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12 dicembre 2007

La CFI riconferma che le richieste di estensione dei termini sono a discrezione dell'UAMI

Fabio Angelini

La CFI nel caso T-86/05, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG v. UAMI, ha confermato la correttezza della decisone della Div. di Opposizione e del Board of Appeal con cui non avevano preso in considerazione documenti comprovanti la prova d’uso che erano stati inviati dopo la scadenza del termine dei due mesi e dopo che una richiesta di proroga così motivata «Sfortunatamente non abbiamo ancora ricevuto i documenti necessari atti a dimostrare l’uso del marchio anteriore, tuttavia solleciteremo l’opponente a metterli a disposizione velocemente. Per tale ragione, vi chiediamo di concederci detta proroga» era stata negata perché la le motivazioni presentate non facevano emergere circostanze eccezionali e impreviste (ed inoltre , la domanda di proroga del termine era stata presentata soltanto qualche ora prima della scadenza del termine…).


Da notare che la ricorrente, per dimostrare una disparità di trattamento nei suoi confronti, aveva affermato l’esistenza di una prassi dell’UAMI secondo cui una prima proroga di un termine è concessa automaticamente su semplice richiesta non motivata. LA CFI ha seccamente respinto tale argomento dicendo che “basta rilevare che la ricorrente non ha presentato alcun elemento specifico per dimostrare l’esistenza di una prassi del genere. Magari vi è stata una mancanza di prova sul punto, ma mi sembra invece che molti professionisti si siano invece lamentati dell’esistenza di tale prassi che traducendosi in mesi e mesi addizionali di attesa può praticamente paralizzare o ritardare di molti mesi la concessione di un marchio comunitario.


E' da augurarsi che dopo questa pronuncia l’UAMI sarà meno disponibile a concedere tali estensioni automaticamente (dopo tutto la matematica è semplice, e se un opponente sa di avere un marchio che è stato registrato da più di cinque anni, meglio che si appresti fin da subito a raccogliere prove d’uso, invece di rimandare fino all’ultimo sperando che la richiesat di porvare l’uso non arrivi…. Arriva, arriva sempre!).


Infine è da notare che la CFI, correttamente applicando i principi esposti nel caso C‑29/05 P, OHIM v. Kaul del 23 marzo 2007, ha negato che solo in base la c.d. principio di continuità funzionale il Board of Appeal fosse tenuto a considerare i documenti inviati per provare l’uso dopo la scadenza del termine. In realtà alla luce delle circostanze il Board aveva tutto il diritto di non considerare quelle prove.


La mia valutazione è la seguente: da una parte dopo questa sentenza potrebbe essere possibile contestare sia estensioni del termine per presentare prove non adeguatamente motivate sia, e a maggior ragione, automatiche estensioni. Dall’altra, si conferma che qualora si chieda un’estensione è il caso di provare a dare delle motivazioni migliori di “il cliente non si è fatto sentire” oppure “era in vacanza”!

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