Stefano Sandri
La Enercon GmbH aveva chiesto la registrazione del marchio comunitario ‘E’ per una serie di disposivi nelle classi 7, 9 e 19 nel settore dell’energia eolica. Sia l’esaminatore che le Commissioni di ricorso dell’UAMI hanno considerato la lettera ‘E’ come designante un tipo di prodotto e d’altra parte come una abbreviazione della parola ‘energia ‘ o ‘elettricità’, per cui la registrazione è stata negata per il’impedimento assoluto della mancanza di distintività e descrittività.
Il TPI ha ora confermato la decisione del’UAMI, sentenza T-229/06, del 21 maggio 2008, rilevando che nel caso dell’impedimento dell’art.7(1)(c) RMC i prodotti hanno un rapporto sufficientemente diretto e concreto con il marchio tale da permettere al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione degli stessi o delle loro caratteristiche.
Nel caso di specie i prodotti, secondo il Tribunale sono destinati ad un pubblico di esperti altamente specializzati ed è risultato che la lettera in questione viene frequentemente usata nell’area tecnica prioprio nel significato abbreviato. La sentenza, basata su valutazioni di fatto non meriterebbe particolare attenzione se non per sottolineare l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria in tema di registrabilità come marchio delle singole lettere dell’alfabeto.
E’ infatti quanto meno singolare notare come la discussione sul punto, che all’origine - ricordo - aveva visto persino una posizione pregiudizialmente negativa da parte delle Commissioni, che era stata corretta dall’UAMI, ed era arrivata piuttosto faticosamente all’ammissibilità della singola lettera, condizionandola ad un aspetto grafico/figurativo particolare (caso della lettera ’a’), sembra si sia ora del tutto acquietata. Nella sentenza dei giorni scorsi per vero il problema dell’eventuale ammissibilità o meno delle singole lettere (su cui la dottrina italiana dedica ancora uno spazio sproporzionato) non è minimamente sfiorato.
Con pragmatismo che è nella evoluzione della realtà economica e delle tecniche pubblicitarie, il TPI fa giustizia di astratte disquisizioni lessicali e guarda a quella realtà, trovando la risposta nell’incrocio tra il livello di attenzione/competenza del consumatore e la tipologia del prodotto. Fine del discorso.
Il TPI ha ora confermato la decisione del’UAMI, sentenza T-229/06, del 21 maggio 2008, rilevando che nel caso dell’impedimento dell’art.7(1)(c) RMC i prodotti hanno un rapporto sufficientemente diretto e concreto con il marchio tale da permettere al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione degli stessi o delle loro caratteristiche.
Nel caso di specie i prodotti, secondo il Tribunale sono destinati ad un pubblico di esperti altamente specializzati ed è risultato che la lettera in questione viene frequentemente usata nell’area tecnica prioprio nel significato abbreviato. La sentenza, basata su valutazioni di fatto non meriterebbe particolare attenzione se non per sottolineare l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria in tema di registrabilità come marchio delle singole lettere dell’alfabeto.
E’ infatti quanto meno singolare notare come la discussione sul punto, che all’origine - ricordo - aveva visto persino una posizione pregiudizialmente negativa da parte delle Commissioni, che era stata corretta dall’UAMI, ed era arrivata piuttosto faticosamente all’ammissibilità della singola lettera, condizionandola ad un aspetto grafico/figurativo particolare (caso della lettera ’a’), sembra si sia ora del tutto acquietata. Nella sentenza dei giorni scorsi per vero il problema dell’eventuale ammissibilità o meno delle singole lettere (su cui la dottrina italiana dedica ancora uno spazio sproporzionato) non è minimamente sfiorato.
Con pragmatismo che è nella evoluzione della realtà economica e delle tecniche pubblicitarie, il TPI fa giustizia di astratte disquisizioni lessicali e guarda a quella realtà, trovando la risposta nell’incrocio tra il livello di attenzione/competenza del consumatore e la tipologia del prodotto. Fine del discorso.
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