Lorenzo Litta
L'impressione e l'astrattezza del marchio come segno distintivo sono alla base della sentenza sul caso T-153/03 "Pelle di mucca" (v. www.marchiocomunitario.it, 15/2006, con nota a cura del Prof. Sandri). In particolare il Tribunale di Primo Grado torna sull’efficacia distintiva di un segno che, pur non essendo direttamente descrittivo di un prodotto, vi allude in maniera chiara, come avviene nel rapporto tra la mucca ed il latte. Finalmente, potremmo dire. Il marchio trova la sua forza proprio nell'astrattezza. Parlare del carattere descrittivo come requisito di nullità, in realtà, potrebbe essere paradossale. Un marchio DEVE essere diverso dal prodotto che identifica e non solo perchè è la legge ad imporlo! E' il Ricettore che non percepisce quel segno come identificativo di una determinata azienda. Occorre tenere presente quello che è il nesso tra il segno ed il prodotto. E va fatto seguendo le tecniche percettive. Siamo sulla strada giusta...
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