Stefano Sandri
Con la sentenza 12 settembre 2007 - T 291/03 il Tribunale di Primo Grado assesta un colpo, che rischia i diventare definitivo, a tutti i tentativi scorretti di inficiare il primato dell’esclusività di uno dei fiori all’occhiello del made in Italy, il mitico Grana Padano. La controversia è nata, questa volta ad Alicante e nel contesto normativo del marchio comunitario, ancora una volta a seguito della iniziativa di un secessionista del Consorzio, la Biraghi SpA, ben nota in Europa per i suoi reiterati conflitti con il Consorzio. La Divisione di annullamento aveva accolto il ricorso del Consorzio per l’annullamento del marchio ‘Grana Biraghi’, ma la Commissione di Ricorso aveva rovesciato la pronuncia accogliendo la tesi della Biraghi, secondo cui il termine ‘grana’ sarebbe stato generico e descrittivo della composizione granulare del formaggio. Il TPI, viceversa, su ricorso del Consorzio ha ricordato che l’art. 142 del regolamento n. 40/94 stabilisce che esso lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento n. 2081/92 che tutela le DOP (tra le quali è ovviamente registrata quella del Grana Padano). In particolare il suo art. 14 considera nulli i marchi registrati contrariamente alle norme del regolamento comunitario. Molti gli argomenti e le prove fatte valere dalla controparte, ma la sentenza, con ineccepibile rigore logico ed una accuratissima ricostruzione del quadro di riferimento storico, sociale, economico, tecnico e culturale, ed una disamina di tutti gli aspetti normativi – sia a livello nazionale che comunitario – conferma che il genus «grana», esistente originariamente e fu distinto nelle due species, del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, ambedue tutelate da una DOP. «Grana», forma contratta abitualmente tra i consumatori di «Grana Padano », non è generica e che l’esistenza della DOP «Grana Padano» osta alla registrazione del marchio GRANA BIRAGHI ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 2081/92. Pertanto, si deve annullare la decisione impugnata viene annullata. E’ aperta ora la possibilità di in ricorso alla Corte di Giustizia da parte della Biraghi, ma con ben poche possibilità, dal momento che la Corte ha competenza solo sulla legittimità della pronuncia del TPI, legittimità che non potrà riaprire il discorso all’accertamento e valutazioni di fatti che l’attenta e completa pronuncia ha affrontato in modo esemplare al riparo da vizi di motivazione...
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