anche da un punto di vista fiscale, le imprese a tutelare i propri beni immateriali anche in un’ottica di investimento e promozione strategica dei propri assets. È forse un tentativo per porre rimedio alla miope disposizione di soppressione delle tasse brevettuali adottata nella precedente legislatura.

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