Secondo il TPI (T 304/05, 12 settembre 2007), la figura del pentagono non può costituire un marchio comunitario per vini, perché si tratta di “una figura geometrica piena formata da cinque angoli e cinque lati, senza alcuna variazione in rapporto alla forma standard con cui i pentagoni sono abitualmente rappresentati, … per cui è del tutto privo di qualsiasi elemento suscettibile d’indicare al consumatore la origine commerciale del prodotto che origina”. Mi pare che ci sia qualcosa che non funziona. Se il marchio deve essere rapportato ai prodotti, in questo caso vini, siamo tanto sicuri che – come nell’esempio casereccio che rappresento (a destra) – quella figura (non un quadrato, un triangolo o un cerchio) sia inidoneo a funzionare come marchio?
18 settembre 2007
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1 commento:
La definizione di pentagono è ogni poligono a cinque lati, al di la di quella che possa essere la sua rappresentazione comunemente accettata. Non credo si possa vietare il monopolio su una accezione così ampia, soprattutto considerando la potenziale capacità distintiva che effettivamente la figura può avere in relazione al prodotto in questione.
Saluti
Riccardo
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