Stefano Sandri
Il Tribunale di Prima Istanza comunitario si è dovuto infatti occupare di due ‘nobili’ questioni: la prima riguarda la protezione chiesta dal Barone Philippe de Rothschild, nientemeno, per il suo marchio LA BARONNIE, per contraddistinguere bevande alcoliche, e magari Champagne. Barone, infatti, si è scontrato con l’opposizione di certa Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, che ha fatto valere la anteriorità dell’uso del marchio BARONIA e della ditta commerciale. Davanti alla Divisione d’opposizione dell’UAMI non è riuscita a provare l’uso, per cui ha integrato la prova in sede di ricorso davanti alle Commissioni, e gli è andata bene, almeno per il momento. Il Tribunale infatti, disattendendo sul punto la decisione della Commissione che aveva ritenuto inammissibile le nuove prove perché tardive, ha ribadito la propria giurisprudenza introdotta nella sentenza KLEENCARE (cfr. www.marchiocomunitario.it, 1 e 2/2004, con mia nota Il Tribunale di prima istanza definisce natura, funzioni e competenze delle Commissioni di ricorso e fornisce indicazioni essenziali per gli utenti), secondo la quale le Commissioni di ricorso, agendo in continuità funzionale con la Divisione di opposizione, devono esaminare anche le prove presentate per la prima volta davanti a loro dal ricorrente. Il TPI (10 luglio 2006, T323/03, BARONNIA, La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana vs. Baron Philippe de Rothschild SA) ha pertanto annullato la decisione per quanto di ragione della Commissione per violazione dell’art.74 RMC. Stessa situazione e stessa conclusione nel caso in cui il marchio "ASETRA" per caviale era stato opposto dal marchio "ASTARA" (TPI 11 luglio 2006, T252/04, Fig. ASTARA/ASETRA, Caviar Anzali SAS vs. Novomarket, SA). Insomma, per il momento niente caviale e champagne a Lussemburgo.
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