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10 maggio 2006

Scienze Giuridiche & Scienze della Comunicazione

Mauro II

Le regole della percezione appaiono, lezione dopo lezione, essenziali per una corretta valutazione della confondibilità tra due segni. I livelli di confondibilità visiva, fonetica e semantica necessitano di una rivisitazione alla luce dei principi che stanno alla base della scienza della comunicazione: la componente visiva, per esempio, acquista un diverso senso attraverso la componente verbale. In tal senso il consumatore, destinatario del messaggio trasmesso dal marchio e più in generale dai segni distintivi dell’impresa, diviene protagonista attivo del messaggio e del processo comunicativo: la costruzione del senso complessivo del messaggio viene suggerita dall’impresa al destinatario, ma questi opererà autonomamente una personale associazione, relazionando tra loro gli elementi narrativi (visivi un lato e verbali) messi a disposizione dall’impresa.
Grazie al confronto dialettico con gli esperti della comunicazione è possibile avere percezione della limitatezza degli standard attuali su cui si fonda il giudizio di confondibilità.
La ricontestualizzazione di messaggi destinati al consumatore permettono a quest’ultimo di sentirsi inconsciamente protagonista nonchè chiave di volta per la realizzazione della mission aziendale, e in definitiva dell’equity brand. Ricontestualizzata dalla comunicazione, la percezione della marca, e per i giuristi, del marchio (rectius del messaggio con esso trasmesso), diventa un’esperienza individualmente gratificante, perché atto dotato di un surplus di significazione sociale e relazionale.
Lo studio della scienza della comunicazione e della semiotica del linguaggio appare pertanto imprescindibile per un giurista chiamato, oggi più che mai, non solo a tutelare, ma anche a promuovere la proprietà intellettuale in senso lato.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Per un attimo ho sperato che "Scienze della comunicazione e scienze giuridiche " fosse una nuova facolta'dell'universita' italiana.
Non ho mai capito infatti perche' da noi non e' possibile abbinare due gruppi di saperi diversi in una facolta'come accade in altri Paesi.
E' vero infatti che la societa'diventa sempre piu' specializzata, ma molte professioni richiedono saperi interdisciplinari e variamente assortiti.
Ne abbiamo un esempio lampante con la proprieta' intellettuale.
Non sarebbe forse utile avere semio-giuristi (non semi-giuristi, quello lo siamo un po' tutti in Italia) o avvo-ingegneri?

Anonimo ha detto...

A Padova, durante un seminario di Filofia del Diritto, intervenne, come relatore, un professore austriaco. Dopo una breve presentazione, ci domandò quali corsi di diritto in lingua tedesca o inglese o francese si frequentassero in Italia nella facoltà di GIURISPRUDENZA (oggi "SCIENZE GIURIDICHE").
Noi rispondemmo candidamente che non esistevano corsi di diritto in lingua straniera...
Come era possibile? L'università pubblica non è un'università internazionale! Che senso avrebbe avuto studiare il diritto straniero?
Lo stupore e la delusione del buon Prof. austriaco era notevole...
Ci fece notare come l'Italia fosse uno dei Paesi fondatori del progetto economico e politico rappresentato dall'Unione Europea e, in quanto tale, avrebbe dovuto, quanto meno, promuovere la formazione di esperti del diritto non solo comunitario, ma dei principali sistemi giuridici del Vecchio continente!
In Austria, proseguiva il Prof., sono attivi, proprio nelle facoltà di giurisprudenza, corsi tenuti in lingua straniera per lo studio del diritto italiano, francese e inglese...eppure l'Austria, che peraltro divenne Stato membro solo nel 1995, non è così lontana dall'Italia!