Stefano Sandri
La G. M. Piccoli Srl, ha fatto valere davanti al TPI che la Commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che essa non avesse dimostrato che il marchio richiesto aveva acquisito carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto, quando invece essa aveva fornito prove che un siffatto carattere distintivo era stato acquisito in Italia, paese che rappresenta una parte sostanziale del territorio comunitario.
Il marchio comunitario richiesto è il segno tridimensionale riprodotto qui di seguito:
La sentenza (T 8/08 del 10 marzo 2009) ha dovuto trattare nella fattispecie la sussistenza o meno dell’acquisita distintività sopravvenuta (secondary meaning), visto che l’UAMI persiste nella dissennata prassi di esaminare i marchi di forma sotto il profilo dell’impedimento della mancata ditintività (art. 7(1)(b) ), e non di quello che specificatamente li contempla (art.7(3)) anche dopo il precedente Bang & Olufsen).
Il TPI, comunque, ha avuto modo di ribadire chiaramente ai punti 37, 39 e 41 della sentenza il proprio pensiero a proposito della prova richiesta e – dice in sostanza il Tribunale – l’impedimento per sua natura, come nel caso dei marchi non denominativi (di forma o di colore, ad esempio) non può non interessare tutta l’area della Comunità. Occorrerà, coerentemente, dare la prova (mica tanto facile, però!) dell’acquisita notorietà per tutti i territori degli Stati membri.
La disciplina del secondary meaning trova collocazione nell’art.7(3), e non nell’art. 7(2) che indica invece l’estensione territoriale che può interessare la mancanza di istintività e quindi anche un solo Stato membro o una sua parte sostanziale.
Quanto alla forma di conchiglia per prodotti di pasticceria, è notorio che numerosi prodotti dolciari da forno quali le «empanadas», le «madeleines» e le sfogliatelle hanno una forma bombata tendente ad appiattirsi e sono o meno farciti con un ripieno, è stato sufficiente al Tribunale richiamare i principi ben noti sull’accertamento della distintività in generale e su quella applicata ai marchi di forma in particolare per liquidare la faccenda.
Sorry, ma tra «empanadas», «madeleines» e sfogliatelle non c’è spazio per le cappasante.
Il marchio comunitario richiesto è il segno tridimensionale riprodotto qui di seguito:
La sentenza (T 8/08 del 10 marzo 2009) ha dovuto trattare nella fattispecie la sussistenza o meno dell’acquisita distintività sopravvenuta (secondary meaning), visto che l’UAMI persiste nella dissennata prassi di esaminare i marchi di forma sotto il profilo dell’impedimento della mancata ditintività (art. 7(1)(b) ), e non di quello che specificatamente li contempla (art.7(3)) anche dopo il precedente Bang & Olufsen).
Il TPI, comunque, ha avuto modo di ribadire chiaramente ai punti 37, 39 e 41 della sentenza il proprio pensiero a proposito della prova richiesta e – dice in sostanza il Tribunale – l’impedimento per sua natura, come nel caso dei marchi non denominativi (di forma o di colore, ad esempio) non può non interessare tutta l’area della Comunità. Occorrerà, coerentemente, dare la prova (mica tanto facile, però!) dell’acquisita notorietà per tutti i territori degli Stati membri.
La disciplina del secondary meaning trova collocazione nell’art.7(3), e non nell’art. 7(2) che indica invece l’estensione territoriale che può interessare la mancanza di istintività e quindi anche un solo Stato membro o una sua parte sostanziale.
Quanto alla forma di conchiglia per prodotti di pasticceria, è notorio che numerosi prodotti dolciari da forno quali le «empanadas», le «madeleines» e le sfogliatelle hanno una forma bombata tendente ad appiattirsi e sono o meno farciti con un ripieno, è stato sufficiente al Tribunale richiamare i principi ben noti sull’accertamento della distintività in generale e su quella applicata ai marchi di forma in particolare per liquidare la faccenda.
Sorry, ma tra «empanadas», «madeleines» e sfogliatelle non c’è spazio per le cappasante.
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