Laura Di Iorio
Consci dei diversi orientamenti esistenti nella giurisprudenza di merito nell'ambito dell'interpretazione dell'espressione "controversie aventi ad oggetto… fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale", i giudici della Cassazione hanno ritenuto che la questione non inerisca ad un problema di interpretazione estensiva o restrittiva, quanto piuttosto a quello dell'interpretazione del concetto di "interferenza" usato dal legislatore: in quest'ottica "interferenza", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 168/03, si ha in tutti quei casi nei quali la lamentata condotta di concorrenza sleale sia accessoria a quella di tutela della privative industriali o interferisca con un diritto di esclusiva. Il significato: non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale nei soli casi in cui la lamentata condotta non interferisca con la tutela della proprietà intellettuale, ossia nel caso in cui non sia necessario, nemmeno in via indiretta, l'accertamento di un diritto di proprietà intellettuale.
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