Trademarks, Brands, Patents, Designs, Made in Italy, Copyrights, Competition Law, Contracts and Enforcement

05 ottobre 2006

Industria 2015, primi commenti

Davide Roncuzzi


L’articolo 11 del “Disegno di Legge per la competitività ed il rilancio della ricerca industriale” approvato il 22.09.2006 (di seguito “il Disegno di Legge per la competitività”) ha aperto uno spiraglio al rinnovamento della procedura di brevettazione nazionale, che dovrebbe essere integrata dalla fase di “ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale”. L’auspicio è che si compiano
al più presto i passi necessari coinvolgere l’Ufficio del Brevetto Europeo (UEB) di Monaco di Baviera in una fase di indagine preliminare. Ciò permetterebbe di comprendere se sussistano i requisiti di brevettabilità che necessari per concedere dei brevetti in grado di fungere da solida base a famiglie di brevetto internazionali, ed evitare che si producano delle difese immotivate per delle invenzioni bislacche. In aggiunta, tale articolo 11 ripristina le “tasse per il mantenimento in vita (n.d.r. le cosiddette annualità) dei brevetti per invenzione industriale, dei modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli”, e pone il ricavato a disposizione del “Ministero dello Sviluppo Economico. Si corregge il DPEF 2006 e si pone fine alla sostanziale abolizione della scadenza anticipata del monopolio brevettuale, e si indirizzano i fondi nuovamente disponibili per il potenziamento dei servizi forniti dall’Ufficio Brevetti e Marchi. Tralasciando i risvolti finanziari delle quote dovute dallo Stato italiano all’UEB per le nazionalizzazioni dei Brevetti Europei in assenza di corrispettivi, si potrebbe osservare che la reintroduzione parziale delle annualità contribuisce a svuotare ulteriormente le tasche dell’imprenditore. D’altra parte, è opportuno considerare che già prima del DPEF 2006 i titoli brevettuali nazionali erano 80% del totale, e che la reintroduzione delle annualità riproporrà un onere anche agli stranieri titolari di diritti di monopolio, tra i quali ve ne sono certamente di quelli che hanno superato severi esami di brevettabilità, e quindi sono molto più “robusti” di analoghi titoli degl’imprenditori “locali”. Pertanto, le prospettive aperte dal Disegno di Legge per la competitività sull’iter dei brevetti sono, almeno potenzialmente, molteplici e potrebbero richiedere l’introduzione di emendamenti del Codice di Proprietà Industriale, secondo il D.L. 10 febbraio, 2005, n. 30. É evidente che ciò impatta a più livelli sugli aspetti amministrativi della procedura di brevettazione nazionale e quindi sulle scelte dei richiedenti e dei titolari di brevetti. Questi realizzano ogni giorno di più che gl’investimenti in brevetti sintetizzano una merce “intellettuale” molto ambita, facilmente trasferibile attraverso semplici accordi di licenza, e, seppure decisamente onerosi, lo sono meno di quelli per l’acquisto di beni strumentali e degli immobili in cui installarli. Tuttavia, non si deve dimenticare che ad ogni concetto inventivo che il proprio ideatore ritiene brevettabile va associato un progetto adeguato, che minimizzi il rischio di produrre sproporzione tra i costi e le aspettative, per evitare che l’unico risultato effettivo sia lo spreco di risorse umane e finanziarie. Solo un attento inquadramento dei concetti inventivi in progetti di tutela coerenti con le attese e le necessità aziendali potrà permettere di ottenere dei brevetti di forza sufficiente ad espandere la propria capacità produttiva e la propria capacità di soddisfare i bisogni della clientela, ma soprattutto d’incrementare la percezione di qualità dell’azienda. In questo modo il brevetto, oltre a produrre reddito direttamente svolge indirettamente il compito di rafforzare il proprio marchio e, conseguentemente, il proprio potere contrattuale nelle interazioni con la propria rete di contatti nazionali e/o internazionali o all’esterno di essa.

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