Stefano Sandri
Secondo l’art. 8(5) del Regolamento comunitario sul marchio di rinomanza l’uso del marchio rinomato da parte di un concorrente non comporta pregiudizio alla distintività o reputazione del marchio rinomato o un indebito vantaggio solo se è “senza giusti motivi”. Ma quali sarebbero questi motivi?
L’espressione sembra volutamente generica e residuale, nel senso di coprire tutte quelle situazioni che non siano già considerate dall’ordinamento in generale o nel sistema del marchio comunitario. In realtà, rimanda ad una valutazione discrezionale del giudicante. In assenza praticamente di qualsiasi precedente, la Prima Commissione di ricorsi (R 237/2008-1 e R 263/2008-1,23 gennaio 2009) ha affrontato il problema interpretativo ritenendo che la coesistenza sul mercato italiano dei marchi RONCATO per valigeria, e non solo, configuri appunto una situazione in cui il titolare di un marchio di rinomanza (RONCATO) non possa opporsi all’uso ed alla registrazione dello stesso marchio da parte di chi (un membro della stessa famiglia Roncato) ha finito per porsi in concorrenza con il primo. Le vicende aziendali che dall’origine della attività creata dal fondatore hanno portato alla divaricazione delle attività e dei marchi tra due discendenti appartenenti alla stessa famiglia sono descritte e ricostruite nella (coraggiosa) decisione, la quale finisce per concludere che in questo caso eccezionale possa appunto configurarsi un caso di “giusti motivi”.Il problema è che la situazione considerata non è poi così eccezionale come si crede, sopra tutto in Italia dove i membri di una stessa famiglia, una volta che prendono sul mercato strade diverse, hanno la deliziosa abitudine di litigare furiosamente.
E’ probabile quindi che la guerra dei RONCATO continui. Intanto la Valigeria Roncato ha pensato bene di smarcarsi (è il caso di dirlo) con l’aggiunta di un bel segno figurativo.
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