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14 marzo 2008

Diritto di seguito su opere d'arte e manoscritti

Laura Di Iorio

Risale a pochi giorni fa la pubblicazione del D.P.R. 275/2007 (GURI n. 42, 19 febbraio u.s.), entrato in vigore lo scorso 5 marzo e recante il Regolamento modificativo delle disposizioni del IV capo del R.D. 1369/42 relativo all'approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 633/41 sul diritto d'autore. Detto provvedimento si inserisce in un contesto in evoluzione soprattutto con riferimento al c.d. "diritto di seguito" relativo ad opere d'arte e manoscritti, rivisto con il D.Lgs. 118/06, in seguito all'attuazione della direttiva 2001/84/CE, con cui sono stati riformulati gli artt. 144-155 della L.d.A. ed è stata rititolata anche la sezione VI come "diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e manoscritti".

Le maggiori innovazioni riguardano:
1- il contenuto del diritto;
2- l'ambito di applicazione dello stesso;
3- efficacia ed effettività dello stesso.


1- Si è, infatti, voluto precisare che il diritto al compenso sul prezzo di ogni vendita dell'opera (successiva alla prima cessione) è generalizzato e non riguarda solo la plusvalenza e, ciò, in ossequio al considerando n. 3 della citata direttiva, per cui la partecipazione agli utili derivanti dalla vendita successiva dell'opera mirano a riequilibrare la situazione economica degli autori di arti figurative e quella di artisti che sfruttano le proprie opere anche nelle utilizzazioni successive, rendendo partecipi tutti gli autori al successo delle proprie opere a seguito della loro circolazione sul mercato. In questo modo, dunque, si provvede una sorta di "equo compenso" che garantisca l'effettività dal punto di vista economico dell'esclusiva, riducendo al massimo il divario esistente tra il prezzo pattuito come corrispettivo della prima cessione e la sua reale capacità di successo e, quindi, di produrre introiti economici.

2- Ulteriore elemento di innovazione va ricercato, poi, nella limitazione imposta al diritto di seguito che opera solo in riferimento alle vendite commerciali affidate a professionisti del mercato dell'arte.
Detta circostanza, ossia la necessaria commercialità delle vendite successive, è stata oggetto di numerosi contrasti tra la Commissione ed il Parlamento, fattore che ha determinato un notevole ritardo nell'emanazione della direttiva stessa.

3- Per garantire l'effettività del diritto di seguito sono state messe a punto una serie di norme in grado di rendere concreto il controllo sulla circolazione commerciale delle opere. Ciò è avvenuto limitando il dds soltanto alle vendite commerciali, individuando precisamente i soggetti tenuti a corrispondere il dds e tenuti a denunciare la vendita (sanzionati pesantemente in caso di violazioni) e definendo tutti i compiti gravanti sulla SIAE, tra i quali spicca, per esempio, l'art. 47, D.P.R. citato, che dispone che ogni trimestre la SIAE fornisca agli autori aventi diritto un dettaglio dell'ammontare dei compensi maturati nel periodo di riferimento in base alle vendite realizzate.

Viene istituita, inoltre, una procedura informatica che facilita la dichiarazione da rendere alla SIAE, ai sensi dell'art. 153 L.d.A., direttamente via internet. Si è, altresì, disposto un ampliamento del termine (dal giorno della vendita) per effettuare il versamento del compenso dovuto, che da 15 giorni è passato a 90.

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