Fabio Cammarata Pignato
Le modifiche al Codice Portoghese della Proprietà Industriale pubblicate il 25 luglio 2008 sono entrate in vigore l’1 ottobre 2008.
Scopo prevalente della novella è stato la semplificazione e l’accelerazione delle procedure dinnanzi all’Ufficio Portoghese Marchi e Brevetti.
Uno dei cambiamenti maggiormente degni di nota concerne il deposito delle dichiarazioni periodiche di volontà d’utilizzo dei marchi (DIUs), il quale non è più richiesto al fine di mantenere valida la registrazione di un marchio Portoghese o Internazionale. La nuova normativa stabilisce, infatti, che i marchi le cui DIUs, in passato, non siano state depositate, non saranno più soggetti a cancellazione.
Un ulteriore cambiamento ha riguardato la riunione dei nomi e dei segni commerciali nei Logotipi: a partire dalla richiesta di quest’ultimo, da parte del loro proprietario, gli esistenti nomi e segni commerciali saranno rinumerati e soggetti alle regole stabilite per il Logotipi. Nelle le domande di nuovi Logotipi è ora obbligatorio specificare i beni e i servizi da tutelare.
Diversi termini procedurali sono stati ridotti, inclusi quelli relativi alle proroghe dei termini previsti per le opposizioni al deposito, alle controdichiarazioni o alle repliche alle decisioni provvisorie di rifiuto emesse dall’Ufficio Portoghese Marchi e Brevetti.
Il deposito delle opposizioni tardive non è più ammesso, a prescindere dalle ragioni che hanno condotto al ritardo. Tuttavia, è possibile domandare la sospensione dei procedimenti per un periodo di tempo più lungo. Ciò assume particolare rilievo nelle ipotesi in cui le parti entrino in una fase di trattative funzionali ad una risoluzione amichevole della controversia.
Dato che le surriferite modifiche erano state apportate di recente (ottobre 2008) non se ne attendevano di ulteriori nell’immediato futuro. Tuttavia, e senza alcuna previa consultazione o comunicato, ne sono state appena pubblicate di nuove (14 ottobre 2009), entrate in vigore il 23 ottobre 2009.
A partire da questa data, le tasse di concessione per i marchi non sono più dovute. Tale abolizione non ha riflessi sulle tasse di domanda, il cui valore rimane immutato.
L’attuale modifica legislativa presenta alcuni effetti retroattivi: essa, infatti, copre anche quei marchi concessi prima del 23 ottobre 2009 ma il cui termine di pagamento della tassa di concessione (con o senza sovrattassa) scade dopo tale data; pertanto, in dette ipotesi, tale tassa non è più dovuta. Per i marchi la cui riconvalida scade il 23 ottobre, il valore di questa tassa è di 60,00 €.
Riassumendo, per tutti i marchi la cui concessione è stata pubblicata dopo il 23 ottobre 2008 non è richiesto alcun pagamento della tassa di concessione.
Il rimborso non è previsto per le ipotesi in cui i proprietari abbiano già effettuato il pagamento della tassa di concessione, sebbene avessero potuto giovarsi delle anzidette modifiche.
Un ultimo cambiamento riguarda il trasferimento dei diritti di Proprietà Industriale a seguito di atti di fusione o scissione registrati in Portogallo (persone giuridiche Portoghesi). In queste particolari ipotesi, il pagamento della tassa di registrazione del trasferimento non è più richiesta. Tale modifica ha effetto immediato.
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