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09 ottobre 2009

Ancora sui pezzi da ricambio...

Stefano Sandri

La Cassazione, n. 17734 del 7 luglio 2009, torna ancora una volta sul tormentone dei pezzi di ricambio e la legittimità delle diciture che li accompagnano.
Si tratta non tanto di un ribaltone, ma di un chiarimento nella situazione in cui il ricambista usa l’espressione “tipo” non in relazione alla destinazione di un particolare autoveicolo, ma ad prodotto di un altro ricambista. Sappiamo in base alla normativa vigente, armonizzata a quella comunitaria, che viene escluso che il diritto del titolare del marchio possa vietare a terzi l’uso, nell’attività economica, del proprio marchio, sulla scorta della sussistenza di tre criteri:
  1. necessità dell’uso del marchio altrui per indicare la destinazione di un prodotto o servizio;
  2. rispetto del principio della correttezza professionale;
  3. utilizzo del marchio in funzione descrittiva, e non distintiva.
Secondo la Suprema Corte, avuto riguardo al caso di specie e richiamato il precedente della sua sentenza m. 8442/200, il fabbricante dei pezzi di ricambio può usare il marchio allo scopo di indicare la destinazione del suo prodotto, ma le modalità dell’esercizio di tale diritto non devono produrre confusione e ambiguità sulla provenienza del prodotto stesso, sopratutto se la funzionalità tecnica del pezzo non permetterà di distinguerlo da quello prodotto dal fabbricante dell’autovettura.

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