Eleonora Fia
Il Parlamento europeo, sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio, ha adottato, con 633 voti favorevoli e 18 contrari, un regolamento volto ad aggiornare e semplificare le disposizioni sull'Ecolabel, marchio europeo di qualità ecologica; l'obiettivo è quello di ridurre le ripercussioni negative del consumo e della produzione sull'ambiente, sulla salute, sul clima e sulle risorse naturali.
La Commissione, entro nove mesi dalla consultazione del CUEME (comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica), dovrà adottare provvedimenti per stabilire criteri specifici da assegnare a ogni gruppo di prodotti, da pubblicare poi nella Gazzetta ufficiale, prestando attenzione a non introdurre misure la cui attuazione potrebbe comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le PMI.
L'Ecolabel potrà applicarsi a tutti i prodotti e servizi, inclusi eventualmente i cibi biologici, ma non ai medicinali e ai prodotti tossici.
Attraverso l'uso volontario del marchio istituito nel 1992, il cui logo è rappresentato da un fiore, s'intendono promuovere presso i consumatori i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali, l'ottenimento del marchio infatti costituisce un attestato di eccellenza che viene rilasciato solo a quei prodotti e servizi che hanno un ridotto impatto ambientale.
I criteri generali dell'Ecolabel, che definiscono i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio, devono essere determinati su base scientifica considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti; si deve tenere conto degli impatti ambientali più significativi, in particolare delle ripercussioni a livello di cambiamenti climatici, natura e biodiversità, consumo di energia e di risorse, produzione di rifiuti, emissioni in tutti i comparti ambientali, inquinamento dovuto ad effetti fisici e uso e rilascio di sostanze pericolose.
Deve anche essere presa in considerazione la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, in sé e per sé ovvero mediante l'utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione, ove ciò sia tecnicamente fattibile. Vanno anche valutate le possibilità di ridurre gli impatti ambientali grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità. Ove opportuno, si tiene conto degli aspetti sociali ed etici, facendo ad esempio riferimento alle norme e ai codici di condotta Oil. Nell'elaborazione dei criteri, inoltre, si dovrà tenere conto per quanto possibile del principio della riduzione degli esperimenti sugli animali.
Oltre a semplificare la procedura per la richiesta e l'assegnazione dell'Ecolabel, il regolamento precisa che è vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio comunitario. Gli organismi competenti nazionali, dovranno anche verificare, a cadenza regolare, che i prodotti con il marchio siano conformi ai criteri relativi all'Ecolabel.
Se del caso, potranno effettuare tali verifiche anche in seguito a denunce o sotto forma di controlli casuali. Inoltre l'utilizzatore del marchio Ecolabel dovrà consentire all'organismo competente di svolgere tutte le indagini necessarie a monitorare il suo costante rispetto dei criteri applicabili al gruppo di prodotti, autorizzando anche l'accesso ai locali nei quali viene fabbricato il prodotto. Qualora venisse rilevato che un prodotto marchiato Ecolabel non rispetta i criteri stabiliti o che il marchio non viene usato come previsto dall'articolo, l'organismo potrebbe vietarne l'uso.
L'Ecolabel è attualmente assegnato a 26 gruppi di prodotti e servizi e ad oggi sono circa 500 le imprese che producono prodotti Ecolabel, per un fatturato totale di oltre 1 miliardo di euro l'anno. La Commissione, ritenendo tale somma estremamente ridotta, vuole ampliare il numero di gruppi di prodotti che possono dotarsi del marchio, a tal pro gli Stati membri e la Commissione dovranno concordare, in collaborazione con il CUEME, un piano d'azione specifico per promuovere l'uso del marchio comunitario mediante azioni di sensibilizzazione e campagne d'informazione ed educazione del pubblico rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, venditori all'ingrosso e al dettaglio, nonché al pubblico in generale. Ma anche attraverso la promozione della diffusione del sistema, in particolare presso le PMI. E' anche precisato che l'Ecolabel potrà essere promosso tramite il suo sito internet, fornendo in tutte le lingue UE informazioni di base e su dove è possibile acquistare i prodotti che ne sono muniti.
Il regolamento si applicherà a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito ma non ai medicinali per uso umano né a quelli per uso veterinario. Il marchio di qualità ecologica, inoltre, non potrà essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati-miscele classificati come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Tuttavia, per determinate categorie di prodotti contenenti tali sostanze la Commissione potrà adottare misure di deroga, ma solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli in quanto tali ovvero mediante l'utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione. Nessuna deroga, però, potrà essere concessa a prodotti di questo tipo, soggetti a autorizzazione in forza al regolamento Reach(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), presenti in miscele o in un articolo in concentrazioni superiori allo 0,1% (p/p).
Il regolamento prevede che, prima di elaborare criteri Ecolabel per gli alimenti e i mangimi, la Commissione dovrà realizzare uno studio, entro il 31 dicembre 2011, volto a esplorare se sia fattibile stabilire criteri affidabili relativi alle prestazioni ambientali durante l'intero ciclo di vita dei prodotti in questione, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura. Esso dovrebbe valutare la possibilità di assegnare il marchio Ecolabel solo ai prodotti certificati come biologici, per evitare confusioni per i consumatori. Alla luce dei risultati di tale studio, la Commissione deciderà se è fattibile elaborare criteri Ecolabel per alimenti e mangimi e, in caso affermativo, per quali gruppi di tali prodotti.
L'uso del marchio di qualità ecologica è subordinato al versamento di una tassa di deposito della domanda compresa tra 200 e 1.200 euro. Ma il regolamento precisa che nel caso delle PMI non deve superare 600 euro, mentre per le microimprese non può andare oltre 350 euro. La tassa di deposito, inoltre, è ridotta del 20 % per i richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS e/o ISO 14001, a determinate condizioni. L'organismo competente, poi, può imporre a ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica il versamento di diritti annuali fino a 1.500 euro per l'utilizzazione del marchio. Nel caso delle PMI, l'importo massimo non deve però superare 750 euro, mentre per le microimprese, non potrà oltrepassare 350 euro.
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