Roberta Bagnoli
Il D.L. 262/06 (art. 32) introduce – naturalmente salvo mancata conversione in legge o emendamenti in tale sede - una novità anche in materia di diritto d’autore: in particolare, aggiunge un nuovo comma, l’1-bis, all’art. 65 della legge n. 633/41.
Per effetto della novella e con la sola eccezione delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/01, chi realizza, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, deve corrispondere agli editori un compenso per le opere da cui quegli articoli sono tratti. La norma riguarda gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, nonché gli altri materiali dello stesso carattere.
Ai sensi del primo comma, la riproduzione o l’utilizzazione degli stessi è ammessa, ma solo nel caso in cui gli articoli in questione non siano accompagnati dalla indicazione “riproduzione riservata”, apposta all’inizio o in calce; e purché venga indicata la fonte da cui essi sono tratti, la data e il nome dell’autore, ove sia riportato. Non è ancora dato sapere a quanto ammonteranno gli “oneri” da sostenere, ossia il compenso per la riproduzione, perché il decreto lascia che a stabilirne la misura, oltre che le modalità della riscossione, siano accordi da stipularsi tra gli editori e le associazioni delle categorie interessate.
Il D.L. 262/06 (art. 32) introduce – naturalmente salvo mancata conversione in legge o emendamenti in tale sede - una novità anche in materia di diritto d’autore: in particolare, aggiunge un nuovo comma, l’1-bis, all’art. 65 della legge n. 633/41.
Per effetto della novella e con la sola eccezione delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/01, chi realizza, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, deve corrispondere agli editori un compenso per le opere da cui quegli articoli sono tratti. La norma riguarda gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, nonché gli altri materiali dello stesso carattere.
Ai sensi del primo comma, la riproduzione o l’utilizzazione degli stessi è ammessa, ma solo nel caso in cui gli articoli in questione non siano accompagnati dalla indicazione “riproduzione riservata”, apposta all’inizio o in calce; e purché venga indicata la fonte da cui essi sono tratti, la data e il nome dell’autore, ove sia riportato. Non è ancora dato sapere a quanto ammonteranno gli “oneri” da sostenere, ossia il compenso per la riproduzione, perché il decreto lascia che a stabilirne la misura, oltre che le modalità della riscossione, siano accordi da stipularsi tra gli editori e le associazioni delle categorie interessate.
2 commenti:
L’introduzione del nuovo diritto sembrerebbe corriponedere all’equivalente dell'equo compenso già previsto, a norma dell’art. 5 della Direttiva 29/2001/CE, sia per i supporti digitali come CD, DVD e apparecchi di riproduzione (masterizzatori, player, ecc.), sia per le fotocopie.
Restiamo comunque in attesa dell’approvazione definitiva della Finanziaria 2007 che potrebbe verosimilmente apportare ulteriori modifiche alla norma qui in commento.
Rilevo, tuttavia, come nel nostro Paese stia prendendo piede la cattiva abitudine di inserire nei provvedimenti di urgenza o nel testo delle Finanziarie (la cui votazione è quasi sempre blindata) norme di diritto sostanziale di una certa importanza, quasi a riprova della incapacità del legislatore nazionale a farsi carico, nelle sedi istituzionali, del proprio ruolo!
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