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08 marzo 2010

Focus on... Turchia: oggi è più facile fermare in Dogana i prodotti contraffatti

Tiziana Vecchio

Il nuovo Regolamento Doganale n. 27369 del 7 ottobre 2009 costituisce un importante sviluppo nel rendere più efficace la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale al momento dell’esportazione e/o importazione dei prodotti contraffatti. Affinchè le Amministrazioni doganali sospendano le procedure doganali dei prodotti contraffatti è indispensabile che il titolare dei diritti, o chi lo rappresenta, presenti una istanza preventiva e generale.

Mentre le disposizioni del precedente Regolamento Doganale imponevano che tale istanza fosse presentata a ciascun Ufficio Doganale presente sul territorio turco ogni trenta giorni, adesso la richiesta ha validità per tutto il territorio turco ed ha scadenza annuale.

E’ stata creata una banca-dati centralizzata riguardante i diritti della proprietà intellettuale che raccoglie i dati relativi alle domande presentate dai titolari dei diritti agli uffici di dogana e ne consente il monitoraggio e il controllo.

Tramite lo scambio di dati elettronico anche i titolari dei diritti sono informati direttamente delle violazioni. I titolari devono in primo luogo inviare alla sede centrale del Sottosegretariato alle Dogane turco la “Richiesta di Intervento dell’Amministrazione Doganale in caso di Violazione dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale” (allegato 13 del nuovo Regolamento Doganale).

Il Regolamento e il modulo per la richiesta sono accessibili al seguente link: http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/yonetmelikler.aspx.

Nel caso il titolare risieda all’estero, la richiesta può essere presentata esclusivamente da un rappresentate legale risiedente in Turchia.


La richiesta deve contenere su supporto informatico, tra le altre cose, i certificati di registrazione del marchio, brevetto, design ecc.., le fotografie a colori del prodotto originale nonché dei prodotti contraffatti eventualmente intercettati, e tutti gli elementi utili per l’individuazione di un eventuale prodotto contraffatto: le differenze tecniche fra il prodotto contraffatto e quello originale, i dettagli in merito alla confezione, informazioni sulle modalità di entrata e/o uscita dalla Turchia dei prodotti originali, etc.

Accettata la richiesta, le Amministrazioni Doganali provvederanno a sospendere le operazioni doganali e a confiscare il materiale individuato conforme alle caratteristiche dichiarate dal titolare del diritto. Le stesse amministrazioni provvederanno, entro il primo giorno lavorativo seguente la sospensione e la confisca, a comunicare al titolare del diritto tutte le informazioni relative al sequestro. Il titolare ha il diritto di esibire tali informazioni alle autorità giudiziarie; per poter mantenere lo status di sospensione e di fermo, dovrà informare per iscritto l’Amministrazione Doganale entro tre giorni dalla data di ricezione delle informazioni; entro dieci giorni, inoltre, dovrà intentare causa civile e/o penale ed ottenere una confisca e/o un provvedimento cautelare del quale dovra’ informare subito l’Amministrazione Doganale. A questo punto i prodotti saranno custoditi in dogana sino alla fine del procedimento giudiziario.

Grazie a questa nuova procedura, l’Amministrazione Doganale si conferma in Turchia l’istituzione più coinvolta ed efficace nella lotta contro la contraffazione.

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